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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34959/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I ricorrenti avevano agito contro l'istituto di credito chiedendo la rideterminazione del saldo di un conto corrente, sul quale era confluito il saldo di un precedente rapporto, e la restituzione di somme asseritamente indebitamente pagate. Deducevano la pattuizione di interessi ultralegali, l'illegittima applicazione dell'anatocismo e della commissione di massimo scoperto, oltre alla mancanza di trasparenza delle condizioni contrattuali. La banca si era costituita, resistendo e proponendo riconvenzionale per lo scoperto di conto. In primo grado le domande degli attori erano state respinte e la riconvenzionale accolta; in appello il gravame era stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Con il ricorso per cassazione i tre soccombenti hanno denunciato: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., assumendo che l'appello fosse invece specifico e dettagliato; 2) violazione delle norme su interessi e usura bancaria, contestando tassi usurari e condizioni predisposte unilateralmente; 3) violazione delle norme su commissione di massimo scoperto, TEG e prova, lamentando anche la mancata rilevazione d'ufficio dell'usurarietà; 4) violazione degli artt. 119 t.u.b. e 210 c.p.c. per il rigetto dell'istanza di esibizione; 5) violazione delle norme sullo ius variandi bancario; 6) censura sulle spese di lite, formulata solo in via dipendente dall'eventuale accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura non si confrontava con la specifica ratio della sentenza d'appello, limitandosi ad affermazioni generiche e senza trascrivere né il contenuto della sentenza di primo grado né quello dell'atto di appello, necessari per dimostrare la pretesa specificità del gravame. Ha inoltre affermato che, in caso di doglianza contro una declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, il ricorrente deve indicare puntualmente nel ricorso le ragioni dell'errore e riportare il contenuto del motivo di appello in modo autosufficiente, senza rinvio all'atto di gravame. I motivi dal secondo al quinto sono stati dichiarati inammissibili perché non attinenti alla decisione effettivamente resa dalla Corte d'appello, che si era fermata al rilievo preliminare di inammissibilità dei motivi di appello e non aveva esaminato il merito delle questioni bancarie. Il sesto motivo non è stato ritenuto un vero motivo di impugnazione. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012

    l'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, con parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non occorrono formule sacramentali né un progetto alternativo di sentenza

  • art. 434 c.p.c.

    testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012

    letto in coerenza con l'art. 342 c.p.c., richiede specificità dell'impugnazione e confronto con la motivazione della sentenza impugnata

  • art. 366, n. 4 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve enunciare in modo specifico i motivi, altrimenti il motivo è inammissibile

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    impone autosufficienza del ricorso, con indicazione e trascrizione essenziale degli atti e documenti rilevanti per la censura

  • art. 1284 c.c.

    richiamato nei motivi del ricorso in tema di tassi applicati e asserita usurarietà

  • art. 1815 c.c.

    richiamato nei motivi del ricorso in tema di interessi usurari e nullità della clausola sugli interessi

  • L. n. 108/1996

    richiamata nei motivi del ricorso quale disciplina antiusura

  • art. 1853 c.c.

    richiamato in relazione alla contestazione della commissione di massimo scoperto e al calcolo del TEG

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova e rilevabilità d'ufficio dell'usurarietà

  • art. 119 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)

    richiamato in relazione al diritto di ottenere documentazione bancaria

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato quale mezzo di esibizione documentale

  • art. 1341 c.c.

    richiamato in relazione alle condizioni contrattuali e alla loro efficacia

  • art. 1372, comma 1, c.c.

    richiamato per contestare la vincolatività di condizioni non accettate

  • art. 118 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)

    richiamato in tema di ius variandi bancario

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma inseritrice del comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c. nel testo riformato, l'impugnazione è ammissibile solo se consente di comprendere con chiarezza quali capi e quali passaggi motivazionali della sentenza siano contestati e per quali ragioni, dovendo l'appellante contrapporre alla motivazione impugnata una specifica critica argomentativa.
  • Non è necessario che l'atto di appello contenga formule rituali o un progetto alternativo di decisione, ma è indispensabile un confronto effettivo con la ratio decidendi della sentenza di primo grado.
  • Nel ricorso per cassazione che censuri una declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, il ricorrente deve riportare nel ricorso il contenuto essenziale dell'atto di appello e della sentenza impugnata, spiegando puntualmente perché il motivo di gravame fosse invece specifico; il mero rinvio agli atti non basta.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere pertinenti al decisum della sentenza impugnata: censure che attaccano il merito di questioni non esaminate dal giudice di appello, perché arrestatosi a un rilievo preliminare di inammissibilità, sono inammissibili per difetto di attinenza.
  • Un'istanza di esibizione o una doglianza su questioni bancarie sostanziali non può essere scrutinata in sede di legittimità se il ricorso non supera prima il vaglio di ammissibilità e non si confronta con la ragione processuale che ha definito il giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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