Sentenza n. 888/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Venezia del 4 febbraio 2025, notificato in data 8 febbraio 2025, con il quale è stata rigettata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno, da minore età a motivi di lavoro subordinato, presentata dal ricorrente il 3 agosto 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia da minorenne e collocato presso una comunità per minori non accompagnati, aveva chiesto la conversione del permesso di soggiorno per minore età in titolo per lavoro subordinato. La Questura aveva comunicato il preavviso di rigetto per mancata produzione di una dichiarazione di ospitalità vidimata, mancato versamento integrativo di 40 euro per la stampa del titolo e mancata acquisizione del parere del Comitato per i minori stranieri. Il ricorrente deduceva di avere prodotto il parere favorevole il 16 gennaio 2024 e, con PEC del 5 febbraio 2025, anche la dichiarazione di ospitalità aggiornata e la ricevuta del versamento. Il diniego era tuttavia fondato sia sulla mancata integrazione documentale sia sui numerosi passaggi di frontiera, ritenuti sintomatici del disinteresse per la pratica e della mancata regolarizzazione sul territorio nazionale. Il ricorrente deduceva: violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, per omessa considerazione della documentazione sopravvenuta; violazione dell'art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, quanto alla valutazione dei rientri nel Paese d'origine; eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione illogica e contraddittoria, anche per l'asserito uso incoerente del parere favorevole del Comitato per i minori e per la mancata valutazione del percorso di integrazione sociale e lavorativa.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha qualificato il diniego come atto plurimotivato, sorretto da due autonome ragioni, ritenendo dirimente quella relativa alla mancata integrazione documentale. Il ricorrente, pur affermando di avere inviato la documentazione richiesta con PEC nel febbraio 2025, non ha prodotto la PEC né gli allegati e non ha fornito neppure un principio di prova dell'adempimento. Il giudice ha escluso di poter utilizzare i poteri istruttori per supplire all'inerzia della parte: l'art. 63, comma 1, c.p.a. non deroga all'onere della prova previsto dall'art. 64, comma 1, c.p.a., né consente di attivare il metodo acquisitivo quando la prova era nella piena disponibilità del ricorrente. Non è stata quindi dimostrata la regolarizzazione della dichiarazione di ospitalità e del pagamento integrativo, elementi considerati dall'Amministrazione necessari al perfezionamento della domanda. Il richiamo all'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 è stato ritenuto inconferente, non essendo stata provata la regolarizzazione né contestata puntualmente la rilevanza ostativa di tali elementi. Poiché la ragione relativa all'incompletezza documentale era sufficiente a sorreggere il diniego, il TAR ha ritenuto non necessario esaminare le censure riguardanti i passaggi di frontiera, l'integrazione sociale e il parere del Comitato. Il rigetto non preclude una nuova istanza, considerata la natura formale dell'incompletezza documentale e la presenza di elementi favorevoli, quali l'inserimento sociale e lavorativo, il parere favorevole del Comitato e l'assenza di precedenti penali; l'Amministrazione potrà rivalutare discrezionalmente la posizione sulla base di elementi nuovi. Le spese sono state compensate per il diverso esito della fase cautelare, nella quale il TAR aveva accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, rispetto alla fase di merito.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
La disposizione non consente di qualificare automaticamente come mere irregolarità formali la mancata produzione di documenti che l'Amministrazione abbia specificamente considerato necessari per il perfezionamento della domanda; il richiedente deve dimostrare la successiva regolarizzazione o contestare puntualmente la rilevanza ostativa degli elementi richiesti.
art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999
La norma è stata invocata dal ricorrente in relazione alla rilevanza dei rientri nel Paese d'origine, ma il TAR non ne ha esaminato il merito, ritenendo dirimente la mancata prova dell'integrazione documentale.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto aveva indicato la documentazione ritenuta mancante e posto il ricorrente nella condizione di regolarizzare la domanda; la mancata prova dell'adempimento successivo ha mantenuto la causa ostativa.
art. 63, comma 1, c.p.a.
Il potere del giudice di richiedere d'ufficio chiarimenti o documenti non può essere utilizzato per supplire all'inerzia della parte nell'allegazione e produzione di una prova nella sua disponibilità.
art. 64, comma 1, c.p.a.
Incombe sulla parte che intende far valere una determinata circostanza l'onere di dimostrarne la sussistenza.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più motivazioni autonome, la mancata contestazione o la mancata dimostrazione dell'invalidità di una sola ragione sufficiente a sorreggerlo rende inutile l'esame delle ulteriori censure e determina il difetto di interesse alla loro trattazione.
- I poteri istruttori officiosi del giudice amministrativo non possono supplire all'inerzia della parte che ometta di produrre documenti nella propria disponibilità; il metodo acquisitivo opera soltanto quando la parte non disponga della prova o dimostri l'impossibilità di procurarsela per causa non imputabile.
- Chi deduce di avere adempiuto a una richiesta di integrazione documentale deve fornire almeno un principio di prova dell'invio e del contenuto della documentazione trasmessa, soprattutto quando la comunicazione e i relativi allegati erano nella sua piena disponibilità.
- La mancata produzione di documenti richiesti dall'Amministrazione non può essere qualificata come mera irregolarità formale sanabile se il richiedente non dimostra l'avvenuta regolarizzazione o non contesta specificamente la necessità e la rilevanza ostativa degli adempimenti richiesti.
- Il rigetto di un'istanza per incompletezza documentale non preclude necessariamente la presentazione di una nuova istanza, nella quale l'Amministrazione può rivalutare la posizione alla luce di documenti o elementi nuovi, senza che ciò comporti una deroga alle regole processuali sull'onere della prova nel giudizio già instaurato.
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