Cassazione Civile, Ordinanza n. 27153/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di riliquidazione della pensione proposta da un assicurato, con riferimento ai periodi coperti da contribuzione figurativa per cassa integrazione guadagni e ad altri periodi richiamati in appello. Il giudice di merito ha ritenuto che, nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile relativa ai periodi figurativi, dovessero essere inclusi anche gli emolumenti extra mensili, come i ratei di mensilità aggiuntive e l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, e ha affermato che l'ente previdenziale non avesse provato di averli effettivamente computati. L'INPS ha impugnato la decisione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente posto a suo carico l'onere di provare la correttezza del calcolo della pensione, mentre sarebbe stato il pensionato a dover provare l'inesatto computo della prestazione. L'ente ha inoltre sostenuto che non vi fosse stata prova alcuna della mancata inclusione degli emolumenti e che la Corte d'appello avesse invertito l'onere probatorio, o comunque avesse fatto ricorso a una presunzione non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'INPS perché la sentenza impugnata aveva già accertato in positivo l'inadempimento dell'ente, ossia la mancata inclusione degli emolumenti extra mensili nella retribuzione pensionabile ai fini del computo dei periodi coperti da accredito figurativo. La Corte ha affermato che correttamente l'onere di provare l'esatto adempimento dell'obbligo di accredito della contribuzione figurativa gravava sull'INPS, trattandosi del fatto estintivo dell'obbligazione posta ex lege a suo carico. Ha inoltre osservato che l'ente ricorrente non aveva indicato gli atti processuali idonei a dimostrare l'effettiva inclusione di tali emolumenti, limitandosi a dedurre il difetto di prova della loro mancata inclusione e, così, a invertire l'onere della prova. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell'INPS alle spese di legittimità e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È stata dedotta la violazione di legge come vizio di legittimità per falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
La Corte ha ribadito che grava sull'INPS l'onere di provare l'esatto adempimento del proprio obbligo di accredito della contribuzione figurativa, poiché la prova dell'adempimento integra il fatto estintivo dell'obbligazione.
Richiamata come base normativa dell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, comprensiva degli emolumenti extra mensili.
Richiamato come modifica della disciplina della retribuzione imponibile ai fini contributivi.
Richiamata come ulteriore precisazione della disciplina della retribuzione imponibile.
L. n. 155 del 1981, art. 8
Richiamato quale norma di riferimento per il valore retributivo da attribuire ai periodi coperti da accredito figurativo.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la sussistenza dei presupposti processuali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.
Massime di principio
- Nei giudizi concernenti la riliquidazione della pensione e il corretto accredito di contribuzione figurativa, l'ente previdenziale deve provare l'esatto adempimento del proprio obbligo legale, quando il fatto dedotto dal pensionato integra un inadempimento dell'ente stesso.
- Quando il giudice di merito accerta che determinati emolumenti dovevano essere inclusi nella base pensionabile per i periodi figurativi, l'ente convenuto non può limitarsi a contestare l'assenza di prova della loro esclusione, ma deve indicare e dimostrare positivamente gli elementi processuali che attestano il corretto calcolo.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione presuntiva dei fatti in contrasto con l'accertamento compiuto dal giudice di merito, né invertire l'onere della prova rispetto al fatto estintivo dell'obbligazione dedotta in giudizio.
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