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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28188/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi miravano a contestare, in modo differenziato: per Francesco Bulgari la qualificazione e l'esistenza di fatture per operazioni inesistenti utilizzate nelle dichiarazioni IVA/IRES, la carenza del nesso causale tra la sua vidimazione delle fatture e l'uso fiscale successivo, la mancanza dell'elemento soggettivo (consapevolezza del carattere fittizio) e l'omesso e contraddittorio esame di prove documentali e intercettazioni; per George Oware Oteng la mancata prova del dolo specifico (volontà di trarre profitto dall'intermediazione per il rilascio di permessi di soggiorno) e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; per Ahmed Md Jubel la mancata dimostrazione dell'ingiusto profitto, omissioni valutative su intercettazioni e pedinamenti e la carenza motivazionale in relazione ai più specifici capi di imputazione (falsi attestazioni di assunzione e favoreggiamento dell'immigrazione).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Francesco Bulgari: la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio (il giudizio di merito va riesaminato alla luce delle carenze motivazionali indicate). I ricorsi proposti da George Oware Oteng e Ahmed Md Jubel sono stati dichiarati inammissibili; le condanne nei loro confronti restano ferme e sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e agli oneri previsti per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    art. 2; art. 1, comma 1, lett. a)

    La Corte ha valutato la qualificazione del reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2) e ha richiamato la distinzione tra operazioni totalmente inesistenti o inesistenza relativa/parziale (art. 1 lett. a). La sentenza di legittimità ha evidenziato lacune nella motivazione nel dimostrare quale fosse l'effettiva portata delle prestazioni inesistenti e la correlazione con la condotta del partecipante.

  • codice penale

    arts. 110, 81, 40, 41, 43, 48, 56, 476, 479, 483

    Richiamati i principi sul concorso di persone nel reato (art.110), sulle aggravanti/attenuanti (art.81) e sulla responsabilità soggettiva; gli artt. 479 e 483 riguardano i reati di falso e la falsità di attestazioni. La Corte ha posto l'accento sulla necessità di collegare logico e temporalmente la condotta del concorrente alla consapevolezza e all'evento.

  • D.P.R. n. 445 del 2000

    Le attestazioni di assunzione (art.47) e la rilevanza delle false dichiarazioni a fini di pubblici atti sono state valutate nei capi relativi ai documenti falsi prodotti per ottenere permessi di soggiorno; la Corte ha ritenuto inammissibili i ricorsi di alcuni imputati per carenza di specificità dei motivi.

  • d.lgs. n. 286 del 1998

    Le norme sull'immigrazione e lo sfruttamento della condizione di illegalità sono applicate per i capi che riguardano il favoreggiamento della permanenza illocale dietro compenso. La Corte ha confermato che, per questo reato, non è necessario provare l'effettivo incasso se è dimostrabile la volontà di trarre profitto dall'attività.

  • codice di procedura penale

    art. 606 c.p.p.; art. 173 disp. att.; artt. 125, 192, 546, 605, 616

    Richiamati i limiti e i criteri di impugnazione in Cassazione (art.606) e le regole sulla motivazione e l'istruttoria; la Corte ha verificato la specificità e la rilevanza delle doglianze e ha dichiarato inammissibili i ricorsi generici, mentre ha accolto il ricorso che denunciava lacune motivazionali decisive.

Massime di principio

  • Per i reati tributari basati su fatture 'inesistenti' è cruciale distinguere tra inesistenza totale e inesistenza relativa (sovrafatturazione o prezzi incongrui); la precisione nell'individuare quali voci siano inesistenti è necessaria per una condanna solida.
  • La semplice apposizione di un visto o la partecipazione formale può integrare concorso oggettivo, ma la responsabilità penale richiede prova logica e temporale della consapevolezza dell'illiceità al momento dell'atto: prove successive (intercettazioni successive alle indagini) non bastano da sole a dimostrarla.
  • Il nesso causale fra il comportamento del partecipante e l'evento (es. utilizzo delle fatture nelle dichiarazioni) va dimostrato senza interruzioni efficaci: atti successivi autonomi degli amministratori possono incidere sulla valutazione del contributo causale.
  • Nei procedimenti per falsità e favoreggiamento dell'immigrazione, per l'art.12 d.lgs.286/1998 è sufficiente dimostrare l'obiettivo di trarre profitto dall'azione, non necessariamente l'effettiva percezione del denaro; tuttavia la prova dell'intenzione richiede elementi indiziari specifici.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito; deduzioni generiche o non confrontate con i passaggi logico‑giustificativi della sentenza di appello sono inammissibili.
  • La valutazione delle attenuanti generiche e della misura della pena è rimessa al giudice di merito: per contestarla in Cassazione occorre dimostrare illogicità o mancata motivazione grave, non il semplice dissenso.

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