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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21654/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per ottenere l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro prima con una cooperativa e poi, senza soluzione di continuità, con una società subentrante, nonché l’applicazione del CCNL Attività Ferroviarie e il riconoscimento dell’inquadramento nel livello E1, con conseguenti differenze retributive e contributive. I giudici di merito avevano invece ritenuto che le mansioni dedotte e provate rientrassero nel livello F già attribuito. In cassazione il ricorrente ha denunciato falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 2103 c.c. e dell’art. 26 del CCNL di settore, sostenendo che le attività svolte, consistenti nella conduzione e manutenzione di carrelli e altri mezzi di logistica con possesso di patente/abilitazione rilasciata da RFI, avrebbero avuto natura tecnico-operativa e avrebbero richiesto requisiti propri del livello E, non del livello F. Ha inoltre valorizzato la clausola contrattuale sui passaggi di posizione retributiva all’interno del livello E, nella quale è menzionato il possesso di patente/abilitazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha approvato la lettura coordinata del CCNL operata dalla Corte d’appello, osservando che la declaratoria del livello E riguarda attività tecnico-amministrative svolte con autonomia esecutiva e conoscenze qualificate, mentre il livello F ricomprende attività manuali e generiche, anche con uso di mezzi semplici, sulla base di indicazioni ricevute. Le mansioni dedotte dal lavoratore erano state correttamente ricondotte al livello F, poiché il possesso della patente/abilitazione per la guida di determinati mezzi non è di per sé sufficiente a fondare il riconoscimento del superiore inquadramento. La clausola sui passaggi di posizione retributiva all’interno del livello E è stata ritenuta non pertinente, perché riferita soltanto alla progressione retributiva interna e non alla definizione della declaratoria del livello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore delle due controricorrenti e con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Le clausole collettive devono essere interpretate secondo il criterio letterale e complessivo, valorizzando il senso delle espressioni usate nel loro coordinamento.

  • art. 1363 c.c.

    È necessario interpretare le disposizioni contrattuali in modo coordinato e non isolato, considerando insieme declaratorie generali, figure esemplificative e clausole sui passaggi interni.

  • art. 2103 c.c.

    Il superiore inquadramento richiede che le mansioni concretamente svolte corrispondano ai contenuti professionali del livello rivendicato.

  • art. 26 del CCNL Attività Ferroviarie

    La declaratoria dei livelli e le figure professionali esemplificative vanno lette nel loro complesso; la previsione sui passaggi di posizione retributiva riguarda la progressione interna al livello e non trasforma la patente in requisito indefettibile per tutto il livello E.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    In caso di rigetto del ricorso è dovuto, se previsto, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sul superiore inquadramento, la verifica della Corte riguarda la corretta interpretazione delle clausole collettive e la coerenza logica della loro applicazione alle mansioni allegate, non una nuova rivalutazione del fatto in sé.
  • Ai fini dell’inquadramento contrattuale, il possesso di una patente o abilitazione professionale non è automaticamente decisivo: occorre verificare se le mansioni svolte presentino, nel complesso, i connotati richiesti dalla declaratoria del livello superiore.
  • Le figure professionali esemplificative contenute nel CCNL devono essere lette insieme alle declaratorie generali dei livelli; la presenza di alcuni requisiti o abilitazioni in una clausola relativa alla progressione interna non consente, da sola, di estendere tali requisiti a tutte le posizioni del livello.
  • Se le mansioni dedotte corrispondono a attività manuali o generiche con uso di mezzi semplici, esse non integrano il livello superiore che richiede attività tecnico-operative o tecnico-amministrative svolte con autonomia e conoscenze qualificate.
  • In tema di interpretazione del contratto collettivo, la lettura complessiva e coordinata delle clausole prevale su un’interpretazione atomistica di singoli passaggi testuali.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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