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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18565/2023 del 30/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una sequenza di giudizi amministrativi e successivo ricorso per cassazione in materia di concessioni idroelettriche sul fiume Chiese. In origine una società aveva impugnato il rinnovo della concessione in favore di un'altra società, ottenendo dal Tribunale superiore delle acque pubbliche l'annullamento dell'atto concessorio per difetto di una procedura trasparente e comparativa; la società soccombente aveva poi proposto ricorso per cassazione. Nelle more di quel giudizio, le due società avevano concluso un accordo transattivo con reciproca rinuncia ai ricorsi e agli effetti della sentenza. Dopo tale accordo, un ex socio della società originaria, ritenendo che la risorsa idrica fosse tornata disponibile, aveva chiesto alla Provincia una nuova concessione per derivazione d'acqua; l'istanza era stata dichiarata improcedibile perché la risorsa era considerata non disponibile, essendo ancora pendente il giudizio di cassazione avverso la sentenza del TSAP. Il TSAP, investito dell'impugnazione contro il diniego, ha poi rigettato il ricorso valorizzando l'accordo transattivo e la sopravvenuta inammissibilità del ricorso della società già litigante. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme sul processo amministrativo, sull'art. 198 del r.d. 1775/1933 e sull'art. 1966 c.c., sostenendo che un accordo transattivo tra privati non potesse neutralizzare gli effetti di una sentenza di annullamento di un atto amministrativo, specie in presenza di obblighi di evidenza pubblica e di regole europee sulla concorrenza per le concessioni; con il secondo motivo ha invocato anche la violazione delle direttive 2009/72/CE e 2006/123/CE, degli artt. 49, 56 e 106 TFUE, sostenendo che la Provincia non potesse riconoscere efficacia a un atto negoziale asseritamente contra legem e che la risorsa idrica dovesse essere rimessa a una procedura di evidenza pubblica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il TSAP avesse correttamente preso atto della precedente decisione delle Sezioni Unite che aveva dichiarato inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso della società originariamente vincitrice e che tale declaratoria fosse conseguenza dell'accordo transattivo intervenuto tra le società contendenti. Secondo la Corte, la transazione aveva definito la lite tra le parti titolari del rapporto sostanziale, con rinuncia espressa ai ricorsi e agli effetti della sentenza impugnata; ne derivava la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e la perdita di attualità della sentenza precedente. In questa prospettiva, il TSAP ha legittimamente ritenuto che la Provincia potesse prendere atto della nuova regolazione convenzionale e denegare la concessione richiesta dal ricorrente. La Corte ha inoltre escluso la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per mancanza dei presupposti di mala fede o colpa grave. Le spese sono state poste a carico del ricorrente in favore delle controparti resistenti.

Norme richiamate

  • artt. 1, 2 e 3 c.p.a.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere che nel processo amministrativo non sarebbe consentito ai privati neutralizzare una sentenza di annullamento mediante accordo negoziale; la Corte non accoglie questa lettura nel caso concreto, poiché la lite era stata definita dalle parti titolari del rapporto sostanziale.

  • art. 198 r.d. n. 1775 del 1933

    Invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle acque pubbliche e delle concessioni; non è ritenuto ostativo all'esito della decisione, poiché la Corte valorizza la transazione e la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 1966 c.c.

    Richiamato per contestare la validità della transazione; la Corte non ne ricava l'invalidità dell'accordo, trattandosi di vicenda oggetto di regolazione negoziale tra le parti sostanziali.

  • direttiva 2006/123/CE, art. 12

    Richiamata dal ricorrente come fonte dell'obbligo di evidenza pubblica per l'attribuzione della concessione; la Corte non la reputa decisiva rispetto alla definizione negoziale della controversia già intervenuta.

  • direttiva 2009/72/CE

    Invocata dal ricorrente, ma non ritenuta idonea a sovvertire la conclusione sulla perdita di interesse conseguente alla transazione e alla declaratoria di inammissibilità del precedente ricorso.

  • artt. 49, 56 e 106 TFUE

    Richiamati a sostegno del principio di concorrenza e di evidenza pubblica; la Corte non li utilizza per invalidare l'accordo né per riconoscere al ricorrente un effetto consolidato sulla concessione.

  • art. 96 c.p.c., comma 3

    La Corte esclude la responsabilità aggravata perché non risultano mala fede o colpa grave della parte ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato, secondo la disciplina processuale applicabile.

Massime di principio

  • Quando la controversia abbia ad oggetto una posizione sostanziale disponibile e le parti titolari di tale rapporto concludano un accordo transattivo con rinuncia ai ricorsi e agli effetti della decisione impugnata, il giudice dell'impugnazione deve prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere in sede di impugnazione comporta che le sentenze non ancora passate in giudicato perdano attualità ed efficacia, poiché le parti hanno rimesso la regolazione del rapporto all'accordo negoziale.
  • L'interesse ad agire o a impugnare può venir meno per fatti sopravvenuti che eliminano il contrasto tra le parti; in tale ipotesi il giudice non deve decidere il merito, ma limitarsi a dare atto della sopravvenuta definizione della lite.
  • La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento di mala fede o colpa grave e non può essere pronunciata per il solo fatto che la pretesa azionata risulti infondata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezzaResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

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