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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17180/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitori)

La controversia

Alcuni clienti avevano affidato al promotore finanziario della banca rilevanti somme di denaro per operazioni poste in essere nel dicembre 2007. Essi sostenevano che il promotore avesse agito con artifizi e raggiri: avrebbe elaborato un profilo di rischio non corrispondente alla realtà, non avrebbe consegnato il questionario valutativo, avrebbe compilato abusivamente la modulistica e li avrebbe indotti a sottoscrivere prodotti finanziari rischiosi e inadeguati alla loro esperienza. Gli attori allegavano inoltre irregolarità accertate nei confronti del promotore e sanzioni della Consob alla banca per carenze nei controlli interni. In appello la Corte territoriale aveva ritenuto decisiva la consapevolezza degli investitori circa la tipologia e la rischiosità degli investimenti, escludendo la prova dell'illecito e del nesso causale tra condotta del promotore e danno. Con il ricorso per cassazione i clienti censuravano: la limitazione del thema decidendum operata dalla Corte d'appello; la mancata considerazione della condotta illecita del promotore e della responsabilità della banca; la rilevanza attribuita al mancato disconoscimento delle sottoscrizioni; l'uso di presunzioni e indizi ritenuti inidonei; l'erronea esclusione del nesso causale e l'inversione dell'onere della prova; la mancata valorizzazione di un messaggio del promotore asseritamente confessori; e l'omesso esame della responsabilità contrattuale della banca per omessa vigilanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ristretto l'oggetto dell'impugnazione alla sola consapevolezza degli investitori sulla rischiosità delle operazioni. Ha affermato che gli appellanti avevano in realtà contestato anche la riconducibilità a loro delle scelte di investimento, l'abusivo riempimento della modulistica, la mancata produzione del questionario valutativo e la difformità tra profilo di rischio attribuito e reale profilo. Secondo la Cassazione, tali doglianze erano specifiche e idonee a rimettere in discussione l'accertamento di primo grado; inoltre il mancato disconoscimento delle sottoscrizioni non impediva di contestare il contenuto dei moduli mediante allegazione di riempimento abusivo contra pacta. La Corte ha richiamato il principio per cui la violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza previsti dalla normativa di settore comporta una presunzione legale di nesso causale a carico dell'intermediario. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame, con assorbimento degli altri motivi.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro per censurare l'omessa considerazione di censure ritualmente proposte in appello

  • art. 342 c.p.c.

    l'atto di appello deve consentire la chiara individuazione delle questioni contestate, ma non richiede formule sacramentali o un progetto alternativo di sentenza

  • art. 2043 c.c.

    richiamato in relazione alla responsabilità da fatto illecito del promotore finanziario

  • d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, artt. 21, 30 e 31, comma 3

    invocati per i doveri dell'intermediario e per la responsabilità connessa all'operato del promotore

  • Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, artt. 39, 40, 107 e 108

    richiamati per gli obblighi informativi e di valutazione dell'adeguatezza degli investimenti e per la disciplina dei promotori finanziari

  • art. 2702 c.c.

    la scrittura privata non disconosciuta fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni, non del contenuto intrinseco contestabile per abusivo riempimento contra pacta

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    invocati per censurare l'apprezzamento degli indizi; la Corte di merito aveva valorizzato elementi ritenuti non decisivi dai ricorrenti

  • artt. 1176, 1223, 1375 e 2697 c.c.

    richiamati a sostegno della dedotta violazione dei doveri di diligenza, correttezza, causalità del danno e riparto dell'onere probatorio

  • artt. 40 e 41 c.p.

    richiamati nel contesto del nesso causale tra condotta del promotore e danno

  • art. 2712 c.c.

    richiamato in relazione alla valenza probatoria del messaggio del promotore

  • artt. 2730, 2733 e 2735 c.c.

    richiamati per sostenere la natura confessoria del messaggio del promotore

  • art. 1218 c.c.

    richiamato per la prospettata responsabilità contrattuale della banca

  • art. 2055 c.c.

    richiamato in relazione alla responsabilità solidale per il danno

  • art. 23, comma 6, d.lgs. n. 58 del 1998

    la sua violazione comporta una presunzione legale di sussistenza del nesso causale, ponendo a carico dell'intermediario la prova della specifica diligenza

  • Cass., Sez. II, 22/08/2019, n. 21587

    citata per il principio sul riempimento abusivo della scrittura privata

  • Cass., Sez. III, 10/03/2006, n. 5245

    citata per il principio sul riempimento abusivo della scrittura privata

  • Cass., Sez. lav., 26/10/2000, n. 14091

    citata per il principio sul riempimento abusivo della scrittura privata

  • Cass., Sez. I, 11/01/2021, n. 33596

    citata per la presunzione legale di causalità in materia di intermediazione finanziaria

  • Cass., Sez. I, 24/05/2019, n. 14335

    citata per la presunzione legale di causalità in materia di intermediazione finanziaria

  • Cass., Sez. I, 19/01/2016, n. 810

    citata per la presunzione legale di causalità in materia di intermediazione finanziaria

  • Cass., Sez. Un., 13/12/2022, n. 36481

    citata sul carattere di revisio prioris instantiae del giudizio di appello

  • Cass., Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199

    citata sul carattere di revisio prioris instantiae del giudizio di appello

  • Cass., Sez. VI, 30/05/2018, n. 13535

    citata sul carattere di revisio prioris instantiae del giudizio di appello

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la specificità dei motivi è rispettata quando l'impugnazione consente di individuare con chiarezza i capi e i punti contestati e le relative ragioni di critica; non sono richieste formule sacramentali né la riproduzione integrale della sentenza appellata.
  • Il mancato disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata prova la provenienza delle dichiarazioni dal sottoscrittore, ma non impedisce di contestare il contenuto del documento allegando un riempimento abusivo contra pacta; la querela di falso è necessaria solo se si deduce un riempimento absque pactis.
  • In materia di servizi di investimento, la violazione degli obblighi informativi e di valutazione dell'adeguatezza può determinare una presunzione legale di nesso causale tra inadempimento dell'intermediario e pregiudizio dell'investitore, con conseguente onere per l'intermediario di dimostrare di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
  • Le censure che investono la ricostruzione del profilo di rischio, la compilazione del questionario valutativo e la conformità degli ordini alla volontà del cliente non possono essere eliminate dal giudice di merito solo perché le firme non siano state disconosciute, se l'allegazione riguarda la difformità del contenuto rispetto a quanto convenuto.
  • Quando un capo di appello contesta l'accertamento di primo grado sulla riferibilità delle operazioni al cliente e sulla genuinità della profilatura, il giudice del gravame deve esaminarlo espressamente; una lettura restrittiva del thema decidendum che ne ometta il contenuto è viziata.
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Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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