Sentenza del 02/03/2018 n. 3 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
1. Accertamento - termini per notifica - ampliamento dei termini ai sensi degli artt. 43, comma 3, DPR 600/73 e 57, comma 3, DPR. 633/72 - onere della prova dei presupposti. 2. Accertamento - accertamento induttivo fondato sulle risultanze di movimenti bancari - incidenza dei costi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'accertamento fiscale sotto due profili principali: innanzitutto, l'ampliamento dei termini per la notifica dell'atto ai sensi degli artt. 43, comma 3, del DPR 600/1973 e 57, comma 3, del DPR 633/1972, sostenendo che l'Amministrazione non avesse dimostrato la sussistenza dei presupposti necessari per avvalersi del termine ampliato; inoltre, ha contestato l'accertamento induttivo fondato sui movimenti bancari, rilevando che l'Amministrazione non poteva considerare integralmente i prelievi non giustificati come maggiori ricavi senza tenere conto dei costi sostenuti per produrli.
La decisione
La sentenza ha affermato che l'onere di provare i presupposti dell'ampliamento dei termini di notifica grava sull'Amministrazione finanziaria. Ha inoltre stabilito che, negli accertamenti induttivi basati sulle risultanze dei conti bancari, devono essere considerati non solo i maggiori ricavi o compensi presunti, ma anche l'incidenza percentuale dei costi, che devono essere detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati, in applicazione del principio di capacità contributiva. Sulla base dei principi indicati, la pretesa fiscale non può quindi essere determinata né in termini di decadenza dal potere accertativo né quanto alla quantificazione imponibile senza adeguata prova e senza considerare i costi.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, DPR 600/1973
L'utilizzo del termine ampliato per la notifica degli accertamenti richiede la prova, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei presupposti previsti dalla norma.
Art. 57, comma 3, DPR 633/1972
Anche in materia IVA, l'Amministrazione deve dimostrare la sussistenza dei presupposti che consentono l'ampliamento dei termini di accertamento.
Principio di capacità contributiva
La determinazione del reddito imponibile deve riflettere la reale capacità economica del contribuente; pertanto, a fronte di maggiori ricavi presunti sulla base dei movimenti bancari, occorre considerare anche i costi necessari alla loro produzione.
Corte costituzionale, sentenza n. 247/2011
Richiamata per affermare che l'onere della prova dei presupposti dell'ampliamento dei termini di accertamento grava sull'Amministrazione finanziaria.
Corte costituzionale, sentenza n. 225/2005
Richiamata a sostegno della necessità di considerare i costi nell'accertamento induttivo fondato sui movimenti bancari.
Corte costituzionale, sentenza n. 228/2014
Richiamata per escludere una ricostruzione automatica del reddito che non tenga conto dell'incidenza dei costi sui maggiori ricavi o prelievi presunti.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione utilizza un termine ampliato per notificare un accertamento, deve dimostrare concretamente i presupposti di legge che le consentono di farlo; il contribuente non è tenuto a provare l'insussistenza di tali presupposti in via generale.
- Un accertamento fondato sui movimenti bancari può costituire una presunzione valida, ma non consente di trasformare automaticamente tutti i prelievi non giustificati in reddito imponibile.
- Nel quantificare il maggior reddito presunto, devono essere considerati e detratti i costi inerenti alla produzione dei ricavi, anche mediante l'applicazione di una percentuale ragionevole quando non siano analiticamente documentabili.
- Il metodo induttivo deve rispettare il principio di capacità contributiva: la base imponibile deve rappresentare il reddito effettivamente prodotto e non il semplice volume lordo dei movimenti finanziari.
- In casi analoghi, è opportuno contestare separatamente sia la tempestività dell'accertamento sia la correttezza della quantificazione del reddito, chiedendo all'Amministrazione di provare i presupposti del termine ampliato e di motivare il calcolo dei costi.
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