Cassazione Civile, Ordinanza n. 21259/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
La controversia trae origine da una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata da CONSOB a un dirigente bancario per violazioni degli obblighi in materia di servizi di investimento e di corretta gestione delle operazioni su azioni della banca, in un contesto di aumento di capitale e di ricerca di ricapitalizzazione dell’istituto. Secondo l’accertamento di merito, il soggetto sanzionato, in qualità di condirettore generale e responsabile commerciale, avrebbe partecipato attivamente alla pianificazione commerciale dell’operazione, alle pressioni sulla rete distributiva, alla raccolta anticipata di manifestazioni di interesse e a iniziative collegate come trasferimenti tra privati, finanziamenti cd. "baciati", promesse di indennizzo e lettere di garanzia di rendimento. Dopo il rigetto dell’opposizione alla sanzione da parte della Corte d’Appello di Venezia, il ricorrente ha proposto due ricorsi per cassazione: il primo contro la sentenza che aveva respinto l’opposizione ex art. 195 TUF, articolando otto motivi, tra cui: illegittimità costituzionale della disciplina sanzionatoria applicata; omesso esame di un fatto decisivo relativo all’assenza di una delibera formale di nomina nella Direzione Generale; nullità per violazione del principio di non contestazione e del divieto di prove d’ufficio; violazione degli artt. 2380-bis e 2381 c.c., degli obblighi TUF e della l. n. 689/1981; utilizzo di documenti non acquisiti; motivazione apparente; errata considerazione di fatti incontestati; adesione acritica agli atti istruttori CONSOB; inidoneità delle dichiarazioni dei dipendenti e dei report di internal audit. Il secondo ricorso ha censurato la sentenza che aveva rigettato la revocazione ex art. 395 c.p.c. della prima decisione, sostenendo la scoperta di nuovi documenti (risposta di Banca d’Italia e registro Or.so) che avrebbero dimostrato una diversa collocazione organizzativa del ricorrente; i motivi riguardavano onere della prova, forza maggiore nell’omessa produzione, mancanza di attività istruttoria, e condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. La Corte di cassazione ha riunito i giudizi, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza sulla revocazione e ha respinto il ricorso contro la sentenza sull’opposizione, confermando la sanzione e condannando il ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte ha disposto la riunione dei due ricorsi perché diretti, in sostanza, contro la medesima sentenza di merito. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza n. 253/2020, che aveva respinto la revocazione: ha ritenuto che la presunta "nuova prova" fosse in parte successiva alla decisione impugnata e, in ogni caso, che le censure si risolvessero in contestazioni di merito o non fossero sorrette da adeguata dimostrazione della mancata tempestiva produzione per causa non imputabile. Quanto al ricorso avverso la sentenza n. 3478/2018, la Corte lo ha integralmente respinto: ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sulla disciplina sanzionatoria applicata, ribadendo che le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 72/2015 non si applicano retroattivamente alle violazioni anteriori; ha considerato inammissibili o infondati gli altri motivi, osservando che la Corte d’Appello aveva fondato la decisione su una motivazione effettiva, logica e non apparente, su una valutazione di merito delle prove documentali e testimoniali non sindacabile in cassazione, e su un accertamento in fatto della partecipazione attiva del ricorrente alle condotte contestate, incompatibile con la tesi di un ruolo meramente subordinato o formale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e dichiarato obbligato, se dovuto, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l’opposizione alle sanzioni CONSOB è il rimedio esperibile avverso la delibera sanzionatoria; il giudizio di cassazione investe la sentenza che decide su tale opposizione.
art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c.
la revocazione per documento decisivo richiede la scoperta di un documento preesistente alla decisione; un documento formato dopo la sentenza non può fondarla.
non può essere invocato per sollecitare una rivalutazione del merito o quando la decisione sia stata presa su un accertamento positivo fondato su documenti acquisiti.
la condanna per responsabilità aggravata può essere pronunciata quando l’impugnazione sia proposta in modo abusivo o temerario, con uso distorto delle prerogative processuali, non per la sola soccombenza.
i motivi di ricorso devono colpire specifiche rationes decidendi e rispettare i limiti del sindacato di legittimità; non è consentita una mera rivalutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame richiede un fatto storico decisivo, specificamente indicato; non è deducibile quando il fatto sia stato esaminato e ritenuto irrilevante.
non è violato quando il giudice si limita a decidere sulle domande e difese e a valutare le prove acquisite, senza introdurre questioni estranee.
