Cassazione Civile, Ordinanza n. 34789/2023 del 12/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per l'anno d'imposta 2000, assumendo di aver pagato in eccedenza un importo pari a euro 26.343,00 perché aveva assoggettato a IRAP una plusvalenza derivante dalla cessione di rami d'azienda, ritenuta non imponibile ai fini del tributo. Dopo un primo giudizio favorevole alla contribuente e un precedente ricorso per cassazione dell'Ufficio, il giudizio era stato riassunto davanti al giudice di merito che, in sede di rinvio, aveva accolto l'appello dell'Agenzia e rigettato la domanda di rimborso. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità per ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., perché il giudice del rinvio avrebbe deciso sulla base della disciplina delle plusvalenze esenti ex art. 87 TUIR, questione estranea alla lite; 2) violazione dell'art. 87 TUIR, applicato a un periodo d'imposta anteriore alla sua entrata in vigore; 3) omesso esame del fatto decisivo costituito dall'indicazione in dichiarazione delle plusvalenze non imponibili e dalla mancata contestazione da parte dell'Ufficio; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione, per avere la CTR ritenuto non provato il fatto posto a base della domanda; 5) violazione degli artt. 5 e 11 d.lgs. n. 446/1997, dell'art. 113 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice di merito disatteso la disciplina IRAP sulla irrilevanza dei proventi da operazioni straordinarie e invertito l'onere di indicazione della norma applicabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice di rinvio avesse fondato la decisione su una disciplina normativa non pertinente al thema decidendum, ossia la participation exemption ex art. 87 TUIR, invece di attenersi al principio di diritto già enunciato dalla precedente ordinanza di cassazione, che imponeva di verificare l'onere probatorio della contribuente sulla spettanza del rimborso IRAP e sull'effettiva inclusione della plusvalenza nella dichiarazione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione dedotto dalla contribuente; la Corte osserva che, in realtà, la censura decisiva attiene all'erronea applicazione del principio di diritto nel giudizio di rinvio.
art. 24 Cost.
Invocato nel primo motivo insieme all'art. 111 Cost. come parametro di nullità processuale.
art. 111 Cost.
Invocato nel primo motivo insieme all'art. 24 Cost. come parametro di nullità processuale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per dedurre il vizio di nullità della sentenza e del procedimento per ultrapetizione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per dedurre violazioni di legge nei motivi secondo, quarto e quinto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato dalla CTR in modo ritenuto non pertinente, poiché disciplina le plusvalenze da cessione di partecipazioni ai fini IRES e non la rilevanza IRAP delle plusvalenze da cessione di ramo d'azienda.
d.lgs. n. 446/1997, artt. 2 e 3
Richiamati nel precedente ricorso per cassazione dell'Agenzia e nel ragionamento della Corte sul tema della imponibilità IRAP e sull'onere della prova nel rimborso.
Richiamato nel precedente ricorso per cassazione dell'Agenzia nel quadro delle regole dichiarative rilevanti ai fini del rimborso.
La Corte ribadisce che, nella lite di rimborso, incombe sul contribuente la prova di tutti i presupposti del diritto alla restituzione.
È richiamato per affermare che, nel giudizio di rinvio, il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione senza alterare l'accertamento dei fatti già acquisiti quando l'annullamento sia per violazione di legge.
Invocato nel quarto motivo per il principio di non contestazione.
artt. 5 e 11 d.lgs. n. 446/1997
Invocati nel quinto motivo per sostenere l'irrilevanza IRAP dei proventi da operazioni straordinarie.
Invocato nel quinto motivo insieme alle norme sostanziali IRAP.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può sostituire al thema decidendum fissato dalla pronuncia rescindente una diversa disciplina normativa estranea alla controversia.
- Quando la Cassazione cassa per violazione di legge, il giudice di rinvio non può modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti, ma deve applicare il principio di diritto al quadro fattuale rilevante nel perimetro tracciato dalla decisione rescindente.
- Nelle azioni di rimborso di un'imposta asseritamente non dovuta, grava sul contribuente l'onere di provare tutti i presupposti di fatto e di diritto del credito restitutorio, compresa la circostanza da cui deriva l'asserita eccedenza di versamento.
- La decisione di merito in sede di rinvio è viziata se, per valutare la prova del diritto al rimborso, fa leva su una normativa diversa e non pertinente, perché in tal modo altera l'oggetto dell'accertamento richiesto dalla pronuncia di cassazione.
- Il principio di non contestazione e la disciplina dell'onere probatorio operano entro il perimetro del fatto rilevante nel giudizio; non consentono di fondare il rigetto della domanda su presupposti giuridici estranei alla fattispecie dedotta.
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