Cassazione Civile, Ordinanza n. 26737/2022 del 12/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi a II.DD. e IVA per l'anno d'imposta 2007, fondati sulla contestazione di operazioni di acquisto di materiali plastici presso una società ritenuta inesistente (cd. "cartiera"). La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo provata la buona fede e la diligenza della società negli acquisti, anche in ragione dell'intermediazione di un soggetto conosciuto nell'ambiente commerciale. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., deducendo l'efficacia di giudicato esterno derivante da una precedente sentenza relativa all'annualità 2008, avente ad oggetto i medesimi fatti costitutivi; 2) violazione degli artt. 21, comma 7, e 54 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR invertito l'onere probatorio e affermato la buona fede della contribuente; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere valutato elementi istruttori rilevanti sullo stato soggettivo della società in relazione alla fittizietà soggettiva delle fatture. La società contribuente ha resistito con controricorso e ha anche presentato istanza di definizione agevolata della lite ex artt. 6-7 d.l. 119/2018.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei tre motivi di ricorso perché ha rilevato in via preliminare che la controversia era stata definita con definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018. Dalla documentazione richiamata risultava che l'istanza della contribuente era stata accolta per l'annualità 2007, che coincideva con il presente giudizio; il diniego riguardava invece una diversa annualità (2008). Di conseguenza la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico delle parti anticipatarie. È stato inoltre osservato che eventuali profili di mancata integrità del contraddittorio in appello e in cassazione, riferiti ai soci, restavano superati dalla cessazione della materia del contendere rispetto all'accertamento societario.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come base dei primi due motivi di ricorso per dedotta violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato come base del terzo motivo per omesso esame di fatti decisivi
invocato per sostenere la preclusione da giudicato
invocato per sostenere l'efficacia del giudicato esterno
art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972
richiamato nel motivo relativo alla disciplina IVA delle fatture contestate
richiamato nel motivo relativo all'accertamento IVA
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova
richiamato insieme alle presunzioni nella doglianza sull'onere probatorio
base normativa della definizione agevolata della lite, che ha comportato la cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- Quando risulta perfezionata la definizione agevolata della lite per l'annualità oggetto del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione e il processo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La verifica dell'efficacia della definizione agevolata va compiuta con riferimento all'atto impositivo e all'annualità concretamente dedotti in giudizio, senza lasciarsi guidare da mere imprecisioni dell'intestazione o da riferimenti non coerenti con il contenuto sostanziale della controversia.
- L'intervenuta cessazione della materia del contendere assorbe ogni ulteriore questione di merito o processuale, inclusi eventuali profili di giudicato esterno, riparto dell'onere probatorio e omesso esame di fatti decisivi.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese possono essere poste a carico delle parti anticipatarie secondo quanto disposto dalla Corte.
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