L.R. Lazio 6/2002
Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per il Lazio l’assetto organizzativo di Giunta e Consiglio, il rapporto tra organi politici e dirigenza, l’accesso all’impiego, conferimento e valutazione degli incarichi, controlli interni, mobilità e norme sul personale. Molte disposizioni sono state aggiornate, ma il quadro è ancora operativo, salvo parti abrogate o superate dai regolamenti di organizzazione.
Organizzazione della Giunta e del Consiglio regionale del Lazio, dirigenza e personale
Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale del Lazio
La legge definisce l’assetto organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale del Lazio, i rapporti tra indirizzo politico e gestione amministrativa, nonché le regole su dirigenza, personale e controlli interni. Il provvedimento costituisce la cornice generale, poi attuata e integrata dai regolamenti di organizzazione dei due organi.
Principi generali e fonti
La Regione opera nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, buon andamento, snellimento delle procedure e distinzione tra ruoli politici e gestionali. Il sistema organizzativo deve garantire efficienza, flessibilità, collegamento tra strutture, trasparenza, attribuzione unitaria della responsabilità del procedimento e un sistema di controllo interno e di valutazione.
La disciplina del rapporto di lavoro del personale regionale è rimessa alle norme privatistiche del lavoro subordinato, salvo le disposizioni speciali di legge e regolamento. I rapporti individuali sono regolati dai contratti collettivi; le norme legislative o regolamentari che prevedano discipline riservate al personale regionale possono essere derogate dalla contrattazione collettiva, salvo diversa previsione espressa. Gli incrementi retributivi non previsti dai contratti cessano con l’entrata in vigore dei rinnovi contrattuali.
Riparto tra indirizzo politico e gestione
Gli organi di governo esercitano le funzioni di alta amministrazione e di indirizzo politico-amministrativo: definiscono obiettivi e programmi, adottano atti normativi e indirizzi, esercitano funzioni di coordinamento e vigilanza verso enti locali ed enti dipendenti, individuano criteri per ausili finanziari, effettuano nomine e designazioni, richiedono pareri, conferiscono gli incarichi apicali, assegnano risorse e valutano i dirigenti apicali.
Ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresi gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, con autonomia di spesa nei limiti delle strutture di competenza. Gli organi di governo non possono sostituirsi ai dirigenti negli atti di loro competenza; in caso di inerzia o illegittimità operano i meccanismi di controllo sostitutivo e annullamento previsti dalla legge.
Accesso all’impiego regionale e mobilità
L’accesso all’impiego regionale avviene sulla base della programmazione del fabbisogno e tramite procedure selettive, avviamento dagli elenchi di collocamento per i profili a scuola dell’obbligo, chiamata numerica dei disabili e, nei limiti di legge, utilizzo di graduatorie definitive pubblicate. Per le qualifiche non dirigenziali, il regolamento disciplina le procedure concorsuali; è previsto l’esonero dalla preselezione per alcune categorie di dipendenti regionali del Lazio con almeno cinque anni di anzianità.
La Regione può utilizzare personale di altre pubbliche amministrazioni, di enti pubblici economici e, nel testo vigente, anche personale di società a controllo pubblico in comando o distacco secondo la normativa applicabile.
Struttura organizzativa della Giunta
Il sistema organizzativo della Giunta si articola in direzione generale, direzioni regionali, strutture organizzative di base e, ove previsto, strutture di staff o posizioni dirigenziali individuali. Il Direttore generale coordina complessivamente l’attività delle direzioni regionali sulla base degli indirizzi del Presidente della Regione. Il regolamento di organizzazione definisce competenze, articolazioni, strutture territoriali e revisione periodica dell’assetto.
È prevista l’Avvocatura regionale, organizzata come struttura autonoma, con un ruolo professionale degli avvocati regionali. L’Avvocatura rappresenta e difende la Regione e svolge consulenza giuridico-legale; può coordinare, in assenza di conflitti, anche le difese legali di agenzie, enti regionali e aziende del servizio sanitario. L’incarico di Avvocato coordinatore è conferito con deliberazione della Giunta e il regolamento disciplina ruolo, funzionamento e trattamento economico.
Sono inoltre previste strutture di diretta collaborazione con Presidente, Giunta e assessori, esclusivamente di supporto e raccordo, prive di funzioni amministrative e gestionali. Il regolamento stabilisce numero massimo di addetti, procedure di assegnazione, trattamento economico e durata degli incarichi, che comunque non può superare la legislatura salvo conferme entro 90 giorni dal rinnovo degli organi.
Dotazioni organiche, profili professionali e controllo interno
Le dotazioni organiche della Giunta sono determinate distinguendo ruolo dell’Avvocatura, ruolo della dirigenza e restante personale. La Giunta effettua la ricognizione periodica dei fabbisogni almeno triennale, programma il personale e istituisce i profili professionali necessari. Le modifiche con maggiori oneri richiedono legge.
