Cassazione Penale, Sentenza n. 28022/2025 del 31/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere subita dal 04/06/2020 al 25/11/2020 per ipotesi di reati connessi ad associazione mafiosa (art.416-bis c.p.) e reati in materia di stupefacenti (art.73 e 74 d.P.R. 9/10/1990, n.309) nonché cessioni di cocaina; il ricorrente denunciava violazione degli artt.314 e 315 c.p.p. e dell'art.64 c.p.p. (diritto al silenzio), deducendo che la Corte territoriale avrebbe indebitamente valorizzato frequentazioni personali, singole visite e partecipazioni a eventi familiari e avrebbe attribuito rilievo al linguaggio criptico intercettato
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente valutato, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, che la "frequentazione ambigua" di soggetti di elevata caratura criminale e l'uso ripetuto di un linguaggio criptico riferito ad armi e approvvigionamenti di stupefacenti possono integrare colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione quando tali elementi risultino, anche solo in via di concausalità, collegati alla misura cautelare. La Cassazione ha precisato che il giudice della riparazione può rivalutare fatti emersi nel processo penale ma deve confrontarsi con le argomentazioni della sentenza di proscioglimento; nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto tale confronto e ha fornito motivazione non manifestamente illogica. Ha inoltre escluso che sia stato attribuito rilievo al silenzio dell'imputato come indice di colpa, rilevando invece l'assenza di spiegazioni alternative sul significato delle conversazioni intercettate. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del resistente.
Norme richiamate
La norma stabilisce che è ostativo al riconoscimento dell'indennizzo il comportamento dell'istante che, con dolo o colpa grave, abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare; la Corte ha ritenuto che frequentazioni ambigue e l'uso di linguaggio criptico, se concausalmente collegati alla misura cautelare, possano integrare tale colpa grave
Individua il giudice competente per la riparazione; la Corte territoriale, in qualità di giudice adito, ha potuto rivalutare fatti processuali entro i limiti imposti dal confronto con la sentenza di merito
Riguarda il diritto al silenzio dell'indagato/imputato; la Cassazione ha osservato che il giudice della riparazione non ha valutato il silenzio come indice di colpa grave, ma ha rilevato la mancanza di una spiegazione alternativa sulle intercettazioni
art.606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen.
art.606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione invocato dal difensore (violazione di legge), citata quale base formale dell'impugnazione
Reato di associazione mafiosa originariamente contestato; la sentenza di merito ha escluso partecipazione organica, ma la vicinanza e i contatti con il capo del sodalizio sono stati considerati rilevanti in sede di riparazione come indizi che potevano concorrere alla custodia cautelare
art.73 e art.74 d.P.R. 9/10/1990, n.309
art.73 e art.74 d.P.R. 9/10/1990, n.309
Norme sul trattamento sanzionatorio dei reati in materia di stupefacenti; intercettazioni riferite ad approvvigionamenti e termini criptici sono state valutate in chiave indiziaria, benché la sentenza di merito abbia ritenuto alcuni riferimenti compatibili con uso personale
d.lgs. 8 novembre 2021, n.188
Modifica normativa (richiamata) che limita la valutazione del silenzio come indice di colpa grave; la Corte ha tenuto conto di tale principio escludendo che il silenzio sia stato usato come indice di colpa
Massime di principio
- La mera assoluzione nel giudizio di merito non esclude automaticamente il rigetto della domanda di riparazione: il giudice della riparazione può rivalutare fatti e circostanze purché si confronti con le argomentazioni della sentenza di proscioglimento
- Le "frequentazioni ambigue" con soggetti notoriamente dediti a reati gravi e l'uso ripetuto di un linguaggio criptico nelle intercettazioni possono costituire indizi tali da integrare colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo quando risultino concausalmente collegati alla misura cautelare
- Non tutte le frequentazioni con persone coinvolte in attività illecite integrano colpa: occorre valutare tipo, qualità e incidenza concreta di tali rapporti sulla decisione di adottare la misura restrittiva
- Il giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che il giudice di merito ha escluso come tali, ma può valorizzare elementi non esclusi o non completamente chiariti nel processo di cognizione, specialmente se il ricorrente non offre spiegazioni alternative plausibili
- Il silenzio dell'indagato non può essere utilizzato come prova di colpa in base alle modifiche normative recenti, ma l'assenza di una spiegazione alternativa rispetto a conversazioni sospette può essere considerata nel contesto valutativo
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