Sentenza del 02/03/2018 n. 246 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accertamento - Parametri e studi di settore - Sistema di presunzioni semplici - Scostamento dagli "standars" in sè considerati - Sufficienza - Esclusione - Necessità contraddittorio con il contribuente e oneri di quest'ultimo - Ampia facoltà di prova anche a mezzo presunzioni semplici.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità di un accertamento fondato sull'applicazione dei parametri o degli studi di settore e sullo scostamento tra il reddito dichiarato e quello risultante dagli standard. Il principio affermato è che tale scostamento, considerato isolatamente, non è sufficiente a fondare l'accertamento, poiché gli standard costituiscono soltanto presunzioni semplici. La loro gravità, precisione e concordanza devono emergere anche dal contraddittorio obbligatorio con il contribuente, nel quale devono essere valutate le circostanze concrete del caso.
La decisione
L'accertamento basato su parametri o studi di settore è nullo se l'Amministrazione non ha previamente instaurato il contraddittorio con il contribuente. Tuttavia, l'esito del contraddittorio non impedisce al contribuente di impugnare l'atto. Nel giudizio tributario il giudice deve valutare liberamente sia la concreta applicabilità degli standard, che deve essere dimostrata dall'Amministrazione, sia le prove contrarie offerte dal contribuente. Quest'ultimo può utilizzare ogni mezzo di prova ammesso, comprese le presunzioni semplici, e non è limitato alle sole eccezioni formulate durante il procedimento amministrativo.
Norme richiamate
Parametri e studi di settore in materia di accertamento tributario
L'accertamento tributario standardizzato mediante applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici
Lo scostamento dagli standard non determina automaticamente la fondatezza dell'accertamento: costituisce soltanto un elemento presuntivo che deve essere corroborato dalle circostanze concrete emerse nel contraddittorio.
Principio del contraddittorio endoprocedimentale
La cui gravità, precisione e concordanza non è determinata ex lege dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell'accertamento
L'Amministrazione deve consentire al contribuente di interloquire prima dell'emissione dell'accertamento; l'omesso contraddittorio comporta la nullità dell'atto.
Regole sulla prova nel processo tributario
Il contribuente ... dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici
Nel giudizio il contribuente può fornire qualsiasi prova idonea a dimostrare l'inapplicabilità degli standard o la non attendibilità del reddito presunto, anche attraverso elementi e presunzioni non dedotti nella fase amministrativa.
Massime di principio
- Uno scostamento dagli studi di settore o dai parametri non è, da solo, sufficiente a giustificare un accertamento: devono essere considerate le caratteristiche effettive dell'attività e della situazione del contribuente.
- Il contraddittorio preventivo è essenziale: l'Amministrazione deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti e deve valutare concretamente le sue osservazioni.
- L'assenza del contraddittorio obbligatorio può determinare la nullità dell'accertamento.
- Nel processo il contribuente può presentare nuove argomentazioni e prove, comprese presunzioni semplici, anche se non le aveva formulate durante il procedimento amministrativo.
- Il giudice deve verificare autonomamente sia che gli standard siano applicabili al caso concreto sia che le prove offerte dall'Amministrazione e dal contribuente siano sufficienti e coerenti.
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