Cassazione Civile, Ordinanza n. 22877/2026 del 08/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una candidata collocata in graduatoria per l'assunzione presso un ente sanitario pubblico aveva agito per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da ritardata assunzione, sostenendo di aver messo in mora il datore di lavoro già con il ricorso proposto al giudice amministrativo nel 1994, con cui chiedeva di essere chiamata in servizio a copertura di posti disponibili. I giudici di merito avevano invece individuato la costituzione in mora solo nella successiva missiva del 2 luglio 1999, ritenendo necessario, ai fini della mora accipiendi e della decorrenza del danno da ritardo, un atto formale contenente l'esplicita offerta della prestazione lavorativa. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1219 e 2043 c.c., per avere la Corte d'appello escluso che la mora fosse ex re in ipotesi di responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione; 2) violazione degli artt. 1219 e 2099 c.c., per non avere valorizzato il contenuto del ricorso al TAR come atto idoneo a costituire in mora il datore di lavoro; 3) violazione dell'art. 132 c.p.c. e motivazione apparente, per la mancata comprensione del percorso argomentativo della sentenza d'appello; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie sul danno esistenziale; 5) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. in relazione all'art. 2059 c.c., per non avere la Corte territoriale utilizzato le nozioni di comune esperienza ai fini della prova del danno esistenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, affermando che, in tema di pubblico impiego, l'azione giudiziale diretta all'accertamento del diritto all'assunzione per scorrimento della graduatoria integra di per sé messa in mora del datore di lavoro ai sensi dell'art. 1217 c.c. ed è sufficiente a far decorrere il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione dell'assunzione dovuta. Ha invece rigettato il terzo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza d'appello, pur errata in diritto, fosse intellegibile e quindi non meramente apparente. Ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva reputato generiche le allegazioni sul danno esistenziale e implicitamente respinto le richieste istruttorie, oltre a non essere stati riportati i capitoli di prova asseritamente non ammessi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai soli motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese di cassazione.
Norme richiamate
art. 1219 c.c.
Richiamato nei motivi per la disciplina della costituzione in mora; la Corte afferma che, nel caso di azione per assunzione nel pubblico impiego, è sufficiente la domanda giudiziale per integrare la messa in mora del datore di lavoro.
art. 2043 c.c.
Richiamato quale base della prospettazione di responsabilità extracontrattuale per il ritardo nell'assunzione.
art. 2099 c.c.
Evocato dalla ricorrente in relazione alla pretesa risarcitoria connessa al rapporto di lavoro e alla messa in mora del datore.
art. 132 c.p.c.
La Corte precisa che il vizio di motivazione sussiste solo in presenza di una obiettiva carenza del percorso logico-argomentativo; nel caso concreto il vizio non ricorreva perché la ratio decidendi era comprensibile.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per censurare l'omessa pronuncia sulle richieste istruttorie, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la decisione impugnata.
art. 2697 c.c.
Evocato in tema di riparto dell'onere probatorio sul danno esistenziale; la censura è stata però dichiarata inammissibile per difetto di confronto con la ratio decidendi.
art. 2729 c.c.
Richiamato con riferimento alle presunzioni semplici e alle nozioni di comune esperienza per provare il danno esistenziale.
art. 2059 c.c.
Menzionato quale norma di riferimento per il danno non patrimoniale lamentato dalla ricorrente.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Richiamato dalla Corte nel respingere l'eccezione di inammissibilità per autosufficienza, valorizzando la localizzazione e riproduzione del contenuto del ricorso amministrativo.
art. 1217 c.c.
La Corte lo richiama espressamente nel principio di diritto: l'azione giudiziale per l'accertamento del diritto all'assunzione per scorrimento di graduatoria costituisce messa in mora del datore di lavoro.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego, l'azione giudiziale volta ad accertare il diritto all'assunzione per scorrimento della graduatoria costituisce, di per sé, messa in mora del datore di lavoro e fa decorrere il diritto al risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento.
- Ai fini della costituzione in mora in materia di assunzione dovuta, non è necessario un atto ulteriore di formale offerta della prestazione lavorativa quando la domanda giudiziale già manifesta inequivocabilmente la volontà di ottenere l'immissione in servizio.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando manchi un reale percorso logico-argomentativo; non sussiste se la decisione espone, pur se in diritto erroneamente, la ragione della propria conclusione.
- Le censure in cassazione su omessa pronuncia o erronea valutazione istruttoria devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare specificamente gli elementi istruttori asseritamente trascurati; in difetto, sono inammissibili.
- La deduzione del danno non patrimoniale o esistenziale richiede allegazioni specifiche; la mera evocazione di nozioni di comune esperienza o di presunzioni non basta se la sentenza di merito ha ritenuto generiche le allegazioni di fatto.
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