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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27146/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionata)

La controversia

La controversia riguardava la riliquidazione della pensione in godimento, con particolare riferimento al calcolo della retribuzione annua pensionabile nei periodi coperti da contribuzione figurativa per cassa integrazione guadagni e, secondo quanto discusso in appello, anche per periodi di disoccupazione, mobilità e analoghe vicende contributive. La Corte d'appello aveva ritenuto che nella base di calcolo dovessero includersi gli emolumenti extra mensili, come ratei di mensilità aggiuntive e indennità sostitutiva di ferie non godute, e aveva affermato che l'ente previdenziale non avesse provato di averli effettivamente inclusi. L'INPS ha impugnato la decisione deducendo violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente posto a suo carico l'onere di provare la correttezza del calcolo pensionistico e la mancata inclusione degli emolumenti extra mensili, mentre sarebbe stata la pensionata a dover provare l'inesattezza del computo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'INPS perché la sentenza di merito aveva già accertato l'inadempimento dell'obbligo di corretta liquidazione della pensione, ritenendo non inclusi gli emolumenti extra mensili nella retribuzione pensionabile; pertanto, l'onere di dimostrare l'esatto adempimento gravava sull'ente, trattandosi di fatto estintivo dell'obbligazione posta a suo carico ex lege. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso si risolveva in una richiesta di diversa valutazione delle risultanze probatorie e in un'inammissibile inversione dell'onere della prova. L'INPS è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È stato invocato come vizio di legittimità per violazione e falsa applicazione di legge in relazione al riparto dell'onere probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte lo ha applicato nel senso che spetta al debitore/ente obbligato provare il fatto estintivo della propria obbligazione, cioè l'esatto adempimento del calcolo pensionistico.

  • L. n. 153 del 1969, art. 12

    Richiamata come base della nozione ampia di retribuzione imponibile ai fini contributivi, comprensiva degli emolumenti extra mensili.

  • D.Lgs. n. 314 del 1997

    Richiamato come intervento modificativo della disciplina della retribuzione imponibile ai fini contributivi.

  • L. n. 183 del 2010, art. 24

    Richiamato come ulteriore precisazione della disciplina della retribuzione imponibile.

  • L. n. 155 del 1981, art. 8

    Richiamato quale norma che fa riferimento al valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per porre a carico della parte soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei giudizi di riliquidazione pensionistica, quando il lavoratore/pensionato alleghi l'omessa o errata inclusione di voci retributive nella base di calcolo, il giudice può porre a carico dell'ente previdenziale la prova dell'esatto adempimento del proprio obbligo di liquidazione, in quanto fatto estintivo della pretesa.
  • La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è infondata quando la decisione di merito non altera il riparto dell'onere della prova, ma si limita a ritenere non dimostrato dal debitore l'esatto adempimento della prestazione dovuta.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa presunzione di fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, se il motivo si risolve nella contestazione dell'apprezzamento delle prove.
  • Ai fini della contribuzione figurativa e della riliquidazione della pensione, gli emolumenti extra mensili possono concorrere alla retribuzione pensionabile quando rientrano nella nozione di retribuzione imponibile richiamata dalla disciplina previdenziale applicabile.

Come è indicizzato

MateriePensioniProveRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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