Cassazione Civile, Ordinanza n. 25365/2026 del 15/09/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Giudice di pace di Roma aveva convalidato il suo trattenimento presso un CPR, disposto dal Questore in esecuzione di un decreto prefettizio di espulsione. Ha dedotto che, prima dell’espulsione e del trattenimento, aveva già manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale mediante una PEC inviata dal difensore alla Questura di Napoli, contenente la richiesta di fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda. Ha quindi sostenuto che, avendo già acquisito la qualità di richiedente protezione internazionale, la cognizione sulla convalida del trattenimento spettasse alla sezione specializzata del Tribunale ai sensi dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, e non al Giudice di pace. Il ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. a), e dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo. Il Giudice di pace aveva escluso che la PEC integrasse una manifestazione valida della volontà di chiedere protezione, ritenendo che si trattasse di una domanda personale non delegabile, anche perché la procura era redatta soltanto in italiano e non risultava l’assistenza di un interprete. Il ricorrente ha contestato tale impostazione, sostenendo che la trasmissione materiale tramite difensore non impedisce la riferibilità della volontà allo straniero e che la formalizzazione e la registrazione sono fasi successive rispetto alla manifestazione genetica della domanda.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile alla manifestazione di volontà del 26 gennaio 2026 la disciplina anteriore al d.l. 12 giugno 2026, n. 100, precisando che la qualità di richiedente protezione internazionale può essere acquisita mediante una manifestazione non ancora formalizzata, quando essa sia indirizzata a un’autorità riconducibile all’apparato statale, sia obiettivamente riferibile alla richiesta di protezione e presenti un minimo grado di idoneità funzionale ad attivare il procedimento amministrativo. La trasmissione della comunicazione tramite il difensore non è incompatibile con il carattere personale della volontà, purché la volontà sia effettivamente riferibile allo straniero. La mancata traduzione della procura e l’assenza dell’indicazione di un interprete non costituiscono requisiti formali di validità o efficacia della manifestazione, ma sono soltanto elementi da valutare insieme alle altre risultanze per accertarne la provenienza e genuinità. Il Giudice di pace avrebbe dovuto procedere a tale verifica concreta e non escludere automaticamente l’efficacia della comunicazione per la sua provenienza dal difensore o per la mancata traduzione della procura. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, decidendo nel merito, non ha convalidato il trattenimento disposto dal Questore e ne ha dichiarato l’inefficacia ab origine. Non ha disposto la regolazione delle spese di cassazione, in applicazione della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato per la parte vittoriosa contro un’Amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015
«richiedente protezione internazionale»
La nozione comprende lo straniero che abbia presentato una domanda non ancora definitivamente decisa e, secondo una nozione sostanziale, anche chi abbia manifestato la volontà di chiedere protezione, senza necessità di previa registrazione o formalizzazione.
art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142/2015
La disposizione è richiamata in relazione alla competenza sulla convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale, che il ricorrente attribuiva alla sezione specializzata del Tribunale.
Costituisce la base processuale dei motivi di ricorso concernenti la violazione o falsa applicazione di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo.
La disciplina sopravvenuta, applicabile alle fasi successive secondo il momento del loro compimento, continua a distinguere la manifestazione di volontà dalle successive attività di registrazione e formalizzazione.
Ha convertito senza modificazioni il d.l. n. 100 del 2026.
Il compenso e le spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato devono essere liquidati mediante istanza rivolta al giudice del procedimento.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
Nel giudizio di cassazione individua il giudice competente a provvedere sulla liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La condanna alle spese in favore dello Stato non si applica alla soccombenza di un’Amministrazione statale nei confronti di una parte ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- La qualità di richiedente protezione internazionale può essere acquisita prima della registrazione e della formalizzazione della domanda, quando la manifestazione di volontà sia indirizzata a un’autorità riconducibile all’apparato statale, sia obiettivamente riferibile alla richiesta di protezione e sia idonea ad attivare il procedimento amministrativo.
- La manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale può essere trasmessa materialmente dal difensore, poiché il carattere personale della volontà richiede che essa sia riferibile allo straniero, ma non impone che la trasmissione all’autorità avvenga personalmente.
- La mancata traduzione della procura nella lingua conosciuta dallo straniero e l’assenza dell’indicazione dell’assistenza di un interprete non sono requisiti legali di forma della manifestazione di volontà; tali circostanze rilevano soltanto sul piano probatorio, per verificare in concreto la provenienza e la genuinità della volontà dell’interessato.
- Il giudice non può escludere automaticamente l’acquisizione della qualità di richiedente protezione internazionale sulla sola base della mancata formalizzazione, registrazione, traduzione della procura o indicazione dell’interprete, ma deve valutare l’intero materiale probatorio e la concreta riferibilità dell’iniziativa allo straniero.
- La cassazione del provvedimento di convalida del trattenimento, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, consente alla Corte di decidere nel merito dichiarando l’inefficacia del trattenimento, in quanto la validità della misura amministrativa dipende dalla sussistenza dei presupposti legali.
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