La Giunta istituisce un sistema di controllo interno articolato in controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo strategico, controllo di gestione e controllo sostitutivo. Il regolamento disciplina organizzazione e funzionamento del sistema, compresa la struttura di valutazione strategica, che risponde direttamente al Presidente.
Dirigenza della Giunta: ruolo, accesso, incarichi e responsabilità
È istituito il ruolo del personale dirigente della Giunta. Nel ruolo confluiscono i dirigenti a tempo indeterminato; ne restano fuori i dirigenti esterni a termine e i soggetti in comando o fuori ruolo. Il regolamento disciplina costituzione e tenuta del ruolo, anche in relazione alle valutazioni annuali, e la banca dati dei curricula e delle valutazioni è pubblicata sul sito regionale.
L’accesso alla qualifica dirigenziale unica avviene per concorso, con riserve di posti per personale regionale nei limiti previsti. Sono previste ulteriori riserve e procedure comparative per specifiche categorie interne, nonché la possibilità di accesso mediante requisiti professionali e procedura regolamentare. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti con contratto a tempo determinato tra tre e cinque anni, rinnovabile, con trattamento economico definito dal contratto individuale nei limiti della disciplina collettiva e della normativa statale.
Gli incarichi possono essere attribuiti anche a dirigenti di altre amministrazioni, a soggetti esterni altamente qualificati o, per esigenze particolari, a personale in aspettativa, comando o fuori ruolo. Il trattamento economico remunera tutte le funzioni attribuite e i compensi di terzi confluiscono alle risorse per il trattamento accessorio. Gli incarichi sono revocabili per i casi di legge o in caso di riorganizzazione delle strutture.
I dirigenti sono responsabili dei risultati, degli obiettivi, delle decisioni organizzative e della gestione del personale. L’atto del Direttore generale e dei direttori regionali è definitivo.
Controllo sostitutivo, annullamento e valutazione dei dirigenti
In caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza delle direttive, gli organi di governo esercitano il controllo sostitutivo sul Direttore generale previa diffida e, se necessario, mediante commissario ad acta; il Direttore generale esercita il controllo sui direttori regionali, e questi sugli altri dirigenti. La Giunta può annullare gli atti del Direttore generale e dei direttori regionali solo per motivi di legittimità con grave pregiudizio per l’interesse pubblico.
La valutazione dei dirigenti avviene di norma annualmente, sulla base dei risultati e della prestazione. Le valutazioni del Direttore generale e dei direttori regionali sono adottate dalla Giunta su proposta del Presidente; quelle degli altri dirigenti avvengono in prima e seconda istanza secondo la catena gerarchica. Il mancato raggiungimento degli obiettivi o l’inosservanza delle direttive può comportare il mancato rinnovo dell’incarico, la revoca o il recesso secondo contratto collettivo; la violazione del dovere di vigilanza può determinare la decurtazione del trattamento di risultato fino all’80%, previo parere del Comitato dei garanti.
Il Comitato dei garanti è composto da un consigliere della Corte dei conti, due esperti, un dirigente regionale apicale e un componente dell’Organismo indipendente di valutazione; resta in carica tre anni e rende il parere nei procedimenti di valutazione e responsabilità.
Ordinamento del personale e nomine
La Giunta adotta un codice di comportamento per i dipendenti regionali per assicurare correttezza, indipendenza, imparzialità e gestione dei conflitti di interesse. Il regolamento disciplina responsabilità del procedimento, mansioni ordinarie e superiori, sanzioni disciplinari e collegio arbitrale.
Il regolamento di organizzazione disciplina anche albi professionali del personale che svolge attività qualificate e le procedure per nomine, designazioni e incarichi di competenza regionale non riservati al Consiglio, nonché l’autorizzazione ai dipendenti per incarichi esterni.
Enti dipendenti dalla Regione
Le disposizioni della legge si applicano anche agli enti pubblici dipendenti dalla Regione, che devono adeguare i propri ordinamenti alla distinzione tra indirizzo e gestione. La Giunta impartisce indirizzi di politica organizzativa e del personale; gli atti generali degli enti sono trasmessi preventivamente alla struttura regionale competente e, in mancanza di rilievi entro 60 giorni, si considerano conformi. In caso di mancato rispetto, la Giunta può esercitare i poteri sostitutivi previsti dalle leggi istitutive.
Per gli enti pubblici economici strumentali controllati dalla Regione valgono analoghi principi di distinzione tra indirizzo e gestione e regole di trasparenza, pubblicità e imparzialità per il reclutamento; essi programmano i fabbisogni subordinatamente alla regolare approvazione del bilancio e del rendiconto dell’esercizio precedente.
