Cassazione Civile, Ordinanza n. 32126/2023 del 20/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
Due proprietari confinanti avevano convenuto in giudizio la società che aveva ricostruito un fabbricato, chiedendo l'arretramento della parete est dell'edificio perché, occupando una piccola porzione triangolare dell'area, avrebbe violato una servitù reciproca costituita con atto notarile del 1963 per l'accesso ai rispettivi garages e per il rispetto di distanze convenzionali, oltre alle distanze previste dai regolamenti comunali. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la condanna all'arretramento. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, perché estensore e relatore era un giudice ausiliario, deducendo violazione degli artt. 102 e 106 Cost. e art. 158 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 1362 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che l'accordo del 1963 non consentisse l'interpretazione accolta dai giudici di merito e che fosse rilevante il comportamento successivo delle parti; 3) violazione degli artt. 872 e 873 c.c. e dell'art. 9 d.m. 1444/1968, oltre a omesso esame di fatto decisivo, assumendo che, al momento in cui il fabbricato era quasi ultimato, i due immobili ricadessero in zona omogenea A e che quindi dovesse applicarsi la disciplina più favorevole sulle distanze.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha escluso la nullità della sentenza per la partecipazione del giudice ausiliario, richiamando l'orientamento secondo cui, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2021 e fino alla riforma complessiva della magistratura onoraria entro il 31 ottobre 2025, è costituzionalmente tollerabile l'utilizzo dei giudici ausiliari d'appello. Ha dichiarato inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. per la preclusione dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., applicabile ratione temporis, e comunque ha ritenuto che la doglianza ex art. 1362 c.c. mirasse soltanto a ottenere una diversa interpretazione del rogito del 1963, non consentita in cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché la sentenza di merito era sorretta da una prima ratio decidendi autonoma e sufficiente, non specificamente superata: la violazione delle distanze convenzionali fissate nell'atto del 1963; di conseguenza, le censure rivolte alla seconda ratio decidendi sulle distanze urbanistiche difettavano di interesse. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 102 Cost.
richiamato solo come parametro della censura sulla costituzione del giudice, ma la Corte esclude la nullità della sentenza per la partecipazione del giudice ausiliario
art. 106 Cost.
richiamato solo come parametro della censura sulla costituzione del giudice, ma la Corte esclude la nullità della sentenza per la partecipazione del giudice ausiliario
invocato per dedurre la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice; la Corte respinge la censura
la Corte ribadisce che non è consentito in cassazione sostituire alla lettura del contratto operata dal giudice di merito una diversa interpretazione, quando la censura si risolva in una rivalutazione dell'accordo
impedisce, nel caso di c.d. doppia conforme, la proposizione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la censura per omesso esame di fatto decisivo è dichiarata inammissibile per effetto della preclusione derivante dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
richiamato nella doglianza sulle distanze edilizie; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di interesse rispetto a una ratio decidendi autonoma non scalfita
richiamato nella doglianza sulle distanze edilizie; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di interesse rispetto a una ratio decidendi autonoma non scalfita
art. 9 d.m. 1444/1968
richiamato nella doglianza sulle distanze edilizie; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di interesse rispetto a una ratio decidendi autonoma non scalfita
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
consente, in caso di rigetto del ricorso, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
citata quale legge di conversione del d.l. n. 69/2013, nel contesto della questione sui giudici ausiliari
richiamato nel contesto della disciplina dei giudici ausiliari dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale
d.m. n. 1444/1968
richiamato come fonte urbanistica sulle distanze tra edifici
Corte cost. n. 41/2021
viene richiamata per affermare la temporanea tollerabilità costituzionale dell'utilizzo dei giudici ausiliari di appello fino alla riforma complessiva della magistratura onoraria
Cass. n. 33065/2021
richiamata a supporto del principio sulla legittima permanenza dei giudici ausiliari nelle corti di appello fino al 31/10/2025
Cass. n. 28319/2017
richiamata per il principio secondo cui la richiesta di una diversa interpretazione dell'atto è inammissibile in cassazione
Cass. n. 11493/2018
richiamata in tema di inammissibilità per difetto di interesse quando una ratio decidendi autonoma non è censurata
Cass. n. 2108/2012
richiamata in tema di inammissibilità per difetto di interesse quando una ratio decidendi autonoma non è censurata
Massime di principio
- La partecipazione di un giudice ausiliario al collegio della corte d'appello non determina, di per sé, la nullità della sentenza, poiché l'assetto è stato ritenuto temporaneamente tollerabile fino alla riforma complessiva della magistratura onoraria.
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione dell'art. 1362 c.c., miri in realtà a ottenere una nuova interpretazione del contratto o dell'atto negoziale diversa da quella adottata dal giudice di merito.
- Nel caso di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., quando la sentenza d'appello confermi la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto.
- Quando la decisione di merito è sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, la mancata specifica censura di tale ratio rende prive di interesse e quindi inammissibili le doglianze rivolte a una diversa ratio ulteriore.
- La censura in cassazione sulle distanze edilizie deve confrontarsi con la concreta ratio della decisione impugnata: se la violazione delle distanze convenzionali è sufficiente da sola a sorreggere la condanna, l'eventuale discussione sulle distanze urbanistiche non incide sull'esito del giudizio.
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