Cassazione Civile, Ordinanza n. 27155/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di riliquidazione della pensione, con richiesta di includere nella retribuzione annua pensionabile gli emolumenti extra mensili anche nei periodi coperti da contribuzione figurativa per cassa integrazione guadagni. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto del pensionato, affermando che tali emolumenti rientrano nella nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi e quindi devono concorrere alla base di calcolo del valore retributivo da attribuire ai periodi figurativi, rilevando inoltre che l'INPS non aveva provato di averli effettivamente inclusi. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente posto a suo carico l'onere di provare la correttezza del calcolo pensionistico e la mancata inclusione degli emolumenti extra mensili, mentre era il pensionato a dover provare l'inesattezza del computo. L'Istituto ha quindi dedotto che non vi fosse prova della pretesa omissione e che la Corte d'appello avesse invertito l'onere probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la sentenza impugnata aveva già accertato, in fatto, l'inadempimento dell'INPS, ritenendo non inclusi gli emolumenti extra mensili nella retribuzione pensionabile per il calcolo della contribuzione figurativa. Ha quindi confermato che l'onere di dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligo di accredito della contribuzione figurativa gravava sull'INPS, trattandosi del fatto estintivo della pretesa del pensionato. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva indicato specificamente gli atti da cui risultasse l'effettiva inclusione di tali emolumenti, limitandosi a sostenere il difetto di prova della loro mancata inclusione e a invocare una presunzione favorevole, con richiesta inammissibile di una diversa valutazione presuntiva in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato; non è stata regolata le spese poiché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3
È stato il parametro invocato per denunciare in cassazione la violazione di legge, in particolare la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
La Corte ha ribadito che l'onere di provare l'esatto adempimento dell'obbligo di accredito della contribuzione figurativa grava sull'INPS, poiché integra un fatto estintivo della pretesa del pensionato.
Richiamata per la nozione ampia di retribuzione imponibile ai fini contributivi, nella quale rientrano gli emolumenti extra mensili.
Citato come modifica della disciplina della retribuzione imponibile ai fini contributivi.
Citato come ulteriore precisazione della disciplina della retribuzione imponibile ai fini contributivi.
L. n. 155 del 1981, art. 8
Richiamato quale norma che fa riferimento al valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti processuali per il versamento... dell’ulteriore importo
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- Nei giudizi sulla riliquidazione pensionistica, quando si contesti il corretto calcolo della contribuzione figurativa, l'ente previdenziale deve provare l'esatto adempimento dell'obbligo di calcolo e accredito, trattandosi di fatto estintivo della pretesa azionata dall'assicurato.
- Se il giudice di merito accerta in fatto che determinati emolumenti non sono stati inclusi nella retribuzione pensionabile, la censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è infondata quando mira solo a ribaltare l'onere della prova sul creditore.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o l'applicazione di presunzioni alternative rispetto a quelle già compiute dal giudice di merito, in assenza di specifica indicazione degli atti processuali rilevanti.
- Gli emolumenti extra mensili possono rientrare, in linea generale, nella nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi e concorrere alla base di calcolo dei periodi coperti da contribuzione figurativa.
Come è indicizzato
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