Cassazione Penale, Sentenza n. 28165/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte d'appello di Genova per presunta mancanza di specificità dei motivi ai sensi dell'art. 581 c.p.p. (lett. d). Nell'atto di appello la difesa aveva però enunciato e argomentato rilievi puntuali: contestazione della qualificazione del Canepa come amministratore di fatto della societa' "Le Serre s.r.l." (assenza di prove sui doveri di vigilanza e mancato passaggio di consegne sulle scritture contabili) e censura dell'utilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti rese al curatore fallimentare. La Corte territoriale aveva ritenuto i motivi generici e privi di riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado, declarando l'appello inammissibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha ritenuto che l'atto di appello conteneva rilievi specifici, sia in fatto sia in diritto, idonei a individuare le parti della decisione contestate e le ragioni essenziali della censura, alla luce del testo vigente dell'art. 581 c.p.p. (comma 1-bis) e della giurisprudenza di legittimità. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Genova.
Norme richiamate
«l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione»
La Corte interpreta la norma nel senso che va valutata la 'specificità estrinseca' dei motivi: l'appello è inammissibile solo se mancano rilievi puntuali e argomentati rispetto alle ragioni della sentenza impugnata. Il vaglio di ammissibilità deve restare formale e non trasformarsi in sindacato di merito o valutazione della manifesta infondatezza.
art. 323, comma 2, d.lgs. n.14/2019
Norma sostanziale contestata in primo grado: la condotta era originariamente qualificata come bancarotta fraudolenta documentale e ricondotta a questa fattispecie; nel provvedimento si discuteva la qualifica soggettiva dell'imputato come amministratore di fatto.
d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150 (art. 33, comma 1, lett. d))
Introduzione del comma 1-bis nell'art. 581 c.p.p., che codifica il requisito di specificità estrinseca dei motivi d'appello; la Corte applica tale disciplina ratione temporis al caso in esame.
Richiamato per delimitare le ipotesi di inammissibilità e per affermare che il sindacato sull'ammissibilità non può comprendere la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi d'appello (tale valutazione non rientra nelle cause di inammissibilità previste).
art. 611 c.p.p. e d.lgs. 10.10.2022 n.150
Citati nel contesto procedurale: il ricorso è stato trattato secondo le regole aggiornate (trattazione senza richiesta di trattazione orale); richiamo della normativa sulla trattazione dei ricorsi successiva al 30.6.2024.
Richiamato nella distinzione tra sindacato di merito in cassazione e sindacato di ammissibilità in appello: la valutazione della manifesta infondatezza è propria del ricorso in cassazione, non del giudizio di ammissibilità d'appello.
Massime di principio
- L'appello è ammissibile se i motivi enunciano, in modo puntuale ed esplicito, i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della sentenza impugnata, con riferimento ai capi e punti della decisione.
- Il controllo di ammissibilità dell'appello deve essere formale e mirare alla specificità dei rilievi (sia intrinseca che estrinseca); non è consentito al giudice d'appello trasformare tale controllo in un sindacato di merito o valutare la manifesta infondatezza dei motivi.
- La 'specificità estrinseca' richiede che la difesa indichi le parti della motivazione contestata e le ragioni essenziali per cui non ne condivide la valutazione, ma non impone disquisizioni analitiche e particolarmente dettagliate.
- Quando l'atto di appello contiene contestazioni concrete e argomentate (es. su qualificazione soggettiva, utilizzabilità di dichiarazioni), la Corte d'appello non può dichiararne d'ufficio l'inammissibilità per genericità; va invece esaminato nel merito o, se necessario, disposto ulteriore giudizio.
- In presenza di dubbi sull'ammissibilità dovuti a valutazioni di merito, prevale il principio del favor impugnationis: l'interpretazione che favorisca la prosecuzione del rapporto di impugnazione va preferita, salvo palesa aspecificità formale.
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