Cassazione Civile, Ordinanza n. 33600/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dagli acquisti, eseguiti tra gennaio 2000 e febbraio 2001, di azioni Seat Pagine Gialle da parte di investitori clienti di una banca/intermediaria. Il Tribunale aveva condannato l'intermediaria al risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi informativi e per conflitto di interessi; la Corte d'appello ha parzialmente riformato la decisione aumentando il quantum e riconoscendo anche il lucro cessante. La banca ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: ha dedotto prescrizione del diritto risarcitorio, sostenendo che il termine decorresse dal contratto quadro o, comunque, dalla conoscibilità del danno già per le minusvalenze sui titoli; ha contestato l'idoneità interruttiva delle lettere dei clienti; ha lamentato l'applicazione retroattiva del TUF e del regolamento Consob n. 11522/1998 a un contratto quadro anteriore; ha censurato l'affermazione del conflitto di interessi e la mancata prova della detenzione/partecipazione della banca; ha dedotto l'omesso esame della pregressa esperienza speculativa degli investitori; ha sostenuto il concorso di colpa dei clienti ex art. 1227 c.c. per alcuni ordini del giugno 2000; ha infine contestato la liquidazione del lucro cessante, ritenendo illegittimo il ricorso alla rivalutazione ISTAT e la cumulazione con gli interessi. I resistenti hanno proposto anche ricorso incidentale condizionato, lamentando la pretesa mancata eccezione di inefficacia interruttiva delle raccomandate inviate alla banca.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi del ricorso principale tranne l'ottavo, accolto nei limiti relativi alla liquidazione del lucro cessante e al criterio di decorrenza degli interessi sulla somma rivalutata. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale profilo, e la causa è stata decisa nel merito senza rinvio: il dovuto è stato rideterminato nella somma già liquidata dalla Corte d'appello, pari a euro 883.701,32, da rivalutare secondo gli indici ISTAT fino alla data della decisione, con interessi legali a decorrere dalla medesima decisione e non dalle singole operazioni. Le spese dei gradi di merito sono state poste a carico della banca, mentre quelle di legittimità sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso di responsabilità contrattuale dell'intermediario il termine è stato collegato dalla Corte al momento di percepibilità del danno, non alla data del contratto quadro.
Si applica il termine ordinario decennale alla responsabilità contrattuale dell'intermediario.
art. 11 preleggi
Le norme sopravvenute non possono essere applicate retroattivamente ai rapporti conclusi prima della loro entrata in vigore, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la censura perché la decisione si fondava anche sui principi anteriori.
Richiama gli obblighi dell'intermediario, in particolare quello di correttezza/informazione e di astensione in caso di conflitto di interessi.
Richiamato nel motivo sulla disciplina applicabile, senza che la Corte ne abbia fatto applicazione decisiva ai fini dell'accoglimento.
art. 27 reg. Consob n. 11522 del 1998
Indica gli obblighi dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, inclusa l'astensione dalle operazioni in conflitto di interessi.
art. 28 reg. Consob n. 11522 del 1998
Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla disciplina applicabile.
art. 29 reg. Consob n. 11522 del 1998
Richiamato con riferimento alla disciplina dei doveri informativi e di comportamento dell'intermediario e al concorso di colpa dell'investitore.
art. 6, lett. g), L. n. 1 del 1991
Indicata come disciplina previgente in tema di conflitto di interessi, richiamata dalla ricorrente per sostenere l'inapplicabilità della disciplina sopravvenuta.
Il concorso di colpa del danneggiato è escluso in fatto dalla Corte d'appello per gli ordini del giugno 2000; la Cassazione non rivede tale accertamento.
La liquidazione equitativa è possibile, ma deve essere ancorata a un criterio razionale e non può produrre una sovracompensazione del danno.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la base probatoria della liquidazione del lucro cessante.
Esclude l'ultrapetizione: la domanda di integrale risarcimento comprende anche la richiesta di liquidazione equitativa del maggior danno.
La parte non è tenuta a formulare una domanda specifica di liquidazione secondo criterio equitativo, se chiede l'integrale risarcimento del danno.
Richiamato in relazione ai motivi di ricorso per omesso esame di fatti decisivi e violazioni di legge.
Ha consentito alla Corte di decidere nel merito dopo la cassazione limitata al capo del quantum.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo a carico dei ricorrenti incidentali soccombenti.
Massime di principio
- In tema di responsabilità contrattuale dell'intermediario finanziario, il termine di prescrizione decennale decorre dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile dal risparmiatore e non necessariamente dalla data del contratto quadro o del singolo ordine.
- La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo non può risolversi nella contestazione di una valutazione della conoscibilità del danno o della situazione soggettiva del danneggiato, quando la Corte di merito abbia effettivamente esaminato i dati storici rilevanti.
- La censura relativa a una ratio decidendi meramente ad abundantiam è inammissibile, perché l'impugnazione deve colpire la base effettiva della decisione.
- In materia di servizi di investimento, la violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario rende irrilevante, ai fini della responsabilità già accertata, l'ulteriore prospettazione di un conflitto di interessi, se questa non incide sull'an dell'inadempimento.
- Il precedente ricorso a strumenti finanziari speculativi da parte del cliente non esclude di per sé la responsabilità dell'intermediario per successivi inadempimenti informativi o comportamentali.
- Il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
- Nel risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, quando si liquida il maggior danno in via equitativa, occorre individuare un criterio razionale e coerente con il pregiudizio provato; il cumulo indiscriminato di rivalutazione e interessi non può condurre a una sovracompensazione.
- Nei debiti di valore, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata decorrono, di regola, dalla liquidazione del danno, non dalle singole epoche dell'evento dannoso, salvo prova di un ulteriore danno da ritardo
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