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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21660/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro prima alle dipendenze di una cooperativa e poi, senza soluzione di continuità, di una società di ristorazione subentrata nella gestione, sostenendo l'applicazione del CCNL attività ferroviarie e chiedendo il riconoscimento del livello E1 anziché del livello F in cui era inquadrato. La domanda includeva anche l'accertamento di inadempimenti retributivi e contributivi, la declaratoria di responsabilità solidale dei convenuti e la condanna al pagamento delle differenze economiche maturate. In appello la domanda era stata respinta perché non risultavano allegate mansioni superiori tali da integrare il livello rivendicato. Nel ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 2103 c.c. e dell'art. 26 del CCNL attività ferroviarie, sostenendo che le mansioni espletate consistessero nella conduzione e manutenzione di carrelli, cisterne, carrelli frigo, carrelli coibentati, porta rifiuti ed elevatori, attività tecniche che richiedevano il possesso di una patente/abilitazione rilasciata da RFI e che, pertanto, dovevano essere ricondotte al livello E, non al livello F. Contestava in particolare che la Corte d'appello avesse svalutato il dato del possesso della patente e non avesse considerato la disciplina dei passaggi di posizione retributiva nel livello E.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha confermato la lettura coordinata del CCNL compiuta dalla Corte territoriale, rilevando che il livello E richiede attività di carattere operativo tecnico-amministrativo svolte con autonomia esecutiva e in applicazione di metodi e procedure codificate, mentre il livello F riguarda attività manuali o generiche, anche con uso di mezzi semplici. Le mansioni allegate dal lavoratore, anche se provate, sono state considerate compatibili con il livello F e non sufficienti a giustificare il superiore inquadramento. La Corte ha inoltre precisato che la previsione contrattuale sui passaggi di posizione retributiva all'interno del livello E è estrinseca rispetto alle declaratorie generali e non dimostra che il possesso della patente sia requisito indefettibile di quel livello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore delle controricorrenti e applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    La Corte ha ritenuto che l'interpretazione delle clausole collettive fosse stata compiuta correttamente secondo i canoni ermeneutici legali, con lettura del testo contrattuale conforme al significato complessivo delle disposizioni.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole del CCNL devono essere interpretate in modo coordinato e complessivo, considerando declaratorie generali, figure esemplificative e disciplina dei passaggi retributivi senza isolare singole previsioni.

  • art. 2103 c.c.

    La norma è stata richiamata a sostegno della domanda di superiore inquadramento; la Corte ha escluso che le mansioni dedotte integrassero il livello superiore richiesto.

  • art. 26 CCNL Attività Ferroviarie del 20/07/2012 e successivi accordi di rinnovo

    La clausola collettiva è stata letta nel senso che il livello E comprende attività tecnico-operative con autonomia esecutiva, mentre il livello F riguarda attività manuali o generiche; la previsione sui passaggi di posizione retributiva non trasforma il possesso della patente in requisito necessario per l'inquadramento nel livello E.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È stato applicato il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di superiore inquadramento, il giudice deve confrontare le mansioni concretamente allegare e provate con le declaratorie contrattuali, valorizzando il contenuto complessivo del CCNL, le figure esemplificative e i criteri di autonomia, complessità e natura tecnico-amministrativa delle attività.
  • La previsione di requisiti ulteriori per progressioni retributive interne a un livello contrattuale non equivale, di per sé, a stabilire che quei requisiti siano necessari per l'accesso a tutto il livello superiore, se dal testo complessivo del contratto emerge una diversa disciplina delle declaratorie.
  • Il possesso di una patente o abilitazione, quando richiesto per l'uso di mezzi semplici o per specifiche attività, non basta automaticamente a fondare il riconoscimento di un livello superiore se le mansioni dedotte restano manuali o generiche e non presentano i tratti tecnico-organizzativi propri del livello rivendicato.
  • L'erronea invocazione di una singola clausola contrattuale non è sufficiente a superare una motivazione di merito fondata sulla lettura sistematica del CCNL e sulla ricostruzione delle mansioni effettivamente dedotte dal lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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