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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27111/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionata)

La controversia

La controversia riguarda la domanda di riliquidazione di una pensione con inclusione, nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile relativa a periodi coperti da contribuzione figurativa per cassa integrazione guadagni, degli emolumenti extra mensili (come ratei di mensilità aggiuntive e indennità sostitutiva di ferie non godute). La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo che tali emolumenti rientrassero nella nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi e che l'ente previdenziale non avesse provato di averli effettivamente inclusi nel calcolo. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente posto a suo carico la prova dell'inesatto calcolo della pensione e che, al contrario, era la pensionata a non avere fornito prova delle proprie allegazioni. La resistente non ha svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo unico. Ha confermato la decisione di merito perché questa, dopo aver affermato l'obbligo dell'ente di includere gli emolumenti extra mensili nella retribuzione pensionabile ai fini dei periodi coperti da accredito figurativo, aveva anche positivamente accertato l'inadempimento dell'ente, valorizzando la mancata prova dell'avvenuta inclusione di tali emolumenti. La Corte ha affermato che correttamente l'onere di provare l'esatto adempimento gravava sull'ente previdenziale, trattandosi di fatto estintivo dell'obbligazione posta a suo carico ex lege. È stata inoltre esclusa la possibilità di rivalutare in cassazione la prova in senso presuntivo diverso da quello adottato dal giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la resistente non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    invocato per denunciare violazione di legge in relazione alla distribuzione dell'onere della prova.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare l'esatto adempimento dell'obbligo di calcolo della pensione grava sull'ente previdenziale, perché si tratta del fatto estintivo dell'obbligazione a suo carico.

  • L. n. 153 del 1969, art. 12

    richiamato per la nozione ampia di retribuzione imponibile ai fini contributivi, comprensiva degli emolumenti extra mensili.

  • D.Lgs. n. 314 del 1997

    citato come intervento modificativo della disciplina della retribuzione imponibile ai fini contributivi.

  • L. n. 183 del 2010, art. 24

    richiamato come ulteriore precisazione della disciplina della retribuzione imponibile ai fini contributivi.

  • L. n. 155 del 1981, art. 8

    norma di riferimento per il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Nei giudizi sulla riliquidazione della pensione, se il pensionato deduce l'omesso inserimento di voci retributive nella base di calcolo, l'ente previdenziale deve provare l'esatto adempimento dell'obbligo di calcolo quando tale fatto costituisce fatto estintivo della pretesa azionata.
  • Quando il giudice di merito accerta che determinate voci retributive rientrano nella base pensionabile anche per i periodi coperti da contribuzione figurativa, la censura in cassazione non può risolversi in una mera contestazione del difetto di prova del creditore se il giudice abbia già positivamente accertato l'inadempimento.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze di merito o l'affermazione di una diversa ricostruzione presuntiva dei fatti rispetto a quella effettuata dal giudice di merito.
  • Gli emolumenti extra mensili possono assumere rilievo nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini della contribuzione figurativa, ove rientrino nella nozione legale di retribuzione imponibile richiamata dalla disciplina previdenziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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