Cassazione Civile, Ordinanza n. 11766/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento con irrogazione di sanzioni, fondato sul rilievo di spese per incrementi patrimoniali che il contribuente non avrebbe dimostrato di aver sostenuto con redditi esenti, non imponibili o già tassati. Sia la CTP sia la CTR rigettano le doglianze del contribuente. Dopo l’appello, il contribuente propone ricorso per cassazione e anche revocazione della sentenza d’appello, deducendo un errore di fatto nella lettura di un’attestazione di una società inglese di revisione, che a suo dire sarebbe stata erroneamente interpretata dai giudici regionali. La revocazione viene respinta perché la CTR ha effettuato una valutazione della prova documentale mediante un articolato percorso ermeneutico, incompatibile con l’errore revocatorio. Avverso la sentenza che rigetta la revocazione vengono proposti due motivi: con il primo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice avrebbe trascurato il dato che il documento era stato indirizzato direttamente al contribuente; con il secondo si deduce violazione dell’art. 2697 c.c. e di disposizioni in tema di revisione, assumendo che l’attestazione della società estera avesse valore probatorio decisivo. Nelle more, il ricorrente chiede la declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, allegando di aver definito agevolmente la controversia tributaria principale ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, e producendo la documentazione relativa, da cui risulta che il giudizio principale è stato dichiarato estinto con decreto.
La decisione
La Corte prende atto che la controversia principale, relativa alla pretesa erariale, è stata definita mediante procedura agevolata e che il relativo giudizio è stato dichiarato estinto. Ne consegue che anche il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa sulla revocazione diventa privo di interesse attuale, con declaratoria di inammissibilità sopravvenuta. Non vengono liquidate spese, poiché l’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese sostanziali.
Norme richiamate
comma primo, secondo periodo
Richiamato solo per dare atto che l’Agenzia delle Entrate si è limitata a chiedere di partecipare all’udienza di discussione senza svolgere difese.
Invocato dal ricorrente per contestare la valutazione dell’onere e del valore probatorio del documento prodotto.
Richiamato dal ricorrente insieme alle norme del TUF a sostegno della censura sul valore dell’abilitazione/documentazione prodotta.
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Richiamato dal ricorrente a supporto della doglianza relativa alla prova e alla validità dell’abilitazione della società di revisione.
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
La definizione agevolata della lite principale, debitamente documentata, determina la cessazione di interesse al ricorso pendente in cassazione.
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria principale può determinare la sopravvenuta carenza di interesse e quindi l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la decisione resa su questioni dipendenti dalla medesima pretesa erariale.
- Quando la lite originaria viene estinta per adesione a una procedura agevolata e tale estinzione è documentalmente provata, il ricorso residuo non è più sorretto da un interesse concreto e attuale alla decisione.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può superare la declaratoria di inammissibilità se, nelle more del giudizio, è venuto meno l’interesse alla pronuncia per sopravvenuta definizione della controversia sostanziale.
- L’interesse ad agire e a impugnare deve permanere fino alla decisione della Corte; in difetto, il ricorso è inammissibile indipendentemente dal merito delle censure proposte.
Come è indicizzato
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