il principio di non contestazione non è violato se la decisione si fonda sulla valutazione del materiale probatorio acquisito e non su fatti non dedotti; il giudice può apprezzare i documenti ritualmente prodotti.
la valutazione delle prove documentali è riservata al giudice di merito, se svolta in modo coerente e logico.
richiamato dal ricorrente per contestare l’attribuzione di responsabilità in ambito societario, ma la Corte ha ritenuto decisivo l’accertamento fattuale delle concrete funzioni esercitate.
richiamato in relazione ai poteri degli organi gestori; la Corte ha escluso che la carenza di formale investitura potesse neutralizzare la responsabilità alla luce della concreta partecipazione alle scelte.
gli obblighi di correttezza, diligenza, trasparenza e adeguatezza nei servizi di investimento possono fondare responsabilità sanzionatoria in caso di condotte commerciali irregolari.
richiamato in tema di imputazione della violazione amministrativa, ma non è stato ritenuto idoneo a escludere la responsabilità sulla base dei fatti accertati.
art. 24 Cost.
la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. non viola il diritto di difesa se applicata per abuso del processo con motivazione adeguata.
art. 111 Cost.
costituisce il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata e del dovere di correttezza nell’esercizio delle prerogative processuali.
art. 3 Cost.
non sussiste contrasto con la disciplina della responsabilità aggravata, che opera in presenza di abuso del processo e non di mera soccombenza.
art. 25 Cost.
invocato contro la disciplina transitoria delle sanzioni, ma la Corte ha escluso profili di illegittimità.
art. 76 Cost.
invocato in relazione alla delega legislativa del d.lgs. n. 72/2015, senza accoglimento.
art. 117, comma 1, Cost.
invocato per il supposto contrasto con parametri convenzionali/eurounitari, ma la Corte ha ritenuto infondata la questione.
le modifiche alla parte V del TUF si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore; non opera la retroattività della legge più favorevole nelle sanzioni amministrative.
Reg. Consob-Banca d’Italia 29 ottobre 2007
richiamato per la disciplina degli obblighi operativi e di vigilanza sugli intermediari; la decisione valorizza la concreta partecipazione del ricorrente alle condotte contestate.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
legittima la dichiarazione di sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.
richiamato per contestare il valore degli atti del procedimento sanzionatorio, ma la Corte ha escluso un’adesione acritica e ha ribadito la valutazione di merito del materiale probatorio.
invocati contro l’utilizzo di dichiarazioni extragiudiziali e report interni; la Corte ha ritenuto che la loro valutazione probatoria spetti al giudice di merito.
richiamati in relazione all’attività di vigilanza e agli obblighi degli intermediari; la Corte ha confermato la responsabilità sulla base della concreta condotta accertata.
richiamato insieme agli artt. 112 e 115 c.p.c. per dedurre una violazione del principio di non contestazione, non ravvisata dalla Corte.
richiamato nella censura sul valore dei documenti e delle contestazioni, senza accoglimento.
Massime di principio
- In materia di revocazione per scoperta di documenti decisivi, il documento deve essere preesistente alla decisione impugnata; se il documento è formato successivamente, il rimedio è inammissibile.
- La parte che invoca la revocazione deve anche spiegare e provare perché il documento non sia stato prodotto tempestivamente per causa non imputabile; in difetto, la domanda non può essere accolta.
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito o del materiale istruttorio: la Corte di legittimità interviene solo su specifiche violazioni di legge o su vizi motivazionali nei ristretti limiti consentiti.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo sussiste solo se il fatto storico sia stato realmente trascurato; se il giudice lo ha considerato e lo ha ritenuto irrilevante, la censura è inammissibile.
- Nelle sanzioni amministrative CONSOB, la responsabilità può essere affermata sulla base della concreta partecipazione dell’interessato alle scelte e alle condotte operative, senza che la mancanza di una formale investitura escluda automaticamente l’imputazione.
- Il principio di non contestazione non impedisce al giudice di valorizzare il materiale documentale ritualmente acquisito; non vi è violazione se la decisione si fonda su prove effettivamente presenti in atti.
- La valutazione della rilevanza e dell’attendibilità dei documenti prodotti spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione effettiva e non apparente.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere ravvisata quando l’impugnazione sia proposta in modo abusivo o temerario, non solo quando sia infondata.
- Le modifiche più favorevoli della disciplina sanzionatoria amministrativa non si applicano retroattivamente in mancanza di una specifica previsione: opera il principio del tempus regit actum.
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