Cassazione Civile, Ordinanza n. 25931/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un soggetto, dopo aver chiesto all'agente della riscossione un estratto di ruolo, ha appreso l'esistenza di cinque avvisi di addebito che assumeva mai notificati. Ha quindi agito per contestare la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito, di una cartella di pagamento, di una comunicazione preventiva di fermo e di intimazioni di pagamento, sostenendo anche che i documenti prodotti in copia non fossero stati validamente disconosciuti e che, in difetto di verificazione, fossero privi di valore probatorio. In cassazione ha articolato nove motivi: violazione degli artt. 112, 2702, 214, 215 e 216 c.p.c. sul disconoscimento di copie e sottoscrizioni; nullità per omessa pronuncia sull'autenticità e sulla verificazione; violazione del diritto di difesa per il mancato ingresso del tempestivo disconoscimento; nullità per aver ritenuto notificato un avviso di addebito senza prova; violazione della disciplina della notifica postale con raccomandata informativa; nullità per aver reputato perfezionate le notifiche di cartelle, comunicazione preventiva di fermo e intimazione senza prova della raccomandata; nullità per la notifica dell'intimazione; nullità perché la notifica sarebbe avvenuta tramite operatore postale privato; violazione dell'art. 2944 c.c. per avere la Corte d'appello attribuito alle richieste di rateizzazione effetto interruttivo della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'azione fosse priva di interesse ad agire secondo la disciplina sopravvenuta sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo, applicabile anche ai processi pendenti e ai crediti previdenziali, poiché il ricorrente non aveva allegato né dimostrato una delle specifiche ipotesi tipizzate dal legislatore che rendono attuale e concreto l'interesse all'impugnazione. In ogni caso, ha rilevato ulteriori profili di inammissibilità per difetto di specificità e per mancata censura di rationes decidendi autonome della sentenza impugnata, tra cui la tardività del disconoscimento, la non rituale devoluzione della questione sul diritto di difesa, la natura di opposizione agli atti esecutivi dei vizi notificatori e la mancata contestazione puntuale del merito della pretesa contributiva. Le spese sono state poste a carico del ricorrente in favore dell'INPS; nei confronti dell'agente della riscossione non è stata disposta statuizione sulle spese, essendo stata la notifica ritenuta solo litis denuntiatio. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
individua i vizi deducibili in cassazione, ma i motivi proposti sono stati ritenuti inammissibili per difetto di interesse e di specificità.
invocato per lamentare omessa pronuncia, ma la censura non ha superato il vaglio di ammissibilità.
richiamato in tema di efficacia probatoria delle scritture e del disconoscimento della conformità delle copie.
richiamati per sostenere l'efficacia del disconoscimento e l'eventuale verificazione, ma senza esito favorevole al ricorrente.
il disconoscimento della conformità della copia all'originale, se tardivo o comunque non decisivo, non impedisce al giudice di accertare aliunde la conformità, anche in via presuntiva.
art. 36, comma 2-quater, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248
invocato per sostenere la necessità della raccomandata informativa nella notifica non eseguita personalmente; la doglianza è stata ritenuta non scrutinabile utilmente nel caso concreto.
invocato per negare effetto interruttivo alla richiesta di rateizzazione; la Corte ha rilevato che la sentenza d'appello non attribuiva rilievo determinante a tale profilo.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
richiamato come strumento per il deposito di documenti in cassazione sui profili rilevanti per l'interesse ad agire.
fondamento della condanna alle spese in base alla soccombenza.
art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
ha reso non impugnabile l'estratto di ruolo e ha consentito l'impugnazione diretta del ruolo/cartella solo in ipotesi tipizzate di pregiudizio concreto e attuale.
art. 3-bis D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito nella L. 17 dicembre 2021, n. 215
norma sopravvenuta che ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, applicabile anche ai giudizi pendenti.
art. 80, comma 4, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
una delle ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare un pregiudizio rilevante per l'impugnazione diretta.
art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato quale riferimento per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici e per la verifica ex art. 48-bis.
art. 48-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato come ulteriore ipotesi di pregiudizio concreto e attuale rilevante ai fini dell'azione.
i vizi relativi alla regolarità del procedimento di notifica sono ricondotti all'opposizione agli atti esecutivi, soggetta al termine di decadenza di venti giorni.
richiamato per evidenziare che in cassazione si controlla il vizio della sentenza impugnata solo se ritualmente dedotto e valutato nei gradi precedenti.
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno della censura sul diritto di difesa, ma non ritenuto decisivo.
art. 111 Cost.
invocato insieme all'art. 24 Cost. per denunciare una lesione del contraddittorio e della difesa, senza accoglimento.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è di per sé impugnabile: l'azione contro il ruolo o la cartella asseritamente non notificata è ammissibile solo se il debitore dimostra uno specifico e attuale pregiudizio, rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla legge sopravvenuta.
- La normativa sopravvenuta che delimita l'interesse ad agire si applica anche ai giudizi pendenti, perché l'interesse alla tutela giurisdizionale è una condizione dinamica che può mutare fino alla decisione.
- Nei giudizi in cui si contesti la notifica di atti della riscossione, i vizi del procedimento notificatorio vanno inquadrati, di regola, come opposizione agli atti esecutivi e sono soggetti al relativo termine decadenziale.
- Il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve essere tempestivo e specifico; se tardivo o comunque non decisivo, non impedisce al giudice di accertare aliunde la conformità, anche per presunzioni.
- In cassazione non è sufficiente criticare singoli passaggi motivazionali se la sentenza impugnata è sorretta da rationes decidendi autonome e non specificamente censurate; la mancanza di contestazione puntuale del merito della pretesa può di per sé rendere l'impugnazione inammissibile.
- La richiesta di rateizzazione, da sola, non assume valore interruttivo della prescrizione se la sentenza di merito non le attribuisce rilievo decisivo e manca una censura mirata alla relativa ratio decidendi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25773/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25774/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25775/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25779/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25781/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25791/2023 del 05/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →