Cassazione Civile, Ordinanza n. 21724/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La lite riguarda la pretesa di due operai specializzati di ottenere dall'ente datore di lavoro il pagamento, dal gennaio 2010, dell'indennità chilometrica prevista dal CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7 dicembre 2010. I lavoratori avevano ottenuto accoglimento in primo grado e in appello. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) ha contestato la ricostruzione del rapporto di lavoro, sostenendo che non vi fosse stato alcun trasferimento dei dipendenti dalla Regione all'Agenzia, ma solo un iniziale avvalimento, e che quindi i lavoratori sarebbero rimasti alle dipendenze della Regione con applicazione del CCNL Regioni ed autonomie locali; ha inoltre dedotto violazione delle regole sull'onere della prova e censurato la rilevanza attribuita alla raccomandata di opzione; (2)-(4) ha sostenuto che non potesse applicarsi un contratto collettivo di diritto privato a un ente pubblico strumentale, invocando il d.lgs. n. 165 del 2001, la riserva statale in materia di lavoro pubblico privatizzato e i vincoli di finanza pubblica, oltre alle norme regionali e statali richiamate dalla Corte territoriale. I lavoratori hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché mirava a ottenere una diversa valutazione delle prove e introduceva anche una ricostruzione fattuale alternativa, non consentita in sede di legittimità, oltre a sollevare questioni non previamente dedotte in causa. Ha ritenuto infondati i motivi secondo, terzo e quarto, affermando che, per il personale operaio dell'ARIF transitato dalla Regione e che abbia esercitato l'opzione prevista dalla legge regionale, è legittima l'applicazione del CCNL privatistico degli addetti ai lavori idraulico-forestali e idraulico-agrari, anche per il trattamento economico, e quindi anche per l'indennità chilometrica/di trasporto oggetto della domanda. La Corte ha altresì ricordato che tale disciplina speciale è compatibile con il d.lgs. n. 165 del 2001 e con i vincoli di spesa pubblica richiamati dal ricorrente. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della P.A. ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, commi 2 e 5, L. Regione Puglia n. 3 del 2010
La Corte lo interpreta nel senso che gli operai regionali transitati all'Agenzia, se hanno presentato domanda, possono essere inquadrati nel CCNL degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale.
art. 31 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ne ravvisa violazione, ritenendo compatibile la disciplina speciale regionale con il quadro del lavoro pubblico contrattualizzato.
La censura è stata dichiarata inammissibile perché, sotto la veste della violazione dell'onere della prova, mirava in realtà a una diversa valutazione del materiale istruttorio.
art. 54 CCNL 7 dicembre 2010
Richiamato per la disciplina collettiva applicabile; la Corte conferma la legittimità del richiamo al CCNL privatistico per il personale forestale/agricolo interessato.
Usato per contestare l'interpretazione delle norme collettive e regionali; la Corte non accoglie la censura e valorizza l'interpretazione sistematica della disciplina speciale.
art. 23 CIRL Puglia di categoria 5 ottobre 2009 e 10 giugno 2014
Richiamato nel ricorso in relazione al trattamento applicabile; la Corte non ravvisa incompatibilità con il CCNL privatistico di settore.
art. 117, comma 2, lett. l), Cost.
La Corte esclude che la disciplina regionale applicata violi la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile.
artt. 1, 2 e 3 d.lgs. n. 165 del 2001
Sono invocati dal ricorrente, ma la Corte afferma la compatibilità della disciplina speciale regionale con il pubblico impiego contrattualizzato.
artt. 2, comma 2, 40 e 40-bis d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamati dal ricorrente a sostegno dell'inapplicabilità del CCNL privatistico; la Corte ritiene invece che nel settore in questione il CCNL privatistico sia applicabile nei limiti delineati dalla disciplina speciale.
art. 6 d.lgs. n. 78 del 2010
La Corte precisa che le relative disposizioni non si applicano direttamente alle Regioni, ma costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica.
art. 1, comma 3, L. n. 196 del 2009
Richiamato dal ricorrente per qualificare l'ente nel conto economico consolidato; la Corte non ne trae conseguenze ostative all'applicazione del CCNL di settore.
art. 14 Preleggi
Richiamato nel ricorso, ma non accolto come parametro ostativo alla disciplina regionale speciale.
art. 32 L. Regione Puglia n. 45 del 2012
La Corte osserva che, pur avendo abrogato l'espresso riferimento al CCNL di diritto privato, la norma ha introdotto una procedura di consultazione con le organizzazioni sindacali già sottoscrittrici dei contratti applicati, rivelando la perdurante applicazione del sistema contrattuale privatistico.
art. 23 L. Regione Puglia n. 36 del 2017
Ha reinserito nell'art. 12 della L. Regione Puglia n. 3 del 2010 un comma che ribadisce l'applicazione del CCNL degli addetti ai lavori idraulico-forestali e idraulico-agrari al personale forestale/agricolo dell'Agenzia.
art. 1, comma 14, d.l. n. 510 del 1996 conv. in L. n. 608 del 1996
Richiamato come base normativa del trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale correlato al CCNL di settore.
Applicato per la condanna della parte soccombente alle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 12, comma 3, L. Regione Puglia n. 3 del 2010
Pur risultando abrogato nel 2012, la Corte ne valorizza la successiva riproposizione sostanziale nel 2017 e la continuità della disciplina speciale di settore.
Richiamato per rinviare alla più ampia motivazione della giurisprudenza precedente sul coordinamento finanziario regionale.
Massime di principio
- Nel lavoro pubblico speciale degli operai addetti ai lavori idraulico-forestali e idraulico-agrari, l'applicazione del CCNL privatistico di settore può convivere con la natura pubblica del datore di lavoro, quando la disciplina legislativa speciale lo preveda espressamente per l'inquadramento e il trattamento economico.
- Se il giudice di merito ha accertato il transito del personale e l'avvenuta opzione per il regime contrattuale di settore sulla base della documentazione acquisita, in cassazione non è consentito proporre una diversa lettura delle prove sotto la veste della violazione dell'art. 2697 c.c.
- La censura che, formalmente, denuncia violazione di legge ma in sostanza mira a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle risultanze documentali è inammissibile in sede di legittimità.
- Le norme regionali che reintroducono o confermano la consultazione delle stesse organizzazioni sindacali già parti dei contratti applicati possono essere lette come conferma della perdurante operatività del CCNL di diritto privato nel settore forestale/agricolo pubblico.
- Nel settore considerato, il richiamo al CCNL privatistico vale anche per le voci economiche accessorie previste dal contratto collettivo, come l'indennità chilometrica o di trasporto, ove ne ricorrano i presupposti contrattuali.
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