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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20821/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratori)

La controversia

La controversia origina dalla reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati da personale scolastico precario. La Corte d'appello aveva escluso il risarcimento del danno richiesto ai sensi dell'art. 32 l. n. 183/2010 sul presupposto che la successiva stabilizzazione dei lavoratori, avvenuta tramite strumenti selettivi/concorsuali ovvero ai sensi dell'art. 1 l. n. 107/2015, avesse già sanato l'abuso e assorbito le conseguenze dannose della reiterazione; aveva inoltre limitato il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai soli periodi successivi al 10 luglio 2001. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con tredici motivi: con i primi sette hanno censurato il diniego del risarcimento da abusiva reiterazione dei contratti e, per alcuni ricorrenti, l'erronea affermazione della stabilizzazione ex l. n. 107/2015; con l'ottavo hanno invocato il principio di non contestazione e contestato la mancata considerazione del superamento del limite dei 36 mesi su posti vacanti; con il nono hanno dedotto l'erroneità della regolazione delle spese; con il decimo e l'undicesimo, limitatamente a una ricorrente, hanno contestato la valutazione delle prove e la tardività di documenti prodotti dall'amministrazione; con il dodicesimo e il tredicesimo hanno denunciato la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro e del principio di parità di trattamento, sostenendo il diritto alla piena anzianità di servizio per tutto il periodo di lavoro a termine, senza limitazione al 10 luglio 2001.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi dall'uno all'otto, ha rigettato il decimo e l'undicesimo, ha assorbito il nono, ma ha accolto il dodicesimo e il tredicesimo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ha riconosciuto ai ricorrenti il diritto, per i periodi di lavoro a tempo determinato, al medesimo riconoscimento dell'anzianità di servizio spettante ai dipendenti a tempo indeterminato, senza limitazione temporale al 10/7/2001, condannando il Ministero a riconoscere l'anzianità maturata e a corrispondere le differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di cassazione sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 32 l. n. 183/2010

    Invocato dai ricorrenti per il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine; la Corte non accoglie tale domanda in questa sede perché i primi motivi sono dichiarati inammissibili per conformità della decisione di merito alla giurisprudenza consolidata.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Richiamato per la stabilizzazione del personale scolastico; la stabilizzazione è considerata, per la giurisprudenza richiamata, misura idonea a sanzionare l'abuso e a cancellarne le conseguenze per i rapporti interessati.

  • clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE

    È la norma euro-unitaria posta a fondamento della disciplina antiabuso nei contratti a termine; la Corte ribadisce che, nel settore scolastico, la stabilizzazione può costituire misura proporzionata ed effettiva a sanzionare l'abuso.

  • art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dai ricorrenti nel quadro delle censure sulla reiterazione illegittima dei contratti a termine nel pubblico impiego.

  • art. 400 del T.U. n. 297/1994

    Richiamato dai ricorrenti nelle doglianze contro il diniego del risarcimento e la gestione del reclutamento del personale scolastico.

  • art. 11 disp. att. c.p.c.

    Invocato tra le norme asseritamente violate nei motivi relativi alla qualificazione giuridica della fattispecie e al regime applicabile.

  • artt. 12 e 14 preleggi

    Richiamati nei motivi di ricorso per contestare l'interpretazione delle norme interne ed europee sulla stabilizzazione e sugli effetti della direttiva.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dai ricorrenti nei motivi relativi al diniego del risarcimento e alla tutela processuale.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato come parametro di compatibilità della disciplina interna con gli obblighi euro-unitari.

  • artt. 47 e 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamati dai ricorrenti a sostegno delle doglianze sulla tutela giurisdizionale e sui limiti alla compressione dei diritti derivanti dal lavoro a termine.

  • art. 437 c.p.c.

    Invocato sia per contestare la valutazione di prove/documenti sia per dedurre la mancata considerazione di circostanze fattuali; la Corte respinge tali doglianze o le dichiara inammissibili.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per lamentare la violazione del principio di non contestazione; la censura è ritenuta inammissibile poiché irrilevante rispetto alla ratio decisoria fondata sulla stabilizzazione.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato nei motivi concernenti la posizione della ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere di allegazione e prova; la Corte ribadisce che spettava al lavoratore allegare sin dall'inizio i presupposti dell'abuso e del danno domandato.

  • art. 2724 c.c.

    Richiamato con le censure probatorie relative alla posizione della ricorrente; la Corte non ravvisa vizi decisivi nella motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese di lite, poi assorbito dall'accoglimento parziale.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese di lite, poi assorbito dall'accoglimento parziale.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Usato per decidere nel merito senza rinvio, perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 2 della direttiva 1999/70/CE

    Richiamato dalla corte territoriale per collocare temporalmente l'operatività della disciplina; la Cassazione, invece, esclude che l'anzianità debba essere limitata al 10 luglio 2001 per gli effetti futuri del rapporto.

  • clausola 4 della direttiva 1999/70/CE

    La Corte afferma che, essendo direttamente applicabile, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere ai fini della progressione stipendiale l'anzianità maturata con contratti a termine nella stessa misura dei dipendenti a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude la sussistenza dei presupposti per il relativo contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, la stabilizzazione del lavoratore precario può costituire misura sufficiente a sanzionare l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine e a neutralizzarne le conseguenze risarcitorie, salvo la prova di danni ulteriori specificamente allegati e provati dal lavoratore.
  • Quando il giudice di legittimità ravvisa un orientamento consolidato conforme alla decisione impugnata, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. se non offre argomenti idonei a mutare il precedente o a imporre un nuovo rinvio pregiudiziale o costituzionale.
  • Nel pubblico impiego scolastico, la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera, la piena valorizzazione dell'anzianità maturata con contratti a tempo determinato nella stessa misura prevista per il personale assunto a tempo indeterminato, salvo che l'amministrazione dimostri ragioni oggettive di differenziazione.
  • L'anzianità di servizio maturata prima del 10 luglio 2001 non può essere ignorata nel calcolo della progressione economica se rileva per effetti futuri del rapporto e se non vi è una deroga espressa del diritto dell'Unione; resta però ferma la sola attribuibilità di effetti economici per il periodo successivo all'efficacia della disciplina euro-unitaria nell'ordinamento interno.
  • Chi agisce per il risarcimento da abuso nella reiterazione di contratti a termine deve allegare sin dall'inizio i fatti costitutivi dell'abuso e del danno ulteriore rispetto alla mera mancata stabilizzazione; non può ottenere un automatismo risarcitorio in assenza di specifiche deduzioni e prova.
  • Le questioni di spese processuali possono essere assorbite quando l'esito del giudizio viene modificato in sede di legittimità e la regolazione delle spese dei gradi di merito dipende dalla complessità e dall'incertezza della questione giuridica decisa anche alla luce di sopravvenienze giurisprudenziali europee.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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