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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31263/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per il recupero di redditi di partecipazione percepiti e non dichiarati per l'anno 2010. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto, ma la Commissione tributaria regionale, accogliendo l'appello dell'Ufficio, ha ritenuto rituale la notifica dell'avviso inviato a mezzo posta, valorizzando la presunzione di conoscenza collegata alla ricezione del plico all'indirizzo del destinatario e rilevando che la contribuente non aveva provato di essere stata, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione. Ha inoltre affermato che l'eventuale nullità della notifica non avrebbe comunque travolto la validità dell'avviso, poiché l'atto era stato tempestivamente impugnato, e ha escluso la prescrizione della pretesa ritenendo applicabile il termine decennale. In cassazione la contribuente ha dedotto, con un unico motivo, omesso esame di un fatto decisivo e falsa applicazione delle norme sulla notificazione (artt. 139 e 149 c.p.c., art. 60 D.P.R. 600/1973, artt. 7, 8, 12 e 14 L. 890/1982), sostenendo che la CTR avrebbe ignorato il dato, emergente dall'appello dell'Ufficio, secondo cui la residenza e l'abitazione erano in locali distinti e attigui rispetto allo studio indicato, con conseguente erroneità della presunzione di ricezione; ha anche contestato la consegna del plico a soggetto estraneo all'ambito familiare o affettivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da due autonome rationes decidendi, ciascuna da sola idonea a giustificare il rigetto dell'originario ricorso della contribuente: da un lato la regolarità della notifica per avvenuta consegna all'indirizzo del destinatario con operatività della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., non superata da prova contraria; dall'altro l'affermazione che un eventuale vizio della notificazione non avrebbe comunque inciso sulla validità dell'avviso, essendo stato l'atto tempestivamente impugnato. Poiché la ricorrente aveva censurato solo il primo profilo e non aveva attaccato la seconda ratio, la cassazione ha applicato il principio secondo cui la mancata impugnazione di una autonoma ratio decidendi comporta l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti

    La censura è stata prospettata dalla ricorrente, ma la Corte non è entrata nel merito del vizio denunciato perché il ricorso era comunque inammissibile per mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    conseguente falsa applicazione

    È richiamato dalla ricorrente come parametro della denuncia di violazione di legge, ma non ha superato il rilievo preclusivo dell'inammissibilità.

  • art. 139 c.p.c.

    Norma invocata per contestare la regolarità della notificazione dell'avviso.

  • art. 149 c.p.c.

    Norma invocata per contestare la notificazione a mezzo posta.

  • art. 60 D.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente come disciplina della notifica degli atti tributari.

  • artt. 7, 8, 12 e 14 L. 890/1982

    Richiamati dalla ricorrente in tema di notificazioni a mezzo posta.

  • art. 1335 c.c.

    La Corte richiama la presunzione di conoscenza dell'atto inviato all'indirizzo del destinatario, superabile solo con prova dell'impossibilità, senza colpa, di prenderne cognizione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Richiamato per il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è singolarmente sufficiente a sorreggere la decisione, il ricorso per cassazione deve investire tutte le rationes; la mancata censura di una sola di esse rende inammissibile il ricorso per difetto di interesse.
  • La presunzione di conoscenza dell'atto indirizzato al destinatario e recapitato al suo indirizzo opera fino a prova contraria: incombe sul destinatario dimostrare di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
  • La deduzione di vizi nella notificazione non è decisiva se la parte abbia comunque tempestivamente impugnato l'atto, quando la nullità denunciata non incida sulla possibilità di difesa già concretamente esercitata.
  • Nel ricorso per cassazione contro una decisione fondata su ragioni plurime, è insufficiente censurare solo il profilo principale se permane autonoma una seconda ratio idonea da sola a definire la controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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