Cassazione Civile, Ordinanza n. 06118/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce da un articolo di giornale pubblicato nel 1998 su una presunta truffa, ritenuto diffamatorio soprattutto per il titolo. In primo grado la domanda risarcitoria era stata rigettata, ma una precedente sentenza di cassazione aveva cassato la decisione limitatamente alla valenza diffamatoria autonoma del titolo e rinviato alla Corte d'appello. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ha dichiarato improseguibile la domanda verso la società editrice fallita e ha condannato in solido il redattore e il direttore responsabile al risarcimento dei danni. Il ricorrente per cassazione ha proposto sette motivi: (1) nullità della sentenza per errori materiali in epigrafe e nel dispositivo; (2) nullità del procedimento e della sentenza per asserito smarrimento e mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, oltre a contrasto tra sentenza e atti; (3) violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per motivazione meramente apparente o acritico "copia e incolla" della sentenza rescindente; (4) omesso esame di prove documentali e mancata ammissione di prova orale per dimostrare che il ricorrente non faceva parte dell'organico dell'editore e non poteva aver scritto il titolo; (5) violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. per mancato riesame del merito da parte della Corte di rinvio; (6) violazione degli artt. 2043, 2059, 1223, 1227 e 2697 c.c. per insussistenza e mancata prova del danno e per illegittimità della liquidazione equitativa in assenza di specifica richiesta; (7) violazione dell'art. 392 c.p.c., della l. n. 69/2009 e della l. n. 742/1969 sulla tempestività della riassunzione del giudizio di rinvio. La sola resistente costituita ha chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: gli errori in epigrafe e nel dispositivo erano meri errori materiali non invalidanti; la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado non determina di per sé nullità del giudizio di appello, mancando l'indicazione di elementi decisivi non altrimenti rilevabili; la motivazione della Corte di rinvio era sufficiente perché non si era limitata a recepire la precedente decisione, ma aveva autonomamente accertato l'efficacia offensiva del titolo e la riferibilità dello stesso al ricorrente; le censure sulle prove erano generiche e miravano a una rivalutazione del merito; il giudice di rinvio aveva effettivamente riesaminato il merito conformandosi al dictum rescindente; la doglianza sul danno era in parte infondata e in parte inammissibile perché sollecitava una diversa valutazione delle risultanze di merito, mentre la liquidazione equitativa era ammissibile in relazione alla natura immateriale del bene leso; infine, la riassunzione del giudizio di rinvio era tempestiva perché trovava applicazione il termine annuale del testo originario dell'art. 392 c.p.c., con doppia sospensione feriale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sul rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione
l'omessa acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non è condizione essenziale di validità del giudizio d'appello
richiamato tra le norme asseritamente violate nella doglianza sul fascicolo d'ufficio
richiamato nella censura sul fascicolo d'ufficio
art. 24 Cost.
richiamato nella censura per asserita lesione del diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato nella censura per asserita lesione del giusto processo
richiamato per contestare la motivazione della sentenza
richiamato per contestare la motivazione della sentenza
richiamato nella doglianza su prove documentali e orali
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla cassazione; nella specie tale vincolo è stato rispettato
richiamato nella censura sul fondamento della responsabilità risarcitoria
richiamato nella censura sul danno non patrimoniale da diffamazione
richiamato nella censura sulla causalità e quantificazione del danno
richiamato nella censura sulla liquidazione del danno
richiamato per lamentare l'asserito mancato assolvimento dell'onere della prova da parte degli attori
per il giudizio di rinvio, nella disciplina applicabile al caso, operava il termine annuale originario
la riduzione del termine di riassunzione a tre mesi si applica solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della riforma
richiamato per la sospensione feriale dei termini processuali
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 20631/2018
precedente richiamato sul principio relativo all'acquisizione del fascicolo di primo grado
Cass. n. 1678/2016
precedente conforme sul medesimo principio
Cass. n. 9498/2019
precedente conforme sul medesimo principio
Cass. n. 11844/2016
Sezioni Unite richiamate sul regime del termine di riassunzione nel giudizio di rinvio
Cass. n. 23758/2022
precedente richiamato sul termine di riassunzione nel giudizio di rinvio
Massime di principio
- L'omessa acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, nel giudizio di appello, non determina di per sé nullità del procedimento o della sentenza; il vizio può rilevare solo come difetto di motivazione se la parte indica specificamente elementi decisivi presenti in quel fascicolo e non altrimenti acquisibili.
- Gli errori materiali contenuti nell'epigrafe o nel dispositivo della sentenza non comportano nullità della decisione quando non generano incertezza sull'identità delle parti o sull'individuazione dell'atto processuale da notificare o impugnare.
- La motivazione del giudice di rinvio è sufficiente quando, oltre a richiamare i principi della sentenza rescindente, svolge un autonomo apprezzamento delle circostanze di fatto rilevanti e spiega il percorso logico-giuridico della decisione.
- Le censure che contestano la riferibilità di un contenuto diffamatorio all'autore dell'articolo, o la valutazione del danno e la sua liquidazione, sono inammissibili in cassazione se mirano solo a ottenere una nuova valutazione del merito.
- Nel giudizio di rinvio successivo a cassazione, il termine di riassunzione segue la disciplina temporale applicabile ratione temporis al processo originario; la riduzione a tre mesi introdotta dalla riforma del 2009 opera solo per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge, e il termine annuale può essere inciso dalla sospensione feriale secondo le regole generali.
- In materia di danno da diffamazione a mezzo stampa, la liquidazione equitativa è compatibile con la natura immateriale dei beni lesi e non richiede una specifica domanda della parte danneggiata, quando il pregiudizio non sia oggettivamente quantificabile in modo aritmetico.
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