Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27163/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)

La controversia

Nel giudizio di merito due lavoratori avevano ottenuto dal Tribunale di Roma l'accertamento dell'illegittimità dei contratti libero-professionali stipulati con la Croce Rossa Italiana e la qualificazione subordinata dei rapporti, con condanna al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento dei danni. In appello, l'ente convenuto aveva comunicato di essere divenuto Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana e di essere stato posto in liquidazione coatta amministrativa dal 1 gennaio 2016, chiedendo che fosse dichiarata l'improcedibilità della domanda proposta fuori dalla sede concorsuale e riformata la sentenza di primo grado. La Corte d'appello, però, aveva dichiarato la temporanea improseguibilità dell'appello senza decidere sul merito né sull'eccezione di improponibilità/improcedibilità, compensando le spese. Con il ricorso per cassazione l'ente ha dedotto violazione dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 178/2012, come modificato dall'art. 16 d.l. n. 148/2017, nonché degli artt. 194, 200, 206, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 l. fall., degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; in sostanza ha censurato il fatto che la Corte territoriale, pur avendo richiamato la necessità dell'accertamento del credito nella sede concorsuale, non abbia poi accolto l'appello e travolto la condanna di primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato solo in parte il motivo: ha censurato la decisione d'appello perché si era chiusa in un sostanziale non liquet, omettendo qualsiasi pronuncia sulle conclusioni dell'appellante, in violazione dell'effettività della tutela giurisdizionale; tuttavia ha escluso che la sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa rendesse improcedibile il giudizio di impugnazione, affermando che la sentenza di condanna non ancora passata in giudicato, pronunciata prima dell'apertura della procedura, è opponibile alla procedura e comporta l'ammissione al passivo con riserva, con possibilità per il commissario di proseguire l'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione affinché decida nel merito della controversia e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. Ha affermato che la sentenza di condanna pronunciata prima della liquidazione coatta amministrativa e non ancora passata in giudicato è opponibile alla procedura, con ammissione del credito al passivo con riserva, e che il giudizio di appello non diventa improcedibile per effetto dell'apertura della procedura concorsuale. È stato inoltre dato atto che, per l'accoglimento del ricorso, non era dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2, d.lgs. n. 178/2012

    richiamato dal ricorrente per la disciplina dell'ente trasformato e del suo assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa

  • art. 16 d.l. n. 148/2017 conv. in l. n. 172/2017

    richiamato come norma che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa dell'ente

  • artt. 194 ss. r.d. n. 267/1942

    disciplinano la liquidazione coatta amministrativa; la Corte evidenzia che da essi deriva il rinvio alla disciplina fallimentare in tema di accertamento del passivo

  • art. 201 r.d. n. 267/1942

    regola l'accertamento dei crediti nella liquidazione coatta amministrativa e rinvia alle norme del titolo II, capo III, sezione II della legge fallimentare

  • art. 52 r.d. n. 267/1942

    richiamato come norma sul concorso dei creditori e sulla via esclusiva di accertamento dei crediti verso la procedura concorsuale

  • art. 96, comma 2, n. 3, r.d. n. 267/1942

    ritenuto applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa in via indiretta; consente l'ammissione con riserva dei crediti accertati con sentenza non passata in giudicato e la prosecuzione dell'impugnazione da parte del commissario

  • art. 113, comma 1, n. 1, r.d. n. 267/1942

    richiamato quale indice del necessario accantonamento delle somme destinate ai creditori ammessi con riserva, confermando l'applicazione della disciplina dell'art. 96 anche alla liquidazione coatta amministrativa

  • art. 212, comma 4, r.d. n. 267/1942

    espressamente richiamato come base del rinvio all'art. 113 e, indirettamente, all'art. 96 nella disciplina della liquidazione coatta amministrativa

  • art. 24 Cost.

    invocato a tutela dell'effettività della protezione giurisdizionale; la Corte ravvisa la violazione nel non aver pronunciato sulle domande e sulle eccezioni dell'appellante

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al principio di effettività della tutela giurisdizionale e alla necessità di una decisione sul merito o sul rito

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare un vizio di nullità della sentenza d'appello

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla motivazione di precedente giurisprudenza

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul procedimento camerale in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per escludere, in ragione dell'accoglimento del ricorso, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    norma presupposto del contributo unificato aggiuntivo, escluso nel caso di specie

  • artt. 204, comma 2, lett. c), 227, comma 1, 310 e 312, comma 4, d.lgs. n. 14/2019

    indicati come disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza analoghe alla disciplina della legge fallimentare richiamata

  • art. 53, comma 1, d.lgs. n. 270/1999

    richiamato come ulteriore esempio di disciplina che riconosce efficacia alla sentenza non passata in giudicato prima dell'apertura della procedura

Massime di principio

  • Nella liquidazione coatta amministrativa, la sentenza di condanna pronunciata prima dell'apertura della procedura e non ancora passata in giudicato è opponibile alla procedura concorsuale: il creditore deve essere ammesso al passivo con riserva e il commissario può proseguire il giudizio di impugnazione.
  • Il giudice dell'impugnazione non può chiudere il processo con un sostanziale non liquet: deve pronunciarsi sulle conclusioni delle parti sia sul merito sia sulle questioni di rito dedotte, altrimenti viola il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
  • La disciplina dell'ammissione con riserva dei crediti accertati da sentenza non definitiva, pur non essendo richiamata espressamente da tutte le norme sulla liquidazione coatta amministrativa, opera anche in tale procedura per rinvii sistematici e per esigenze di coerenza dell'ordinamento concorsuale.
  • Quando interviene l'apertura della procedura concorsuale dopo una sentenza di primo grado, l'effetto non è l'improcedibilità automatica dell'impugnazione, ma la prosecuzione del giudizio con coordinamento rispetto alla verifica del passivo.
  • Le norme del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza sono lette in continuità con i principi ricavati dalla legge fallimentare in tema di opponibilità delle sentenze non definitive e di ammissione con riserva al passivo.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.