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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22904/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I docenti AFAM avevano chiesto l'accertamento del diritto a ottenere, nella ricostruzione di carriera ai fini giuridici, il riconoscimento del servizio prestato dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, con conseguente ricalcolo delle fasce stipendiali e pagamento degli arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale a decorrere dal 2018. La pretesa si fondava sull'assunto che il blocco previsto dall'art. 4, comma 73, della l. n. 183/2011 dovesse operare solo sul piano economico e non incidere sull'anzianità giuridica complessiva, sicché il triennio avrebbe dovuto valere ai fini della progressione successiva. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che la norma, dettata per esigenze di contenimento della spesa pubblica, rendesse non utile l'intero periodo ai fini delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, escludendo il recupero del triennio nella progressione stipendiale futura. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione i lavoratori denunciavano violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 73, l. n. 183/2011 e dell'art. 9, comma 23, d.l. n. 78/2010, sostenendo che la lettura accolta dai giudici di merito avrebbe trasformato un blocco temporaneo economico in una sterilizzazione definitiva anche giuridica del servizio prestato, mentre il servizio reso durante il blocco sarebbe dovuto confluire nell'anzianità complessiva e produrre effetti economici nelle fasce successive alla cessazione del blocco.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui l'art. 4, comma 73, l. n. 183/2011, in continuità con la disciplina del blocco stipendiale già esaminata per il personale scolastico, determina la non utilità del periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2014 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. Ha precisato che la misura incide solo sugli effetti economici della progressione automatica e non sull'anzianità per gli altri fini giuridici eventualmente rilevanti, ma che, nei casi di ricostruzione di carriera, il periodo bloccato non può essere computato per l'inserimento nelle fasce stipendiali. Conseguentemente è stata confermata la sentenza impugnata, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 73, L. n. 183/2011

    "Per il personale degli enti, accademie ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM), il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti"

    La disposizione è stata interpretata come blocco temporaneo delle progressioni stipendiali per il personale AFAM, con sterilizzazione del triennio ai fini economici della maturazione delle posizioni stipendiali e degli incrementi contrattuali.

  • art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010

    "Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti"

    Richiamato come disciplina sovrapponibile, pur non applicabile direttamente al personale AFAM, ai fini del ragionamento interpretativo sul blocco stipendiale e sulla distinzione tra effetti economici e giuridici.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro del motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 4, comma 73, L. n. 183/2011

    La Corte ha applicato la lettura già adottata in materia di blocco stipendiale: la non utilità del periodo opera per la progressione economica automatica, senza travolgere ogni possibile rilevanza giuridica dell'anzianità.

  • art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010

    Utilizzato come precedente normativo e sistematico per affermare che il blocco può proiettarsi nel tempo, senza perdere il carattere temporaneo ed eccezionale della misura.

Massime di principio

  • In un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità, una norma di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali può incidere solo sugli effetti economici della progressione, non necessariamente sulla rilevanza giuridica dell'anzianità per finalità estranee alla progressione automatica.
  • Quando il legislatore dispone che un determinato periodo "non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici", il servizio reso in quell'intervallo non può essere valorizzato per anticipare o migliorare il passaggio nelle fasce stipendiali successive.
  • La distinzione tra effetti economici ed effetti giuridici dell'anzianità deve essere mantenuta ferma: il blocco retributivo non comporta, di per sé, l'irrilevanza assoluta del servizio prestato per ogni altro istituto o finalità giuridica.
  • Le misure di contenimento della spesa pubblica che incidono sulle progressioni stipendiali sono compatibili con il sistema purché assicurino un sacrificio uniforme e temporaneo, anche se gli effetti della sterilizzazione si proiettano nel tempo per il meccanismo automatico di avanzamento.
  • In sede di ricostruzione di carriera, il periodo soggetto a blocco non può essere sommato all'anzianità utile per l'inquadramento economico successivo, salvo che la disciplina positiva preveda espressamente una diversa eccezione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
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