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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34810/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato la legittimità della sanzione amministrativa irrogata per omesso pagamento dell'accisa sull'energia elettrica. Secondo la ricorrente, la sanzione non sarebbe stata legittima perché il credito era stato ammesso in una procedura di pre-concordato/fallimentare e comunque mancava la consapevolezza dell'omesso pagamento del tributo. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 161, 167 e 168 l.fall., sostenendo che la procedura concorsuale avrebbe impedito l'irrogazione della sanzione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 5 e 6 d.lgs. 471/1997, anche in relazione all'art. 13 del medesimo decreto, deducendo una duplicazione sanzionatoria per la cumulabilità tra l'indennità di mora prevista dall'art. 3, comma 4, d.lgs. 504/1995 e la sanzione per ritardato/omesso pagamento dell'accisa.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato, in linea con la giurisprudenza costante, che la sanzione per omesso pagamento di un debito d'imposta sorto prima dell'apertura della procedura concorsuale resta legittimamente irrogabile e che la successiva procedura non elide la rilevanza della violazione, dovendo solo il credito essere soddisfatto secondo le regole del concorso. Ha inoltre escluso la duplicazione sanzionatoria, ritenendo che l'indennità di mora prevista dalla disciplina delle accise abbia natura risarcitoria e sia cumulabile con la sanzione ex art. 13 d.lgs. 471/1997. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 161, 167 e 168 l.fall.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere l'ostatività della procedura concorsuale all'irrogazione della sanzione; la Corte ne esclude la violazione, affermando che la sanzione relativa a un tributo sorto prima dell'apertura della procedura resta irrogabile.

  • artt. 5 e 6 d.lgs. 471/1997

    Invocati per contestare la sanzione; la Corte respinge il motivo, ritenendo infondato il dedotto vizio di falsa applicazione.

  • art. 13 d.lgs. 471/1997

    Applicato come base della sanzione per ritardato/omesso pagamento dell'accisa; ritenuto cumulabile con l'indennità di mora della disciplina sulle accise.

  • art. 3, comma 4, d.lgs. 504/1995

    L'indennità di mora prevista per le accise è qualificata come avente natura risarcitoria e quindi cumulabile con la sanzione amministrativa.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del vizio denunciato in cassazione per falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato insieme al comma 1-quater quale base del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • La sanzione per omesso pagamento di un debito tributario sorto prima dell'apertura di una procedura concorsuale resta legittima anche se il contribuente venga poi assoggettato alla procedura, poiché la violazione si è consumata quando il debitore era ancora in bonis; cambia soltanto il regime di soddisfacimento del credito, che segue le regole del concorso.
  • La procedura concorsuale non può essere utilizzata come strumento per sottrarsi al pagamento delle sanzioni amministrative tributarie maturate prima della sua apertura.
  • In materia di accise, l'indennità di mora prevista dalla disciplina speciale ha natura risarcitoria e non sanzionatoria, sicché può cumularsi con la sanzione amministrativa prevista per il ritardato o omesso pagamento del tributo.
  • Per escludere la duplicazione di prelievi occorre distinguere tra somme aventi funzione risarcitoria e somme aventi funzione punitiva: il cumulo è ammissibile quando le due poste hanno diversa natura e diversa finalità.
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Come è indicizzato

MaterieAccertamentoLiquidazione giudiziale
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IstitutiOnere della provaNullità

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