Cassazione Civile, Ordinanza n. 10874/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un debitore fiscale aveva venduto al fratello l'immobile adibito a propria residenza. L'agente della riscossione aveva promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare l'inefficacia della vendita, deducendo che il proprio credito era anteriore, che l'atto aveva sottratto l'unico immobile del patrimonio del debitore alla garanzia patrimoniale e che l'acquirente era consapevole del pregiudizio, anche in ragione del vincolo di parentela. Il debitore, con ricorso per cassazione, ha censurato: 1) la ritenuta sussistenza dell'interesse ad agire in revocatoria nonostante la presunta impignorabilità della prima casa ex art. 76 d.P.R. 602/1973; 2) la prova presuntiva della consapevolezza del pregiudizio in capo all'acquirente, lamentando l'erronea valorizzazione degli indizi e la loro asserita mancata allegazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, anche ove l'immobile sia una prima casa non direttamente pignorabile dal Fisco, l'interesse ad agire in revocatoria sussiste comunque, perché l'impignorabilità è solo relativa e non elimina del tutto la possibilità di soddisfazione del credito: il bene può infatti uscire dalla garanzia patrimoniale e il creditore può comunque intervenire in esecuzioni promosse da altri. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la censura mirava a una diversa valutazione del materiale indiziario, attività riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione adeguata; inoltre la scientia damni dell'acquirente può essere desunta anche da presunzioni semplici, comprese parentela, anteriorità del credito e dilazione nel pagamento del prezzo. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
L'azione revocatoria ordinaria è esperibile quando l'atto di disposizione renda più difficile la soddisfazione del credito; l'eventus damni richiede la pericolosità dell'atto in termini di possibile infruttuosità dell'esecuzione futura, non l'accertamento di un pregiudizio attuale e certo.
L'interesse ad agire sussiste quando la revocatoria può ancora utilmente incidere sulla garanzia patrimoniale del debitore, anche se il bene non è pignorabile direttamente dal creditore procedente.
La censura è stata esaminata nei limiti delle rationes decidendi effettivamente poste a fondamento della sentenza impugnata.
La doglianza non può tradursi in una mera contestazione della valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
La violazione è denunciabile in cassazione solo se il giudice attribuisca valore di prova presuntiva a elementi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non quando si chieda una diversa lettura delle risultanze di fatto.
art. 76 d.P.R. n. 602 del 1973
L'impignorabilità dell'unico immobile adibito ad abitazione principale è stata letta come relativa, non assoluta, perché il bene può ancora rilevare nella garanzia patrimoniale e nella partecipazione del Fisco a esecuzioni altrui.
L'immobile, pur con il limite esecutivo previsto per la prima casa, continua a far parte della garanzia patrimoniale generale del debitore fino a quando permane nel suo patrimonio.
art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6
La censura è inammissibile se non specifica adeguatamente gli elementi fattuali e documentali su cui si fonda e non indica in modo puntuale le ragioni della denunciata violazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di revocatoria ordinaria, l'interesse ad agire del creditore sussiste anche quando il bene oggetto di alienazione sia soggetto a limiti legali di pignorabilità, se l'atto di disposizione ne riduce comunque la capacità di soddisfazione del credito.
- L'eventus damni non richiede la prova di un pregiudizio definitivo e attuale, ma la dimostrazione che l'atto renda possibile, anche solo in via eventuale, un esito infruttuoso della futura esecuzione.
- La circostanza che un immobile sia sottratto al pignoramento diretto non esclude che esso rimanga parte della garanzia patrimoniale generale del debitore, finché permane nel suo patrimonio e sia eventualmente aggredibile in forme esecutive consentite dalla legge.
- La scientia damni o participatio fraudis del terzo acquirente può essere provata mediante presunzioni semplici, anche valorizzando rapporti di parentela, anteriorità del credito e modalità sospette del pagamento, purché il ragionamento inferenziale sia logicamente coerente e sorretto da motivazione adeguata.
- In cassazione non è consentito trasformare la doglianza sulla violazione dell'art. 2729 c.c. in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o in una diversa lettura degli indizi compiuta dal giudice di merito.
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