Cassazione Civile, Ordinanza n. 25105/2021 del 16/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano, originario dell'Edo State, aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, della protezione umanitaria, riferendo di essersi rifiutato di succedere al padre, capo di una comunità religiosa dedita alla venerazione di idoli e a sacrifici umani, e di essersi altresì rifiutato di sacrificare la figlia; aveva denunciato alcuni anziani della comunità alla polizia e, temendo di essere ucciso dopo la loro liberazione, aveva lasciato il Paese. Il Tribunale aveva respinto le domande e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo non credibile il racconto e insussistenti i presupposti delle forme di protezione richieste. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione del dovere di cooperazione istruttoria e dei criteri legali di valutazione della credibilità, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la protezione sussidiaria nonostante la documentazione prodotta e nonostante il quadro di violenza e inefficienza istituzionale in Nigeria; inoltre ha censurato il diniego della protezione umanitaria, lamentando che non fosse stata valutata la sua vulnerabilità personale, la giovane età, il vissuto traumatico e il tempo trascorso dalla partenza, e che fossero state valorizzate in modo improprio la mancanza di lavoro e la mancata comparizione alle udienze.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente inammissibili entrambi i motivi. Ha affermato che la censura sulla non credibilità del racconto mirava in realtà a ottenere un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità, poiché la Corte d'appello aveva espresso un apprezzamento di fatto adeguatamente motivato. Ha poi osservato che, una volta esclusa la credibilità della vicenda personale, non potevano riconoscersi né lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. n. 251/2007, trattandosi di forme di tutela che presuppongono una personalizzazione del rischio. Quanto alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), la Corte ha rilevato la genericità delle allegazioni e l'assenza di riferimenti specifici all'Edo State, ribadendo che l'accertamento della violenza indiscriminata è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non ritualmente censurata. Infine, sulla protezione umanitaria, ha richiamato il principio per cui la domanda proposta prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018 va valutata secondo la disciplina previgente, ma ha ritenuto che il ricorrente non avesse allegato elementi individualizzanti decisivi idonei a dimostrare una vulnerabilità concreta, limitandosi a deduzioni generiche. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancata difesa del Ministero; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La dedotta violazione di legge non può mascherare una richiesta di riesame del merito, ove la censura contesti in realtà l'apprezzamento di credibilità e la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla valutazione di fatto è limitato; l'accertamento sulla violenza indiscriminata e sulla situazione del Paese di origine non è censurabile se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale ritualmente dedotto.
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 251/2007
La credibilità del richiedente e il dovere di cooperazione istruttoria devono essere valutati secondo i parametri legali, ma la critica che si risolva in una diversa lettura delle prove è inammissibile.
art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
Il giudice deve cooperare nell'istruzione della domanda, ma il ricorrente deve comunque indicare in modo specifico i profili fattuali e geografici rilevanti ai fini della protezione richiesta.
art. 14, lett. a), d.lgs. n. 251/2007
Il mancato riconoscimento della credibilità dei fatti personali esclude la base fattuale necessaria per la protezione sussidiaria fondata sul rischio individualizzato di danno grave.
art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251/2007
La protezione sussidiaria richiede un rischio personale e diretto di danno grave, incompatibile con una narrazione ritenuta non credibile dal giudice di merito.
art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007
L'accertamento della violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; le allegazioni devono essere specifiche e riferite all'area concreta di provenienza.
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
La protezione umanitaria, nella disciplina applicabile ratione temporis, richiede la dimostrazione di una condizione di vulnerabilità individuale e concreta.
La valutazione della protezione umanitaria deve tenere conto della situazione personale del richiedente e del rischio di compromissione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio.
d.l. n. 113 del 2018, conv. in l. n. 132 del 2018
Le domande di protezione umanitaria proposte prima della sua entrata in vigore devono essere esaminate secondo la disciplina previgente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore contributo unificato è parametrato a quello previsto per il ricorso per cassazione.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la trattazione in Cassazione.
Massime di principio
- In materia di protezione internazionale, la critica alla valutazione di credibilità del racconto non può tradursi in una mera riproposizione della propria versione dei fatti, poiché il controllo di legittimità non consente un nuovo esame del merito quando la motivazione del giudice territoriale sia adeguata.
- Il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria fondata sui rischi di cui all'art. 14, lett. a) e b), presuppone una vicenda personale credibile e una personalizzazione del rischio; se il racconto è ritenuto inattendibile, la tutela non può essere accordata sulla sola base di allegazioni generiche.
- La protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. c), richiede allegazioni specifiche e localizzate sulla situazione del Paese o della regione di origine; informazioni generiche o relative ad aree diverse non sono sufficienti a sovvertire l'accertamento di merito sulla presenza o meno di violenza indiscriminata.
- La valutazione della violenza indiscriminata e, più in generale, della situazione di fatto nel Paese d'origine è riservata al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale ritualmente dedotto.
- Per la protezione umanitaria nella disciplina previgente al d.l. n. 113/2018, il richiedente deve allegare e provare una vulnerabilità individuale concreta, non essendo sufficienti riferimenti astratti alle condizioni generali del Paese di origine o mere circostanze personali non specificamente collegate a un serio pregiudizio in caso di rimpatrio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25015/2021 del 16/09/2021
- ordinanza_civile · 16 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25016/2021 del 16/09/2021
- ordinanza_civile · 16 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25017/2021 del 16/09/2021
- ordinanza_civile · 16 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25018/2021 del 16/09/2021
- ordinanza_civile · 16 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25019/2021 del 16/09/2021
- ordinanza_civile · 16 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25020/2021 del 16/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →