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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21684/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (docente)

La controversia

Un docente assunto a tempo determinato e in servizio in Albania per due anni scolastici ha agito contro il Ministero chiedendo di percepire l'assegno di sede nella stessa misura riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato operanti nelle istituzioni scolastiche all'estero. La domanda era stata respinta in primo e secondo grado, sul presupposto che la diversa natura del rapporto e le differenti condizioni di impiego giustificassero un trattamento economico differenziato. Con il ricorso per cassazione il docente ha denunciato, con due motivi, la violazione della normativa nazionale e contrattuale che disciplina il personale scolastico all'estero e, in particolare, del principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato; ha inoltre invocato la direttiva 1999/70/CE e l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, sostenendo che non esistesse una ragione oggettiva idonea a giustificare la minore misura dell'assegno rispetto ai docenti di ruolo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui l'assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici previsti per i docenti a tempo indeterminato che prestano servizio all'estero devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti a termine, poiché tali emolumenti hanno natura di integrazione salariale correlata al solo svolgimento del servizio all'estero e al disagio del trasferimento, non essendo ravvisabile una differenza oggettiva che giustifichi un trattamento economico deteriore per il personale a termine. Di conseguenza la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per il nuovo esame della domanda alla luce del principio affermato e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 58 d.p.r. n. 18 del 1967

    disposizione richiamata dal ricorrente nella disciplina del trattamento del personale scolastico all'estero; letta in combinato con le altre norme invocate per sostenere la parità di trattamento economico.

  • art. 1 d.p.r. n. 215 del 1967

    norma richiamata quale parte della disciplina applicabile al trattamento economico del personale all'estero.

  • art. 651 t.u. n. 297/1994

    richiamato come base normativa del regime dell'assegno di sede per i docenti all'estero.

  • art. 26 d. lgs. n. 62 del 1998

    norma successivamente sostitutiva dell'art. 651 t.u. 297/1994, evocata per la ricostruzione della disciplina.

  • art. 658 t.u. n. 297/1994

    richiamato insieme alla tabella correlata per la determinazione del trattamento economico dei docenti all'estero.

  • art. 27 d. lgs. n. 62 del 1998

    norma successivamente sostitutiva dell'art. 658 t.u. 297/1994, richiamata dal ricorrente.

  • art. 2 d. lgs. n. 165 del 2001

    richiamato nel quadro della disciplina del lavoro pubblico e del rapporto con la contrattazione collettiva.

  • art. 45, comma 5, d. lgs. n. 165 del 2001

    invocato a sostegno del principio di parità di trattamento economico nel pubblico impiego contrattualizzato.

  • direttiva 1999/70/CE

    fonte eurounitaria posta a fondamento del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato.

  • Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

    interpretato nel senso che la clausola 4, punto 1, impedisce differenze retributive non sorrette da ragioni oggettive.

  • art. 640 d. lgs. n. 297/1994

    norma richiamata nel secondo motivo per la disciplina del personale scolastico all'estero.

  • artt. 77 ss. CCNL Comparto scuola del 29.11.2007

    richiamati come fonte collettiva regolatrice del trattamento economico del personale scolastico.

  • art. 5 d. lgs. n. 62/1998

    richiamato nella ricostruzione normativa del trattamento dei docenti all'estero.

  • art. 27 d. lgs. n. 62/1998

    richiamato unitamente alla disciplina dell'assegno di sede e della tabella di riferimento.

  • legge n. 10/2011

    richiamata nel quadro normativo invocato dal ricorrente.

  • art. 16 CCNIE del 24.2.00

    richiamato come fonte contrattuale rilevante per il trattamento economico all'estero.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma processuale utilizzata per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla Corte per rinviare alle motivazioni di precedenti conformi, dato l'orientamento univoco.

  • clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

    interpretata nel senso di imporre la non discriminazione tra lavoratori a termine e comparabili a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato opera anche sul versante economico quando l'emolumento sia collegato esclusivamente alle modalità di svolgimento della prestazione e non a requisiti intrinseci del rapporto a tempo indeterminato.
  • Un trattamento retributivo differenziato tra personale a termine e personale di ruolo è legittimo solo se sorretto da una ragione oggettiva, concreta e specifica, non essendo sufficiente il solo diverso status contrattuale o il mancato superamento di un concorso pubblico.
  • Quando un'indennità ha funzione compensativa del disagio connesso alla prestazione resa all'estero, essa deve essere riconosciuta nella stessa misura ai lavoratori comparabili che svolgano identiche mansioni e affrontino il medesimo disagio, salvo prova di elementi oggettivamente differenzianti.
  • In presenza di un orientamento di legittimità consolidato, la Corte può richiamare le precedenti pronunce conformi e cassare la decisione impugnata, rinviando al giudice di merito per il nuovo esame conforme al principio affermato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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