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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28020/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il rigetto del riesame della misura di custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di cessione di sostanza stupefacente e partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. La difesa ha contestato: (i) la gravità indiziaria come insufficiente e motivata in modo illogico (assenza di riscontri univoci e discrepanze nell'episodio del 28-29/09/2021); (ii) la erronea qualificazione giuridica dell'associazione, chiedendo l'applicazione dell'art.74, comma 6, DPR 309/90 (piccolo spaccio) o, comunque, diversa valutazione della fattispecie; (iii) l'assenza di concrete e attuali esigenze cautelari, per fatti recenti limitati al 2021 e mancanza di elementi di reiterazione o di attualità del pericolo di recidiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione del giudice del riesame che aveva individuato gravi indizi di colpevolezza a carico del LORI sulla base di convergenti risultanze investigative (intercettazioni telefoniche e ambientali, geolocalizzazione GPS, osservazioni, sequestri, identificazioni). Ha condiviso la qualificazione della partecipazione come fornitore stabile dell'organizzazione e ha escluso l'applicabilità della derubricazione ai sensi dell'art.74 comma 6 DPR 309/90. Ha inoltre confermato la sussistenza di esigenze cautelari concrete e attuali (pericolosità e alta probabilità di reiterazione) richiamando la presunzione relativa dell'art.275 c.p.p. e la dottrina giurisprudenziale sulla valutazione complessiva del tempo trascorso. Infine ha disposto l'inoltro della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94 disp. att./coord./trans. c.p.p.

Norme richiamate

  • DPR 309/90 art.74 comma 6

    art.74 comma 6 dPR 309/90

    Il Tribunale del riesame ha escluso che l'associazione potesse essere ricondotta alla fattispecie del 'piccolo spaccio' prevista dal comma 6, ritenendo la struttura organizzativa, la continuità e la consistenza delle forniture e i canali di rifornimento tali da superare il profilo di mera cessione al minuto.

  • Codice di procedura penale art.274

    La Corte ha ritenuto corretta la valutazione delle esigenze cautelari (concretezza e attualità) svolta dal giudice del riesame, ribadendo che concretezza e attualità sono distinti e che il giudice deve motivare separatamente su entrambi gli aspetti.

  • Codice di procedura penale art.275 comma 3

    art.275, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha confermato l'operatività della presunzione relativa di pericolosità prevista dall'art.275, comma 3, per i delitti associativi, ritenendo non superata la presunzione dalla difesa e sottolineando la necessità di specifiche ragioni per ritenerla vinta.

  • Codice di procedura penale artt.273 e 280

    artt.273 e 280 cod. proc. pen.

    Richiamati come condizioni procedurali per l'adozione della misura cautelare: il Tribunale del riesame ha ritenuto che, anche qualora fosse diversa la qualificazione ai sensi dell'art.74 comma 6, sussisterebbero comunque i presupposti per la custodia cautelare ai sensi di tali articoli.

  • Disposizioni di attuazione e coordinamento art.94 c.p.p.

    art.94, comma 1-ter, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen.

    Disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dal comma 1-bis; norma utilizzata in vista dell'eventuale decisione sulla libertà provvisoria o altro adempimento detentivo.

Massime di principio

  • In fase cautelare la Cassazione non riconsidera i fatti ma verifica la logicità e la congruenza della motivazione del giudice di merito: critiche che si risolvono in una diversa valutazione probatoria sono, di regola, inammissibili.
  • Per qualificare un soggetto come 'fornitore stabile' di un'organizzazione di spaccio sono necessari indizi convergenti e ripetuti (intercettazioni, localizzazioni GPS, osservazioni, sequestri e riscontri incrociati) che, nel complesso, dimostrino continuità e capacità di approvvigionamento.
  • La sussunzione dell'associazione nell'ipotesi del 'piccolo spaccio' (art.74 comma 6 DPR 309/90) viene esclusa quando risultano elementi di gestione di una piazza di spaccio, pluralità di canali di rifornimento, consistenza e frequenza delle forniture e collegamenti con circuiti di narcotraffico maggiori.
  • La valutazione delle esigenze cautelari richiede una separata e specifica considerazione di 'concretezza' (capacità e propensione a delinquere) e di 'attualità' (esistenza di occasioni prossime per delinquere); il tempo trascorso è un elemento rilevante ma non esclusivo e va valutato nel contesto complessivo.
  • La presunzione relativa di pericolosità prevista dall'art.275 c.p.p. può essere superata solo con elementi concreti che dimostrino la cessazione definitiva del vincolo associativo o una reale resipiscenza; mere argomentazioni generiche non sono sufficienti.
  • Per opporsi efficacemente a misure cautelari in materia di stupefacenti è utile produrre elementi positivi e recenti (prove di attività lecite, documentazione sull'inattività criminale, testimonianze o attività di reinserimento) che possano interrompere la presunzione di attualità e pericolosità.

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