Cassazione Civile, Ordinanza n. 11346/2026 del 27/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento del compenso dovuto a un professionista nominato presidente di una commissione giudicatrice in una procedura di appalto-concorso gestita nell'ambito dell'emergenza ambientale in Calabria. Dopo un primo decreto ingiuntivo e vari giudizi di opposizione e riassunzione, nei quali erano state dichiarate carenze di legittimazione passiva di altri soggetti e rigettata una precedente domanda di pagamento, il professionista ha proposto una nuova azione ex art. 702-bis c.p.c. nei confronti dell'Ufficio del Commissario, poi individuato in sede di gravame come Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, chiedendo la condanna al pagamento a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. del compenso per l'attività svolta. La Corte d'appello ha però accolto l'appello incidentale dell'Amministrazione e dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione della disciplina sul subentro nelle gestioni commissariali di cui all'art. 1, comma 422, l. 147/2013, dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, l. 225/1992, dell'OPCM n. 57/2013 e dei principi di gerarchia delle fonti, sostenendo che la legittimazione passiva spettasse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e non fosse configurabile una successione universale della Regione; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per omesso esame dei motivi di appello, assumendo che la Corte territoriale avesse deciso solo sulla questione preliminare e non sul merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti accertato in fatto che l'intera vicenda, dal contratto alla sua conclusione, si era svolta all'interno della gestione commissariale da parte del Presidente della Regione, circostanza non censurata dal ricorrente; proprio tale dato rendeva applicabile il regime di subentro richiamato dal ricorrente, ma nei termini esposti dalla decisione di merito. Ha poi giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che, una volta accolta l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva, il giudice d'appello non doveva esaminare il merito dei motivi di gravame, sicché non sussisteva alcuna violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda, con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione è stata proposta come domanda di indebito arricchimento per ottenere il compenso non corrisposto per l'attività svolta nella commissione giudicatrice.
È stato utilizzato il rito sommario di cognizione per riproporre la domanda di pagamento dopo i precedenti giudizi.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma invocata per denunciare la violazione di legge relativa alla legittimazione passiva e alla disciplina del subentro nelle gestioni commissariali.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma invocata per censurare il preteso omesso esame dei motivi di appello e la supposta nullità della sentenza.
Richiamato dal ricorrente in relazione al preteso omesso esame dei motivi di appello; la Corte esclude la violazione perché, caduta la questione preliminare, non era necessario affrontare il merito.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza d'appello; la Corte esclude il vizio motivazionale/processuale dedotto.
art. 1, comma 422, l. 147/2013
Disposizione sul subentro nei rapporti attivi e passivi e nei procedimenti pendenti delle amministrazioni ordinariamente competenti; la Corte osserva che opera quando il commissario delegato sia rappresentante di tali amministrazioni o da esse designato.
art. 5, commi 4-ter e 4-quater, l. 225/1992
Norme richiamate dal ricorrente per delimitare il regime delle gestioni commissariali e sostenere la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
OPCM n. 57 del 14.3.2013
L'ordinanza è interpretata dal ricorrente come non introduttiva di una successione universale in favore della Regione; la Corte richiama il suo ruolo nella disciplina del subentro ma ritiene decisivo l'accertamento fattuale del giudice di merito.
Richiamato nel contesto del subentro processuale, in relazione alla prosecuzione del giudizio tra le parti originarie.
Citatato nel contesto del subingresso delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti nei procedimenti pendenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non contesta l'accertamento in fatto che ne costituisce il fondamento.
- Nel regime delle gestioni commissariali e del subentro nei rapporti passivi, la legittimazione va verificata alla luce della concreta imputazione della vicenda e della posizione del commissario rispetto all'amministrazione ordinariamente competente o da questa designata.
- Quando il giudice d'appello accoglie una questione preliminare idonea a definire il processo, non è tenuto a esaminare il merito delle censure, sicché non è configurabile omessa pronuncia sui motivi di gravame.
- La denuncia di violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. non è fondata se la decisione impugnata si è limitata, correttamente, a rilevare una preclusione processuale o una questione preliminare assorbente.
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