Sentenza del 02/03/2018 n. 117 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Processo tributario - Notifica dell'avviso di accertamento - Consegna dell'atto a persona di famiglia - Mancata trasmissione della raccomandata - Nullità della notifica - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta ed è stata dichiarata la nullità della notifica dell'avviso di accertamento. La semplice consegna dell'atto a un familiare non è sufficiente: il messo deve anche dare notizia dell'avvenuta notificazione al contribuente mediante raccomandata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La notifica dell'avviso di accertamento era stata eseguita mediante consegna dell'atto a una persona diversa dal contribuente, appartenente alla sua famiglia, senza che il messo comunale provvedesse successivamente a inviare al destinatario la prescritta comunicazione tramite lettera raccomandata. Tale omissione impediva il perfezionamento della notifica.
Norme richiamate
Norme sulla notificazione degli atti tributari a persona diversa dal destinatario
Quando l'atto viene consegnato a un familiare o ad altra persona legittimata a riceverlo presso il domicilio del contribuente, la notificazione richiede anche l'invio della comunicazione informativa mediante lettera raccomandata. In mancanza, la notifica non si perfeziona ed è nulla.
Cassazione civile, sentenza n. 2868/2017
La Corte ha confermato che la consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario non esonera il notificante dall'obbligo di inviare la raccomandata informativa prevista dalla disciplina delle notificazioni.
Massime di principio
- La consegna di un atto tributario a un familiare o ad altra persona presente presso il domicilio non rende automaticamente valida la notifica.
- Occorre verificare che siano stati rispettati tutti gli adempimenti successivi previsti dalla legge, inclusa la comunicazione tramite raccomandata al destinatario.
- L'assenza della raccomandata informativa può determinare la nullità della notifica e consentire al contribuente di contestare la validità dell'atto notificato.
- In caso di contestazione, è importante esaminare la relata di notifica, la prova della consegna e la documentazione relativa all'invio e alla ricezione della raccomandata.
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