Cassazione Civile, Ordinanza n. 21684/2025 del 28/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (docente)
La controversia
Un docente assunto a tempo determinato e in servizio in Albania per due anni scolastici ha agito contro il Ministero chiedendo di percepire l'assegno di sede nella stessa misura riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato operanti nelle istituzioni scolastiche all'estero. La domanda era stata respinta in primo e secondo grado, sul presupposto che la diversa natura del rapporto e le differenti condizioni di impiego giustificassero un trattamento economico differenziato. Con il ricorso per cassazione il docente ha denunciato, con due motivi, la violazione della normativa nazionale e contrattuale che disciplina il personale scolastico all'estero e, in particolare, del principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato; ha inoltre invocato la direttiva 1999/70/CE e l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, sostenendo che non esistesse una ragione oggettiva idonea a giustificare la minore misura dell'assegno rispetto ai docenti di ruolo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui l'assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici previsti per i docenti a tempo indeterminato che prestano servizio all'estero devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti a termine, poiché tali emolumenti hanno natura di integrazione salariale correlata al solo svolgimento del servizio all'estero e al disagio del trasferimento, non essendo ravvisabile una differenza oggettiva che giustifichi un trattamento economico deteriore per il personale a termine. Di conseguenza la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per il nuovo esame della domanda alla luce del principio affermato e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
disposizione richiamata dal ricorrente nella disciplina del trattamento del personale scolastico all'estero; letta in combinato con le altre norme invocate per sostenere la parità di trattamento economico.
art. 1 d.p.r. n. 215 del 1967
norma richiamata quale parte della disciplina applicabile al trattamento economico del personale all'estero.
art. 651 t.u. n. 297/1994
richiamato come base normativa del regime dell'assegno di sede per i docenti all'estero.
art. 26 d. lgs. n. 62 del 1998
norma successivamente sostitutiva dell'art. 651 t.u. 297/1994, evocata per la ricostruzione della disciplina.
art. 658 t.u. n. 297/1994
richiamato insieme alla tabella correlata per la determinazione del trattamento economico dei docenti all'estero.
art. 27 d. lgs. n. 62 del 1998
norma successivamente sostitutiva dell'art. 658 t.u. 297/1994, richiamata dal ricorrente.
art. 2 d. lgs. n. 165 del 2001
richiamato nel quadro della disciplina del lavoro pubblico e del rapporto con la contrattazione collettiva.
art. 45, comma 5, d. lgs. n. 165 del 2001
invocato a sostegno del principio di parità di trattamento economico nel pubblico impiego contrattualizzato.
direttiva 1999/70/CE
fonte eurounitaria posta a fondamento del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato.
Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
interpretato nel senso che la clausola 4, punto 1, impedisce differenze retributive non sorrette da ragioni oggettive.
norma richiamata nel secondo motivo per la disciplina del personale scolastico all'estero.
artt. 77 ss. CCNL Comparto scuola del 29.11.2007
richiamati come fonte collettiva regolatrice del trattamento economico del personale scolastico.
richiamato nella ricostruzione normativa del trattamento dei docenti all'estero.
richiamato unitamente alla disciplina dell'assegno di sede e della tabella di riferimento.
richiamata nel quadro normativo invocato dal ricorrente.
art. 16 CCNIE del 24.2.00
richiamato come fonte contrattuale rilevante per il trattamento economico all'estero.
norma processuale utilizzata per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge.
richiamato dalla Corte per rinviare alle motivazioni di precedenti conformi, dato l'orientamento univoco.
clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
interpretata nel senso di imporre la non discriminazione tra lavoratori a termine e comparabili a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato opera anche sul versante economico quando l'emolumento sia collegato esclusivamente alle modalità di svolgimento della prestazione e non a requisiti intrinseci del rapporto a tempo indeterminato.
- Un trattamento retributivo differenziato tra personale a termine e personale di ruolo è legittimo solo se sorretto da una ragione oggettiva, concreta e specifica, non essendo sufficiente il solo diverso status contrattuale o il mancato superamento di un concorso pubblico.
- Quando un'indennità ha funzione compensativa del disagio connesso alla prestazione resa all'estero, essa deve essere riconosciuta nella stessa misura ai lavoratori comparabili che svolgano identiche mansioni e affrontino il medesimo disagio, salvo prova di elementi oggettivamente differenzianti.
- In presenza di un orientamento di legittimità consolidato, la Corte può richiamare le precedenti pronunce conformi e cassare la decisione impugnata, rinviando al giudice di merito per il nuovo esame conforme al principio affermato.
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