Cassazione Civile, Ordinanza n. 05168/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato quattro cartelle di pagamento e due preavvisi di fermo relativi a pretese IRPEF e IVA. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) dedotta violazione degli artt. 371 c.p.c. e 2909 c.c. per mancata considerazione di un preteso giudicato esterno formatosi su una sentenza della CTR Lazio che avrebbe caducato una delle cartelle; (2) analoga censura per un’altra cartella, sempre assumendo il giudicato esterno e la conseguente non debenza del credito; (3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla dedotta prescrizione di multe, bolli, imposte e tributi ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999; (4) violazione dell’art. 1243 c.c. per mancata compensazione tra i debiti fiscali contestati e pretesi crediti del contribuente verso l’Amministrazione; (5) pretesa responsabilità del Ministero dell’Economia e delle Finanze ex art. 2043 c.c. e art. 88 c.p.c. per asseriti illeciti e inadempimenti, formulando di fatto una domanda riconvenzionale. L’Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo l’inesistenza della notificazione dell’appello via PEC per difetto di attuazione tecnica della disciplina all’epoca della notifica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice di merito non aveva fondato la decisione sul giudicato esterno invocato, ma aveva escluso la rilevanza di una diversa sentenza e aveva accertato in fatto la persistente esigibilità dei crediti, senza che tali accertamenti fossero specificamente censurati. Ha dichiarato inammissibili anche il terzo e il quarto motivo, perché si limitavano a riproporre tesi difensive di merito senza attaccare la motivazione della sentenza e cercavano di rimettere in discussione il giudizio di fatto sulla prescrizione e sulla compensazione. Il quinto motivo è stato giudicato inammissibile perché introduceva una domanda riconvenzionale contro un soggetto terzo, incompatibile con il giudizio tributario, che ha natura impugnatoria e riguarda solo il controllo di legittimità degli atti impositivi. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. La Corte ha condannato il ricorrente principale alle spese e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
le censure sono inammissibili quando non si confrontano con la ratio decidendi o quando si risolvono nella riproposizione di tesi difensive già respinte.
il ricorso deve contenere motivi specifici; la mera contrapposizione tra valutazione della parte e motivazione della sentenza integra un "non motivo" inammissibile.
il giudicato esterno, per essere utilmente dedotto, deve essere specificamente allegato e deve effettivamente riguardare la controversia decisa.
richiamato dal ricorrente come parametro di censura; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, rilevando l’inammissibilità per difetto di confronto con la motivazione.
la doglianza di omessa pronuncia è inammissibile se non si confronta con la decisione impugnata e si limita a reiterare questioni di merito.
la compensazione non può essere invocata in modo generico per sovrapporre pretesi crediti verso l’Amministrazione a debiti tributari oggetto di atti impugnati, senza adeguata base fattuale e processuale.
la domanda risarcitoria contro un soggetto terzo non è proponibile nel giudizio tributario impugnatorio in cui si controverte solo della legittimità degli atti impositivi.
richiamato nella prospettazione del ricorrente per sostenere una responsabilità della controparte; non consente di introdurre una domanda riconvenzionale nel processo tributario.
art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999
evocato per sostenere la prescrizione dei crediti; la censura è stata ritenuta generica e non idonea a scardinare la motivazione di merito.
il processo tributario ha ad oggetto il controllo di legittimità degli specifici atti impositivi impugnati, con struttura impugnatoria incompatibile con domande riconvenzionali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
sussistendo i presupposti del rigetto, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limiti a riproporre le difese svolte in merito.
- La deduzione del giudicato esterno richiede specifica indicazione del relativo titolo e la dimostrazione della sua effettiva pertinenza alla controversia decisa; altrimenti la censura è inammissibile.
- Nel processo tributario, di natura impugnatoria, non sono proponibili domande riconvenzionali o azioni risarcitorie contro soggetti terzi estranei al rapporto processuale impugnato.
- Le censure su prescrizione e compensazione non possono essere formulate in modo generico o astratto, ma devono misurarsi con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito e con la motivazione adottata.
- La mera contrapposizione della propria lettura dei fatti alla valutazione del giudice di merito non integra un motivo di ricorso ammissibile, perché non denuncia un vizio di legittimità ma chiede un nuovo giudizio sul merito.
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