Organizzazione del Consiglio regionale
Il Consiglio regionale ha un’organizzazione autonoma ispirata ai modelli delle assemblee parlamentari. Sono assicurati i servizi di supporto alle funzioni legislative, di indirizzo e controllo, con attenzione alla qualità tecnica delle leggi, alla trasparenza, alla comunicazione istituzionale, alle banche dati aperte e all’uso di tecnologie telematiche.
Sono istituiti il ruolo del personale del Consiglio e il ruolo della dirigenza, distinti da quelli della Giunta. L’ufficio di presidenza determina le dotazioni organiche, istituisce i profili professionali e disciplina il reclutamento, la mobilità, il codice di comportamento e, per quanto compatibile, la disciplina del personale della Giunta si applica anche al personale consiliare.
Struttura organizzativa del Consiglio e funzioni del Segretario generale
L’organizzazione del Consiglio si articola in segreteria generale, servizi, aree e strutture di supporto agli organi di controllo e garanzia. Il Segretario generale dirige e coordina le strutture consiliari e risponde al Presidente del Consiglio e all’ufficio di presidenza. Egli cura i lavori consiliari, il supporto agli organi politici, il controllo sulla qualità tecnica della produzione normativa, l’organizzazione interna, la gestione finanziaria e del personale, i ricorsi gerarchici e i rapporti sindacali.
Gli atti del Segretario generale sono definitivi; l’ufficio di presidenza può annullarli solo per motivi di legittimità e con grave pregiudizio per l’interesse pubblico, previa diffida.
Strutture di supporto, comunicazione e diretta collaborazione del Consiglio
Il Consiglio istituisce strutture amministrative di supporto agli organi di controllo e garanzia, quali comitato regionale di controllo contabile, difensore civico, Corecom e altri organismi previsti dalla legge. Tali strutture sono dotate di particolare autonomia e il dirigente è nominato dal Presidente del Consiglio previa deliberazione dell’ufficio di presidenza.
Sono previste anche strutture di diretta collaborazione per Presidente del Consiglio, Ufficio di presidenza, Conferenza dei Presidenti, presidenti di commissione e altre cariche consiliari, nei limiti di spesa nazionali. Il regolamento disciplina personale assegnabile, incarichi di responsabilità, trattamento economico, contingenti, rapporti con i gruppi consiliari e durata degli incarichi, che non può superare la legislatura salvo conferme entro 90 giorni.
Incarichi dirigenziali del Consiglio
L’incarico di Segretario generale del Consiglio è conferito dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione dell’ufficio di presidenza, per massimo cinque anni e comunque non oltre l’elezione del nuovo ufficio di presidenza. Gli incarichi di direttore di servizio e di dirigente di area sono conferiti secondo la struttura organizzativa e i requisiti di professionalità previsti dal regolamento, con contratti a tempo determinato da tre a cinque anni.
Sono previste riserve e procedure selettive per personale interno e possibilità di conferire incarichi anche a esterni altamente qualificati o a dirigenti di altre amministrazioni, nei limiti percentuali consentiti dalla normativa statale. Per specifiche esigenze, possono essere attribuite temporaneamente funzioni dirigenziali a dipendenti di categoria D in possesso dei requisiti, per massimo due anni e nei limiti di bilancio.
Regolamenti di organizzazione e regime transitorio
La legge demanda a due regolamenti regionali di organizzazione, uno per la Giunta e uno per il Consiglio, la disciplina dettagliata delle strutture, dei ruoli, dei controlli, dell’accesso, degli incarichi, della valutazione, delle responsabilità disciplinari e di molte altre materie. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge dovevano essere adottati i regolamenti; fino alla loro entrata in vigore restavano applicabili le norme previgenti nelle materie interessate.
Nel periodo transitorio si applicavano disposizioni specifiche sulle vecchie strutture regionali, sulla denominazione dei dipartimenti e su incarichi dirigenziali già conferiti. Alcune previsioni valevano solo per la legislatura in corso o per la fase di prima attuazione.
Abrogazioni e disciplina obsoleta
La legge ha abrogato, in via espressa o per incompatibilità, una lunga serie di norme regionali previgenti in materia di uffici, personale, stato giuridico, trattamento economico, mobilità, comando, inquadramenti e gruppi consiliari. Inoltre, con effetto dalla costituzione dell’ASAP, è stata abrogata la legge regionale n. 1/1989.
Sono oggi privi di utilità applicativa o comunque non più operativi, per abrogazione o superamento, in particolare: la disciplina sull’ASAP e sull’IRFOD, il segretariato generale della Giunta nella formulazione originaria, nonché le disposizioni transitorie e di prima attuazione esaurite nel tempo. Resta invece vigente la cornice generale sull’organizzazione, sulla dirigenza e sul personale, pur con numerose modifiche successive.
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