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Sentenza

Sentenza del 02/03/2018 n. 4966 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La Regione aveva sanzionato la società per avere assoggettato alla tariffa ridotta del tributo speciale per il deposito in discarica i rifiuti derivanti dalla pulizia delle strade del Comune di Jesolo, anziché applicare la tariffa ordinaria. La società contestava la corretta interpretazione dell'art. 39 della legge regionale veneta, sostenendo che i rifiuti da spazzamento fossero rifiuti urbani e potessero beneficiare della riduzione, oltre a dedurre la violazione del principio di affidamento e l'assenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della XXXX S.p.A., cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso originario della società. Ha stabilito che, nella versione dell'art. 39 della legge regionale applicabile al 2005, i rifiuti da spazzamento delle strade erano rifiuti urbani e potevano rientrare nella tariffa ridotta, purché fossero rispettati gli obiettivi di raccolta differenziata, requisito pacificamente raggiunto dal Comune di Jesolo. La successiva legge regionale del 2013, contenente l'esclusione dei rifiuti da spazzamento dalla tariffa ridotta, è stata qualificata come disposizione innovativa e non interpretativa, quindi non applicabile retroattivamente. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della Regione, mentre quelle dei precedenti gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 24-41

    Ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

    Il tributo riguarda il deposito in discarica dei rifiuti solidi secondo la disciplina statale richiamata dalla normativa regionale.

  • Legge regionale Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, art. 39, nella versione modificata dalla legge regionale n. 24 del 2002

    Il tributo era fissato in misura ordinaria per i rifiuti urbani; il comma 4, lett. a), prevedeva una riduzione al 30% per il conferimento della frazione dei rifiuti urbani quando il Comune produttore avesse raggiunto il 50% di raccolta differenziata.

    La disciplina applicabile nel 2005 includeva i rifiuti da spazzamento tra i rifiuti urbani. Pertanto, raggiunto l'obiettivo di raccolta differenziata previsto, tali rifiuti potevano beneficiare della tariffa ridotta.

  • Legge regionale Veneto 5 aprile 2013, n. 3, art. 44

    Ai soli fini dell'applicazione del pagamento del tributo in misura ridotta non si intendono rifiuti urbani quelli derivanti dallo spazzamento.

    La Corte ha ritenuto la disposizione innovativa, e non di interpretazione autentica, perché introduceva una nuova disciplina mediante nuove norme e la sostituzione del previgente art. 39. Di conseguenza, non poteva applicarsi retroattivamente ai fatti del 2005.

  • D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 2

    Sono rifiuti urbani i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette a uso pubblico.

    La definizione normativa conduce a qualificare i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade come rifiuti urbani.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10

    Principio di tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria.

    La questione è stata sollevata dalla società, ma non è stata esaminata nel merito perché assorbita dall'accoglimento dei motivi principali sulla corretta interpretazione della disciplina tariffaria.

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8

    Prevede limiti alla non applicabilità delle sanzioni tributarie in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito della norma tributaria.

    La questione è stata dedotta dalla società, ma è rimasta assorbita dall'accoglimento del ricorso sulla non corretta applicazione della tariffa.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.

    Poiché non erano necessari nuovi accertamenti, la Corte ha cassato la sentenza e ha accolto direttamente il ricorso originario della società.

Massime di principio

  • Per determinare la tariffa o l'aliquota applicabile a un tributo ambientale occorre fare riferimento alla normativa vigente al momento del fatto imponibile, non a disposizioni successive.
  • Una norma successiva può applicarsi retroattivamente solo se ha effettivo carattere interpretativo; se modifica, sostituisce o introduce una disciplina nuova, non può essere utilizzata per sanzionare condotte anteriori.
  • La qualificazione del rifiuto deve essere ricavata dalla definizione normativa vigente all'epoca: i rifiuti da spazzamento stradale, secondo la disciplina allora applicabile, erano rifiuti urbani.
  • Quando una riduzione tariffaria è subordinata al raggiungimento di un obiettivo da parte del Comune produttore, occorre verificare il conseguimento di tale obiettivo nell'anno previsto dalla legge.
  • Un'interpretazione amministrativa successiva o più restrittiva non può, da sola, rendere illecita una condotta conforme alla normativa vigente al momento della dichiarazione.
  • Se il giudice accoglie il motivo principale relativo all'applicazione della norma impositiva, le questioni ulteriori sulla tutela dell'affidamento o sull'esclusione delle sanzioni possono risultare assorbite.

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