Cassazione Civile, Ordinanza n. 27110/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di riliquidazione della pensione, con riferimento alla corretta valorizzazione della contribuzione figurativa per periodi di cassa integrazione guadagni e, per quanto ancora in discussione, per altri periodi coperti da accredito figurativo. La Corte d'appello aveva riconosciuto al pensionato il diritto a includere nella retribuzione annua pensionabile anche gli emolumenti extra mensili, come ratei di mensilità aggiuntive e indennità sostitutiva di ferie non godute, richiamando la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi e rilevando che l'ente non aveva provato di aver effettivamente operato tale inclusione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente posto a suo carico l'onere di provare il corretto calcolo della pensione e l'inclusione degli emolumenti extra mensili, mentre sarebbe spettato al pensionato dimostrare l'inesattezza del computo. L'ente ha quindi insistito sul difetto di prova delle allegazioni del pensionato e sulla pretesa inversione dell'onere probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'INPS perché la sentenza impugnata aveva già positivamente accertato l'inadempimento dell'ente, dopo avere affermato l'obbligo di calcolare la pensione includendo gli emolumenti extra mensili nella retribuzione pensionabile per i periodi coperti da accredito figurativo. L'onere di provare l'esatto adempimento dell'obbligo di accredito figurativo gravava sull'INPS, trattandosi del fatto estintivo dell'obbligazione posta ex lege a suo carico. Il ricorso si è limitato a sostenere il difetto di prova della mancata inclusione, tentando di invertire l'onere della prova o di sollecitare una diversa valutazione presuntiva non consentita in sede di legittimità. Non sono state liquidate spese perché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
viene invocato dal ricorrente per denunciare violazione e falsa applicazione di legge, in particolare in tema di riparto dell'onere della prova.
l'onere di provare l'esatto adempimento dell'obbligo di accredito della contribuzione figurativa grava sull'ente previdenziale, perché si tratta del fatto estintivo dell'obbligazione a suo carico.
richiamata per la nozione ampia di retribuzione imponibile ai fini contributivi, comprensiva degli emolumenti extra mensili.
citato come intervento modificativo della disciplina della retribuzione imponibile ai fini contributivi.
citata come ulteriore precisazione della disciplina della retribuzione imponibile ai fini contributivi.
L. n. 155 del 1981, art. 8
richiamata quale base normativa del valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- Nei giudizi sulla riliquidazione della pensione con accredito di contribuzione figurativa, l'ente previdenziale che invoca la correttezza del proprio operato deve provare l'esatto adempimento dell'obbligo di calcolo e accredito, poiché tale elemento integra un fatto estintivo della pretesa azionata.
- Quando la decisione di merito accerta che determinati emolumenti devono concorrere alla retribuzione pensionabile e rileva l'assenza di prova della loro effettiva inclusione, il ricorso per cassazione non può limitarsi a contestare genericamente la prova contraria del pensionato, ma deve individuare gli atti dai quali risulti l'adempimento corretto.
- La censura che, sotto la veste di violazione dell'art. 2697 c.c., mira in realtà a ribaltare l'accertamento di merito o a ottenere una diversa valutazione delle presunzioni è inammissibile in sede di legittimità.
- Gli emolumenti extra mensili, quali ratei di mensilità aggiuntive e indennità sostitutiva di ferie non godute, rientrano nella nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi e, nei casi previsti, concorrono a determinare la base di calcolo della pensione anche per i periodi di contribuzione figurativa.
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