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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09365/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva prestato servizio presso il Comune per molti anni ed era stato inquadrato, nel tempo, in diverse categorie del contratto collettivo regionale del comparto enti locali. In un precedente giudizio aveva già ottenuto l’accertamento del diritto a essere inquadrato nella categoria PLA3 con decorrenza anticipata rispetto a quella originariamente riconosciuta. Sulla base di quel giudicato, ha poi agito nuovamente per ottenere una ricostruzione integrale della carriera, sostenendo che, se fin dall’origine fosse stato correttamente collocato nella categoria PLA3, avrebbe avuto titolo a partecipare alle selezioni per le progressioni alle categorie PLA4 e PLA5 e ad averne riconosciuto il relativo avanzamento, oltre al risarcimento del danno da perdita di chance per non avere potuto conseguire tali progressioni. La Corte d’appello ha però accolto l’impugnazione del Comune e rigettato integralmente le domande del lavoratore. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale aveva trascurato la prova documentale della disponibilità di risorse e dell’indizione delle selezioni per le progressioni; 2) violazione di legge e dei contratti collettivi, richiamando l’art. 53, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 26 del CCRL regionale, per contestare la valutazione compiuta in merito al diritto alle progressioni; 3) ulteriore omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla perdita di chance e alla nesso causale tra errato inquadramento iniziale e mancata possibilità di accedere alle categorie superiori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, formalmente proposti come vizi di omesso esame e violazione di legge, mirassero in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e della prova, attività preclusa in sede di legittimità. In particolare, ha osservato che il primo e il terzo motivo chiedevano una rivalutazione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; il secondo era in parte fondato su una norma non applicabile ratione temporis e, quanto alla disciplina collettiva regionale, investiva un contratto integrativo/territoriale la cui interpretazione è riservata al giudice di merito, salvo violazione dei canoni legali di ermeneutica, qui non dedotta in modo utile. È stata quindi confermata la soccombenza del ricorrente, con condanna alle spese del giudizio di cassazione e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Il vizio è configurabile solo quando vi sia davvero omesso esame di un fatto storico decisivo; non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione delle prove o del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi di lavoro

    La censura per violazione di contratto collettivo è ammissibile, nei termini indicati dalla Corte, solo per i contratti collettivi nazionali; per quelli integrativi o territoriali opera il sindacato solo sulla violazione dei criteri legali di interpretazione o sui vizi motivazionali nei limiti di legge.

  • art. 53, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001

    La Corte rileva che la norma richiamata non era in vigore nelle date per le quali il ricorrente rivendicava le progressioni economiche, sicché non poteva fondare il diritto invocato.

  • art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001

    La denuncia della diretta violazione delle norme collettive riguarda i contratti collettivi nazionali, non i contratti integrativi o di efficacia territoriale limitata.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    L’interpretazione dei contratti collettivi non nazionali può essere sindacata in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione accelerata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di esito sfavorevole del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o degli accertamenti compiuti dal giudice di merito.
  • Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l’omissione dell’esame di un fatto storico decisivo, non la mera contestazione della lettura delle prove o delle conclusioni tratte dal giudice di merito.
  • La violazione diretta di contratti collettivi è sindacabile nei limiti previsti per i contratti collettivi nazionali; per i contratti integrativi o territoriali il controllo di legittimità resta circoscritto alla violazione dei canoni ermeneutici e ai vizi motivazionali tipizzati.
  • Una norma sopravvenuta non può essere invocata per fondare pretese relative a periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
  • La deduzione di una perdita di chance richiede una dimostrazione concreta della possibilità perduta e del nesso causale, ma la valutazione di tali profili resta, salvo errori di legittimità specificamente dedotti, riservata al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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