Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22915/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dal rapporto di lavoro dirigenziale, a tempo determinato, intercorso con un’agenzia sanitaria pubblica regionale e poi proseguito con la Regione subentrante. La lavoratrice aveva chiesto: a) la retribuzione di risultato per alcuni anni; b) il risarcimento del danno da perdita di chance per non essere stata scelta in una procedura di conferimento di un incarico dirigenziale esterno indetta dalla Regione nel 2015, che avrebbe applicato criteri non previsti dal bando e non avrebbe motivato adeguatamente la scelta finale; c) la declaratoria di abuso nella reiterazione di contratti a termine, con conseguente trasformazione del rapporto o risarcimento. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda sulla retribuzione di risultato e rigettato le altre. La Corte d’appello, invece, aveva respinto le censure sulla retribuzione di risultato e sulla reiterazione dei contratti, ma aveva accolto la domanda risarcitoria da perdita di chance, ritenendo illegittima la selezione per difetto di motivazione e di comparazione tra i candidati e liquidando il danno sulla base di una pari probabilità tra i cinque candidati ammessi alla valutazione finale. La Regione ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dei principi di correttezza e buona fede e delle norme sul conferimento degli incarichi dirigenziali, sostenendo che non si trattasse di un concorso e che la scelta finale fosse discrezionale, essendo stata comunque effettuata una preselezione con punteggi; 2) violazione delle regole sulla prova e sulla responsabilità aquiliana, deducendo che il danno da perdita di chance fosse stato riconosciuto senza prova concreta di una probabilità seria di essere prescelta, e che il criterio adottato dalla Corte d’appello avesse illegittimamente attribuito uguale chance a tutti i candidati preselezionati; 3) vizio motivazionale sulla ritenuta compatibilità tra validità della preselezione e illegittimità della libera scelta finale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ha accolto il secondo nel suo profilo assorbente e ha dichiarato assorbito il terzo, cassando la sentenza impugnata sul punto della perdita di chance e rinviando alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo motivo perché la Corte territoriale aveva liquidato il danno da perdita di chance parificando le probabilità dei candidati senza verificare in concreto se la lavoratrice avesse una probabilità seria e significativa di ottenere l’incarico, e ha dichiarato assorbito il terzo motivo. La sentenza d’appello è stata cassata limitatamente al capo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione affinché riesamini la domanda risarcitoria attenendosi al principio per cui la chance risarcibile richiede la prova di una concreta probabilità di successo nella selezione e non può essere presunta dalla sola presenza di più aspiranti. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    richiamato come fonte dei doveri di correttezza applicabili alle determinazioni negoziali della pubblica amministrazione nel pubblico impiego privatizzato

  • art. 1375 c.c.

    richiamato come fonte dei doveri di correttezza nell’esecuzione e nella gestione del rapporto, applicabili anche alla selezione per incarichi dirigenziali

  • art. 19 d.lgs. n. 165/2001

    le scelte per il conferimento degli incarichi dirigenziali, anche a soggetti esterni, devono essere motivate e compiute nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede, imparzialità e buon andamento; la discrezionalità non elimina l’onere di esplicitare le ragioni della scelta

  • art. 20 L.R. Lazio n. 6/2002

    la disciplina regionale degli incarichi dirigenziali richiama e recepisce la logica dell’art. 19 d.lgs. n. 165/2001, imponendo l’esplicita motivazione del conferimento

  • art. 27 d.lgs. n. 165/2001

    le Regioni a statuto ordinario devono adeguare i propri ordinamenti ai principi del d.lgs. n. 165/2001 in materia di pubblico impiego privatizzato

  • art. 30 L.R. Lazio n. 6/2002

    rinvia al regolamento regionale per la disciplina di modalità e criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali

  • art. 162 regolamento regionale Lazio n. 1/2002

    prevede che per il conferimento degli incarichi dirigenziali si tenga conto della natura degli obiettivi e dei programmi da realizzare, e che il conferimento avvenga sulla base dei criteri dell’allegato H

  • allegato H regolamento regionale Lazio n. 1/2002

    la procedura non è vincolata da una comparazione formale tra i dirigenti, ma l’atto di conferimento deve comunque esplicitare le motivazioni della scelta

  • art. 2103 c.c.

    richiamato solo per dire che non si applica al conferimento degli incarichi dirigenziali nel regolamento regionale

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nel motivo di ricorso relativo alla prova del danno da perdita di chance

  • art. 116 c.p.c.

    invocato nel motivo di ricorso relativo alla valutazione delle prove e della chance

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale base della responsabilità risarcitoria per il danno da perdita di chance in caso di procedura illegittima

  • art. 2059 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte sviluppi una specifica interpretazione autonoma nel decisum

  • art. 360 c.p.c.

    indica i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 97 Cost.

    funge da parametro costituzionale per affermare che l’azione amministrativa, anche quando privatizzata, deve rispettare imparzialità e buon andamento, evitando arbitri nelle scelte discrezionali

  • art. 2907 c.c.

    richiamato per qualificare la posizione giuridica degli aspiranti all’incarico come tutelabile anche in forma risarcitoria

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nei gradi di merito per escludere la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e l’applicabilità dell’abuso da reiterazione ai dirigenti

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, il conferimento di incarichi dirigenziali, pur avvenendo in un ambito discrezionale e non concorsuale in senso stretto, è soggetto ai principi di correttezza e buona fede, oltre che ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento; ne deriva un obbligo di motivazione effettiva della scelta finale, non soddisfatto da formule meramente apparenti.
  • L’obbligo di motivare il conferimento di un incarico dirigenziale non richiede necessariamente una comparazione formale rigidamente tipizzata tra tutti i candidati, ma impone di rendere comprensibili le ragioni per cui il prescelto è stato preferito agli altri in rapporto ai criteri predeterminati dall’amministrazione.
  • In caso di domanda di risarcimento per perdita di chance in una selezione illegittima, non basta la sola irregolarità della procedura né la mera presenza di più candidati: occorre verificare in concreto che il pretermesso avesse una probabilità seria, elevata o comunque significativa di ottenere l’incarico.
  • La liquidazione del danno da perdita di chance non può essere costruita attribuendo automaticamente pari probabilità a tutti i candidati utilmente collocati nella fase preselettiva; prima della quantificazione equitativa va accertato il nesso causale tra la violazione e la concreta perdita dell’occasione favorevole.
  • Se dalla motivazione della P.A. non emergono criteri idonei a giustificare la scelta finale, il giudice deve procedere a una nuova valutazione comparativa dei profili dei candidati ai fini dell’accertamento della chance; se invece la motivazione consente di individuare i criteri decisivi, il giudice deve apprezzare la probabilità di successo alla luce di tali criteri.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.