Cassazione Civile, Ordinanza n. 21675/2025 del 28/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal mancato versamento, da parte del datore di lavoro poi fallito, delle quote di trattamento di fine rapporto destinate dal lavoratore a una forma di previdenza complementare. Il giudice delegato aveva escluso dal passivo il credito relativo alle somme trattenute e non versate al fondo, ritenendo il lavoratore privo di legittimazione attiva. Il tribunale, investito dell’opposizione allo stato passivo, aveva confermato il rigetto, affermando che il legittimato a chiedere le quote di TFR annualmente maturate e non versate fosse esclusivamente il fondo di previdenza, sul presupposto che il "conferimento" previsto dall’art. 8 d.lgs. 252/2005 integrasse una cessione del credito; aveva inoltre ritenuto che il lavoratore potesse agire solo in via surrogatoria, ma che ciò fosse precluso nel giudizio di opposizione per la natura impugnatoria del rito e per il principio di immutabilità della domanda, essendo stata proposta domanda iure proprio. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: erronea qualificazione del conferimento come cessione e conseguente erronea esclusione della sua legittimazione (art. 8 d.lgs. 252/2005, artt. 75, 81 e 100 c.p.c.); violazione dell’art. 2697 c.c. quanto all’onere di provare il modulo negoziale adottato; violazione degli artt. 1269 e 1270 c.c. sostenendo che la fattispecie integri delegazione di pagamento revocabile; erronea individuazione del soggetto legittimato all’azione surrogatoria e al recupero del credito omesso; violazione degli artt. 3, 4, 12 e 13 d.lgs. 252/2005 per avere ritenuto che la natura del TFR mutasse in base alla scelta del lavoratore tra INPS e fondo privato o in base alla sua inerzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto del tribunale e ha rinviato la causa al Tribunale di Siracusa in diversa composizione. La decisione impugnata è stata ritenuta non conforme al principio di diritto già affermato dalla Corte in materia di previdenza complementare: il generico riferimento al "conferimento" del TFR maturando non impone di qualificare sempre la fattispecie come cessione di credito, potendo invece risultare, dall’assetto negoziale concreto, una delegazione di pagamento oppure una cessione del credito futuro. In caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione all’insinuazione del credito per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate spetta di regola al lavoratore, salvo che dall’istruttoria emerga una cessione in favore del fondo, nel qual caso la legittimazione spetta al fondo stesso. Il giudice di rinvio dovrà quindi accertare la natura negoziale del conferimento e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. n. 252/2005
Il riferimento al "conferimento" del TFR alle forme pensionistiche complementari non esclude, sul piano negoziale, né la delegazione di pagamento né la cessione di credito futuro; occorre accertare concretamente l’assetto voluto dalle parti.
art. 75 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare l’affermazione di difetto di legittimazione attiva.
art. 81 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la propria legittimazione ad agire in giudizio.
art. 100 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’interesse e la legittimazione all’azione.
art. 2697 c.c.
Richiamato per sostenere che spettava alla curatela provare la specifica natura del modulo negoziale (cessione o delegazione).
art. 1269 c.c.
Richiamato per sostenere che il conferimento del TFR ai fondi integri una delegazione di pagamento.
art. 1270 c.c.
Richiamato per affermare la revocabilità della delegazione sino all’assunzione dell’obbligazione da parte del delegato e al pagamento.
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 80/1992
Richiamato dal ricorrente in relazione al soggetto legittimato alla surrogazione per i contributi omessi.
artt. 3, 4, 12 e 13 d.lgs. n. 252/2005
Richiamati per contestare l’idea che la natura del TFR vari in funzione della scelta del lavoratore tra versamento all’INPS, a fondo privato o inerzia.
art. 93 l. fall.
Indicato come base della legittimazione all’insinuazione al passivo del soggetto titolare del credito, ove il credito risulti ceduto al fondo.
Massime di principio
- In materia di previdenza complementare, il "conferimento" del TFR maturando non ha un significato negoziale univoco: va verificato in concreto se le parti abbiano posto in essere una delegazione di pagamento oppure una cessione di credito futuro.
- In caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione all’insinuazione al passivo per le quote di TFR maturate e trattenute ma non versate al fondo spetta di regola al lavoratore, salvo prova di una cessione del credito al fondo, nel qual caso la legittimazione spetta a quest’ultimo.
- Quando il giudice di merito qualifica in modo apodittico il rapporto come cessione senza accertare l’effettiva struttura negoziale dell’operazione, la decisione è censurabile in cassazione per violazione della disciplina applicabile alla previdenza complementare e per errata individuazione della legittimazione attiva.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’accertamento della titolarità del credito deve essere compiuto sulla base del concreto assetto negoziale risultante dagli atti e dall’istruttoria, non potendosi prescindere dalla verifica della reale destinazione del TFR e del soggetto effettivamente titolare del credito.
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