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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03198/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministratore di condominio)

La controversia

Un condomino aveva chiesto al tribunale la revoca giudiziale dell'amministratore del condominio, deducendo una serie di condotte ritenute irregolari: abusiva spendita della qualifica professionale di architetto, plurime irregolarità nella gestione, mancata esecuzione di una delibera assembleare sul calcolo dei consumi di riscaldamento, gestione dell'assemblea in violazione della normativa emergenziale, denuncia all'assicurazione di un sinistro tra condomini asseritamente non coperto dalla polizza e, in appello, anche la liquidazione delle spese. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che solo un tardivo invio delle convocazioni potesse integrare una irregolarità non pregiudizievole, che gli ulteriori addebiti fossero infondati o nuovi e quindi inammissibili, e che fosse corretto il regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c. Il ricorrente ha proposto tre motivi in cassazione: (1) violazione di legge e nullità della decisione per non aver la corte d'appello colto il senso del reclamo e per aver solo ribadito le motivazioni del tribunale, richiamando l'art. 64 disp. att. c.c.; (2) violazione degli artt. 1129, comma 11, c.c. e 91 c.p.c. per l'asserita illegittimità della liquidazione delle spese; (3) violazione del d.m. n. 55 del 2014 per avere la corte d'appello applicato la tabella dei giudizi contenziosi davanti alla corte d'appello anziché quella dei procedimenti di volontaria giurisdizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che il provvedimento della corte d'appello reso sul reclamo avverso la revoca dell'amministratore di condominio non ha carattere decisorio né definitivo, non preclude la tutela piena in un ordinario giudizio di cognizione e, quindi, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Sono invece ammissibili solo le censure sulla statuizione relativa alle spese, ma nel caso concreto anche tali doglianze sono state respinte: il procedimento di revoca e il relativo reclamo sono soggetti all'art. 91 c.p.c.; per la liquidazione delle spese si applica la tabella dei giudizi contenziosi davanti alla corte d'appello e non quella dei procedimenti di volontaria giurisdizione, perché il reclamo ha natura contenziosa. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 64 disp. att. c.c.

    il procedimento di revoca dell'amministratore si svolge in camera di consiglio, con contraddittorio tra ricorrente e amministratore, e il reclamo alla corte d'appello non attribuisce al provvedimento natura decisoria o definitiva.

  • art. 1129 c.c.

    la revoca giudiziale dell'amministratore è prevista per gravi irregolarità; il provvedimento ha funzione sanzionatoria e non incide con efficacia di giudicato sul rapporto sostanziale; il divieto temporaneo di nuova nomina non muta la natura non decisoria del decreto.

  • art. 91 c.p.c.

    si applica anche ai procedimenti camerali contenziosi come la revoca dell'amministratore di condominio; le spese vanno regolate secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 111 Cost.

    il ricorso per cassazione è escluso contro il decreto della corte d'appello sul reclamo in materia di revoca dell'amministratore, perché il provvedimento non ha carattere decisorio e definitivo.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio nel testo applicabile ratione temporis.

  • art. 739 c.p.c.

    il reclamo avverso i provvedimenti camerali in materia di revoca è deciso con ordinanza senza che ciò alteri la sostanza del decreto reclamabile.

  • art. 742 c.p.c.

    i provvedimenti camerali privi di decisorietà e definitività possono essere revocati o modificati per fatti sopravvenuti.

  • art. 360-bis c.p.c.

    il ricorso è stato ritenuto contrario a orientamenti consolidati della Corte, quindi non meritevole di accoglimento.

  • art. 360 c.p.c.

    norma invocata dal ricorrente per denunciare violazione di legge e nullità del procedimento.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    tabella n. 7; tabella n. 12; art. 4, comma 4-bis

    per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applica la tabella n. 7 solo ai procedimenti non contenziosi; al reclamo sulla revoca dell'amministratore si applica la tabella dei giudizi ordinari innanzi alla corte d'appello.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • L. 11 dicembre 2012, n. 220

    la riforma condominiale non ha inciso sulla natura non decisoria del provvedimento di revoca giudiziale dell'amministratore.

Massime di principio

  • Il decreto della corte d'appello che decide sul reclamo avverso la revoca giudiziale dell'amministratore di condominio non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. quando non presenta carattere decisorio e definitivo, perché non preclude la successiva tutela in cognizione piena.
  • Nella revoca giudiziale dell'amministratore di condominio il condomino che agisce ha funzione di impulso procedimentale; il provvedimento opera nell'ambito della volontaria giurisdizione e non produce giudicato sul rapporto sostanziale.
  • Le censure con cui si contestano nel merito le gravi irregolarità poste a base della revoca non sono ammissibili in cassazione contro il decreto della corte d'appello, se il provvedimento resta privo di efficacia decisoria.
  • La condanna alle spese è invece impugnabile, poiché attiene a posizioni obbligatorie autonome; tuttavia anche in tali procedimenti si applica l'art. 91 c.p.c., secondo il criterio della soccombenza.
  • Ai fini della liquidazione degli onorari nel reclamo contro la revoca dell'amministratore di condominio, si applica la tabella del D.M. n. 55 del 2014 relativa ai giudizi contenziosi davanti alla corte d'appello, non quella dei procedimenti di volontaria giurisdizione, quando il reclamo ha natura contenziosa.

Come è indicizzato

MaterieAmministratore di condominioSpese di liteImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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