Cassazione Civile, Ordinanza n. 13185/2025 del 18/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'accertamento giudiziale di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 1° dicembre 2006 all'ottobre 2014, relativo a mansioni di consegna merci ascritte al 3° livello del CCNL Industrie Alimentari. La società sosteneva che il rapporto fosse stato formalmente instaurato come agenzia e che, pertanto, il nome iuris e l'assetto negoziale scelto dalle parti dovessero prevalere nella qualificazione del rapporto. In appello, tuttavia, la Corte territoriale aveva ritenuto decisivi gli elementi fattuali: inserimento pieno nell'organizzazione aziendale, rispetto di orari e giri di consegna predeterminati, assenza di rischio e di autonomia, esecuzione di direttive generali della società. Con il ricorso per cassazione la società deduceva due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c., perché la Corte di merito avrebbe illegittimamente trascurato la volontà contrattuale espressa nel contratto di agenzia; 2) violazione degli artt. 112 e 101 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avrebbe qualificato il rapporto facendo leva, in modo eccedente rispetto al devoluto, su una fattispecie di contratto coordinato e continuativo a progetto/ sulla disciplina di cui agli artt. 61, comma 1, e 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, rapporto che sarebbe stato insussistente e comunque inconfigurabile. La ricorrente aveva inoltre eccepito in memoria la nullità del controricorso per asserita invalidità della procura speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare di nullità del controricorso, ritenendo valida la procura speciale in forza della collocazione topografica della stessa e del principio di conservazione degli atti processuali. Nel merito ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, è imprescindibile l'indagine sull'effettivo atteggiarsi del rapporto e che il nomen iuris attribuito dalle parti non ha valore dirimente. Ha poi ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello non aveva deciso ultra petita, poiché il richiamo agli artt. 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003 era solo ad abundantiam e non costituiva ratio decidendi; perciò non era censurabile come violazione dell'art. 112 c.p.c. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e ordine di distrazione in favore del difensore antistatario, oltre all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La subordinazione va accertata in base alle concrete modalità di svolgimento della prestazione, non al solo assetto formale o al nomen iuris del contratto.
Il comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, è criterio interpretativo primario per comprendere il significato delle pattuizioni e verificarne la coerenza con l'attuazione del rapporto.
È richiamato quale canone di conservazione degli effetti dell'atto, utile a interpretare la procura in senso idoneo a produrre effetti.
È richiamato insieme all'art. 1367 c.c. per valorizzare il principio di conservazione degli atti processuali e della procura.
La specialità della procura per il giudizio di cassazione può risultare dalla sua collocazione topografica anche senza espresso riferimento al provvedimento impugnato.
La riforma della norma consente di considerare valida, per la procura speciale, anche la sottoscrizione su foglio separato materialmente congiunto all'atto.
Il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice pronuncia oltre le domande o su questioni estranee al thema decidendum; non ricorre quando si censura un'argomentazione svolta ad abundantiam.
È invocato dalla ricorrente, ma la Corte ne esclude la violazione perché la decisione non ha fondato il decisum su questioni estranee al contraddittorio.
art. 61, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
Il richiamo della Corte territoriale a tale disposizione è qualificato dalla Cassazione come argomentazione ad abundantiam, non decisiva.
art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
Il richiamo della Corte territoriale a tale disposizione è qualificato dalla Cassazione come argomentazione ad abundantiam, non decisiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
È richiamata come norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro, il giudice deve accertare in via prioritaria la concreta modalità di svolgimento della prestazione; il nome attribuito dalle parti al contratto non è decisivo e non può prevalere sulla realtà fattuale del rapporto.
- La qualificazione convenzionale del rapporto come autonomo o come altra tipologia non esonera il giudice dal verificare gli indici sostanziali della subordinazione, quali inserimento nell'organizzazione aziendale, assoggettamento a direttive, predeterminazione di tempi e modalità esecutive e assenza di rischio economico.
- Il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipula, costituisce criterio interpretativo rilevante per ricostruire la volontà contrattuale e per verificare la coerenza tra assetto formale e svolgimento effettivo del rapporto.
- La censura di ultrapetizione richiede che il giudice abbia deciso su domande o questioni estranee al thema decidendum; non è ammissibile fondarla sul mero richiamo, nella motivazione, di argomenti svolti ad abundantiam e non costituenti la ratio decidendi.
- La procura speciale per il giudizio di cassazione può ritenersi valida quando, per la sua collocazione topografica e per il principio di conservazione degli atti, risulti riferibile al giudizio di legittimità, salvo che emerga in modo evidente la sua non riferibilità a tale giudizio.
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