Cassazione Civile, Ordinanza n. 21676/2025 del 28/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
Un lavoratore aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento della società cedente, in via privilegiata, anche per una somma a titolo di quota di trattamento di fine rapporto. Il tribunale aveva ammesso solo una parte del credito e aveva rigettato la domanda sul TFR, ritenendo che il rapporto di lavoro fosse proseguito presso la società cessionaria a seguito di cessione di ramo d'azienda e che, nella disciplina applicabile ratione temporis, il credito TFR non fosse ancora sorto perché il rapporto non era cessato. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 105 legge fallimentare, 47 L. 428/1990 e 2112 c.c., sostenendo che la vendita dell'azienda nell'ambito del concordato preventivo, la previsione del trasferimento del personale e la successiva assunzione presso la cessionaria avrebbero determinato la cessazione del rapporto con la cedente e quindi l'esigibilità del TFR verso il cedente; ha inoltre invocato la disciplina introdotta dal codice della crisi per sostenere l'immediata esigibilità del TFR.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione, da parte del tribunale, della disciplina previgente, perché la novella dell'art. 47 L. 428/1990 introdotta dal codice della crisi non era applicabile ratione temporis. Ha inoltre rilevato che, secondo l'accertamento di merito non specificamente censurato, il rapporto di lavoro era proseguito con la cessione del ramo d'azienda alle dipendenze della cessionaria, sicché, nella disciplina applicabile, il credito TFR non era ancora sorto ed era comunque mancato anche il presupposto dell'omologazione del concordato richiesto dalla vecchia formulazione dell'art. 47. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato; disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente e nel contratto di cessione per regolare il trasferimento dell'azienda e dei rapporti di lavoro nel contesto concorsuale
nella versione previgente, per la Corte, presupponeva l'omologazione del concordato ai fini dell'immediata esigibilità del TFR; nella versione novellata dal codice della crisi prevede l'immediata esigibilità in caso di trasferimento in presenza di apertura di liquidazione giudiziale o concordato preventivo liquidatorio, ma non era applicabile ratione temporis
la Corte ribadisce che, quando il rapporto prosegue con il cessionario, il TFR non è ancora esigibile perché il rapporto non si è estinto
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale posta a fondamento della censura di violazione di legge dedotta dal ricorrente
art. 368, comma 4, lett. c), d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
ha sostituito il comma 5 dell'art. 47 L. 428/1990 nel senso sopra indicato
art. 368, comma 4, lett. d), d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 47 L. 428/1990, che rende immediatamente esigibile il TFR nei casi previsti dal comma 5
art. 389, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
indicato come norma di entrata in vigore della disciplina novellata, fissata al 15 luglio 2022
art. 51 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81
richiamato nella nuova disciplina quale norma che consente contratti collettivi in deroga all'art. 2112 c.c.
richiamato quale sede per la sottoscrizione di eventuali accordi individuali di esodo volontario incentivato
art. 84, comma 5, codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
richiamato nella nuova disciplina per il pagamento integrale del TFR da parte del Fondo di garanzia nei casi previsti
art. 2, legge 29 maggio 1982, n. 292
richiamato quale presupposto per l'intervento del Fondo di garanzia
art. 2, comma 1, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80
richiamato per l'individuazione e il pagamento di crediti di lavoro diversi dal TFR
richiamato nella motivazione come norma che prevede la maturazione progressiva del TFR con esigibilità alla cessazione del rapporto
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali aperte sotto il regime previgente al codice della crisi, la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 14/2019 non si applica automaticamente; può valere solo come criterio interpretativo se vi è continuità tra vecchio e nuovo regime.
- Quando il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità presso il cessionario a seguito di trasferimento d'azienda o di ramo, il credito per TFR non è ancora esigibile verso il cedente perché manca la cessazione del rapporto.
- La disciplina previgente dell'art. 47 L. 428/1990, per i trasferimenti connessi a concordato preventivo, richiedeva l'omologazione del concordato come presupposto per l'immediata esigibilità del TFR; in assenza di omologa, il credito non può essere ammesso al passivo del cedente su tale base.
- Nel giudizio di cassazione la censura che presuppone un diverso accertamento dei fatti rispetto a quello compiuto dal giudice di merito è inammissibile se non attinge specificamente tale accertamento.
- Il TFR matura progressivamente, ma diviene esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, salvo diversa disciplina speciale applicabile al caso concreto.
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