Cassazione Civile, Ordinanza n. 26289/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (produttore)
La controversia
La controversia nasce dal preteso incendio di un’autovettura di proprietà del ricorrente, che assumeva causato da un difetto costruttivo del motorino/blocchetto di accensione. In giudizio erano stati evocati il venditore e la società del gruppo automobilistico, prospettando responsabilità da prodotto difettoso, ovvero responsabilità per vizi della cosa venduta e, in subordine, danni da ritardo nella fornitura del ricambio necessario alla riparazione. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo prescritta la pretesa e comunque non provato che l’incendio fosse riconducibile al difetto del componente. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 125 e 126 del Codice del consumo, sostenendo che la disciplina corretta fosse quella della responsabilità del produttore ex artt. 114 e ss. Codice del consumo, perché difettoso sarebbe stato il solo blocchetto di accensione e non l’autovettura; 2) violazione dell’art. 2043 c.c., assumendo che il danno da ritardo nella consegna del ricambio avesse natura extracontrattuale e fosse soggetto a diverso termine di prescrizione, perché avrebbe inciso su diritti assoluti sorti fuori dal contratto; 3) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la Corte valutato ulteriori prove testimoniali e documentali che, a dire del ricorrente, avrebbero dimostrato il difetto di fabbricazione e la causalità tra questo e l’incendio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva riportato in modo puntuale gli atti da cui sarebbe emersa una domanda diversa, fondata sul difetto del solo componente e non dell’autovettura; ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché la pretesa extracontrattuale restava comunque collegata alla garanzia per vizi/difformità della cosa venduta e il ricorrente non aveva indicato la concreta lesione di un diritto assoluto, tale da consentire l’applicazione dell’art. 2043 c.c.; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la sentenza impugnata era sorretta da una doppia ratio decidendi autonoma e sufficiente, una sulla prescrizione e una sulla mancata prova del nesso tra incendio e difetto del motorino di accensione, sicché la censura diretta solo contro una delle rationes non era idonea a determinare la cassazione. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese di lite e al pagamento della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla Corte d’appello come base della disciplina dei vizi/difetti della cosa venduta e del relativo termine di prescrizione.
Ritenuto applicabile alla fattispecie in quanto la domanda era incentrata su un vizio della cosa compravenduta e non sulla responsabilità da prodotto difettoso.
artt. 114 e ss. Codice del Consumo
Esclusa la loro applicazione perché non era stato dedotto un danno da prodotto difettoso in senso proprio, ma un vizio del bene venduto.
Utilizzato per escludere la risarcibilità dei danni lamentati, poiché non era stato allegato un danno alla persona né la distruzione/deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso.
Invocato dal ricorrente nel primo motivo, ma ritenuto non decisivo ai fini dell’applicabilità della disciplina sulla responsabilità del produttore.
Invocato dal ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte ravvisasse violazione della norma per mancanza di autosufficienza del motivo.
La Corte ha escluso che il danno da ritardo nella fornitura del ricambio potesse automaticamente ricondursi alla responsabilità aquiliana; occorreva allegare la lesione di un diritto assoluto, diverso dall’inadempimento contrattuale.
Richiamato per affermare che, una volta decise due rationes decidendi autonome, la censura contro una sola di esse non elimina la stabilità dell’altra.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma a titolo sanzionatorio per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
Sez. U, sentenza n. 34469 del 27/12/2019
Richiamata per il principio di autosufficienza del ricorso, che impone di trascrivere gli atti rilevanti per verificare la norma applicabile al caso concreto.
Cass. sez. 3, sentenza n. 16654 del 06/07/2017
Richiamata per il principio secondo cui la responsabilità extracontrattuale può affiancare quella contrattuale solo quando sia lesa una posizione di diritto assoluto sorta fuori dal contratto.
Cass. sez. 3, ordinanza n. 33276 del 29/11/2023
Richiamata per ribadire che il danno non patrimoniale è risarcibile solo se vi è lesione grave di un interesse costituzionalmente rilevante, con specifica allegazione e non in re ipsa.
Cass. sez. 3, ordinanza n. 15399 del 13/06/2018
Richiamata sul tema delle rationes decidendi autonome e della irrilevanza del motivo che colpisce solo una di esse.
Cass. sez. 3, ordinanza n. 5102 del 26/02/2024
Richiamata per il medesimo principio sull’autonomia delle rationes decidendi.
Massime di principio
- Quando la domanda risarcitoria è qualificabile come azione per vizi della cosa venduta, non può essere automaticamente trasposta nella disciplina della responsabilità da prodotto difettoso se non risulta allegato e provato un effettivo difetto del prodotto in senso tecnico e un danno rientrante nel relativo ambito applicativo.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: se si assume che la causa concreta sia diversa da quella ricostruita dal giudice di merito, occorre indicare e trascrivere gli atti processuali da cui tale diversa allegazione risulti, così da consentire il controllo di legittimità.
- La responsabilità extracontrattuale non si sovrappone alla responsabilità contrattuale per il solo fatto che il danno derivi da una vendita o da un rapporto negoziale; occorre la lesione di un diritto assoluto o di un interesse esterno al sinallagma contrattuale.
- Il danno non patrimoniale non è risarcibile in re ipsa: va allegata e provata la lesione di un interesse costituzionalmente rilevante, di intensità apprezzabile e non riducibile a meri disagi o fastidi.
- Se la sentenza di merito è sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a giustificare il dispositivo, il ricorso che censuri solo una di esse è inidoneo a ottenere la cassazione della decisione.
- La contestazione del nesso causale tra il difetto del bene e l’evento dannoso richiede una prova specifica; una valutazione tecnica sfavorevole del CTU, se non validamente scalfita con censure autosufficienti, può sorreggere il rigetto della domanda.
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