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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28017/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato in cassazione la sentenza di condanna per reati ex artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990: in origine deduceva (i) carenza di motivazione circa la sua partecipazione al sodalizio ex art. 74 e (ii) violazione dell'art. 597 c.p.p. sulla quantificazione della pena. Successivamente, dopo provvedimenti esecutivi e restituzione in termini, ha proposto nuovo ricorso sostenendo (a) erronea applicazione della legge per averlo ritenuto condannato anche per l'aggravante dell'art. 74, comma 4 (associazione armata) nonostante tale circostanza sarebbe stata solo indicata in rubriche del capo di imputazione e mai descritta nei fatti, con violazione dell'art. 521 c.p.p. per difetto di correlazione; e (b) errata negazione dell'indulto (art. 1 L. 31/07/2006 n.241) fondata, a suo avviso, su una aggravante mai realmente contestata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto che i motivi relativi al diniego dell'indulto e all'aggravante dell'associazione armata non fossero stati tempestivamente dedotti nell'originario ricorso per cassazione e, quindi, l'imputato avrebbe potuto e dovuto sollevarli prima, senza necessità della successiva restituzione in termini. La Corte ha inoltre precisato che, nell'ambito del controllo di ammissibilità ex art. 591 c.p.p., può verificare la correttezza dell'ordinanza di restituzione in termini e la tempestività dei motivi; tuttavia nel caso concreto l'omissione della doglianza nel primo atto impugnatorio rende il ricorso tardivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma di riferimento per i reati relativi agli stupefacenti; richiamata come titolo di accusa originario a carico dell'imputato.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 (commi 1, 2, 3, 4)

    L'art. 74 individua l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e alcune ipotesi aggravate (comma 4, tra le altre). La presenza formale dell'indicazione del comma 4 nel capo di imputazione è stata al centro della controversia: la Corte ha ritenuto che la qualificazione formale dell'aggravante, se non tempestivamente contestata, non poteva essere sollevata tardivamente in cassazione per ottenere l'indulto.

  • Legge 31 luglio 2006, n. 241, art. 1

    "l'indulto non si applica per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all'art. 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74"

    L'art. 1 esclude il riconoscimento dell'indulto quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi 1, 4 o 5 dell'art. 74 DPR 309/1990. La disamina concreta della sussistenza dell'ipotesi ostativa è rilevante ma deve essere contestata tempestivamente; la mera presenza normativa dell'art. 74, comma 4, nel capo di imputazione ha avuto rilievo procedurale nella vicenda.

  • Codice di procedura penale, art. 597

    Norma richiamata dal ricorrente con riferimento alla quantificazione della pena; tuttavia la Cassazione, nella pronuncia di inammissibilità, non ha esaminato il merito della doglianza originaria ritenuta generica nell'occorrenza precedente.

  • Codice di procedura penale, art. 175, comma 5

    Stabilisce che l'ordinanza che dispone la restituzione nel termine per impugnare può essere impugnata solo con la sentenza che decide sull'impugnazione. La Corte ha precisato che, pur essendo questo il regime generale, essa stessa può controllare, in sede di ammissibilità, la correttezza dell'ordinanza di restituzione e la tempestività dei motivi dedotti.

  • Codice di procedura penale, art. 521

    Rilevato dal ricorrente per lamentare difetto di correlazione tra fatto e dispositivo in relazione all'aggravante. La Corte ha ritenuto che tale censura dovesse essere proposta tempestivamente nel primo atto impugnatorio e non introdotta tardivamente.

  • Codice di procedura penale, art. 591

    Norma richiamata indirettamente: la Suprema Corte effettua il controllo di ammissibilità ex art. 591 c.p.p. e può, nell'ambito di tale controllo, verificare la sussistenza dei requisiti della ordinanza di restituzione nel termine.

Massime di principio

  • In materia di impugnazioni in Cassazione, le doglianze sulla motivazione che negava benefici (es. indulto) devono essere sollevate tempestivamente nell'originario atto impugnatorio; l'omissione impedisce di sollevare lo stesso motivo tardivamente anche dopo una restituzione in termini, salvo che la restituzione sia manifestamente illegittima e la Corte la dichiari tale.
  • La presenza formale di un'aggravante nel capo di imputazione (es. art. 74, comma 4 DPR 309/1990) non esonera la difesa dall'onere di contestarne tempestivamente la mancata descrizione fattuale nella motivazione della condanna: la questione va proposta subito con mezzo di impugnazione adeguato.
  • Il giudice dell'esecuzione può interpretare il giudicato per finalità esecutive (applicazione di benefici, revoca di benefici), ma le sue ordinanze di restituzione nei termini possono essere sottoposte al controllo della Cassazione in sede di ammissibilità dell'impugnazione.
  • L'art. 1 L. 241/2006 esclude l'indulto per specifiche ipotesi dell'art. 74 DPR 309/1990; pertanto l'accertamento se tale ipotesi ostativa sia effettivamente contestata e provata è rilevante, ma la contestazione processuale deve seguire i termini e gli strumenti previsti per le impugnazioni.
  • Quando si valuta se proporre un ricorso tardivo dopo una ordinanza di restituzione in termini, è essenziale verificare se il motivo omesso fosse effettivamente proponibile nell'originario ricorso: se sì, la restituzione non legittima comunque la tardività.

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