Cassazione Civile, Ordinanza n. 27121/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (compagnia assicurativa)
La controversia
La controversia nasce dal recesso senza motivazione della compagnia assicurativa da un rapporto di agenzia disciplinato dall'Accordo Nazionale Agenti di Assicurazione del 23.12.2003. L'agente aveva scelto, in luogo delle indennità di risoluzione, la liberalizzazione del portafoglio per il periodo previsto dall'accordo. Successivamente aveva chiesto una proroga del periodo di liberalizzazione: in un primo momento per dodici mesi, poi per tre mesi con richiesta inviata il 19 settembre 2011, a ridosso della scadenza e comunque oltre il termine contrattualmente previsto di almeno sessanta giorni prima della cessazione. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dall'agente per il diniego di proroga; la corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo corretta la condotta della compagnia. In cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 2966 e 1362 c.c. e dell'art. 12 ter dell'ANA 2003 per errata interpretazione del meccanismo di proroga della liberalizzazione; 2) violazione dell'art. 12 ter dell'ANA 2003, dell'art. 12 disp. prel. c.c. e dell'art. 1363 c.c.; 3) violazione dell'art. 7 dell'allegato A e degli artt. 2966 e 1362 c.c. in relazione alla dedotta illegittimità delle disdette delle polizze inviate dalla società ai clienti durante il periodo di liberalizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, nella sostanza, la richiesta di una nuova valutazione del regolamento contrattuale, osservando che l'interpretazione delle clausole dell'accordo spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per violazione dei canoni ermeneutici, qui non ravvisata. Ha condiviso la lettura della corte territoriale secondo cui la proroga della liberalizzazione era ammissibile solo per un periodo da uno a tre mesi, su richiesta motivata e comunicata almeno sessanta giorni prima della scadenza; la domanda di proroga per dodici mesi era eccedente il massimo consentito e quella per tre mesi era tardiva. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione secondo cui il rifiuto della proroga era conforme a buona fede e che le disdette delle polizze inviate dalla compagnia rientravano nella facoltà espressamente prevista dall'accordo, in assenza di risoluzione delle polizze per effetto della liberalizzazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
L'onere di deposito dei contratti o accordi collettivi può essere assolto anche mediante riproduzione della clausola nel ricorso, se il testo integrale è già presente nei gradi di merito e il fascicolo d'ufficio è richiesto alla cancelleria.
L'inammissibilità è esclusa quando non vi sia un contrasto evidente con giurisprudenza consolidata o una palese inconsistenza del ricorso.
Richiamato dalla ricorrente come norma violata, ma la Corte non ne ha ravvisato un'erronea applicazione nella decisione impugnata.
La Corte ribadisce che l'interpretazione contrattuale è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non per violazione delle regole ermeneutiche.
art. 12 ter Allegato A Accordo Nazionale Agenti di Assicurazione del 23.12.2003
Prevede la liberalizzazione del portafoglio per 15 mesi in caso di recesso senza motivazione della preponente, con possibile proroga da 1 a 3 mesi su richiesta motivata dell'agente da comunicarsi almeno 60 giorni prima della cessazione.
Richiamato nel secondo motivo, ma non ritenuto violato dalla corte di merito.
L'interpretazione della clausola va svolta sistematicamente, ma nel caso concreto la lettura adottata dalla corte territoriale è stata ritenuta corretta.
art. 7 lett. d) Allegato A Accordo Nazionale Agenti di Assicurazione del 23.12.2003
Attribuisce alla compagnia la facoltà di disdire le polizze alle condizioni e modalità contrattualmente previste, anche durante la liberalizzazione se le polizze non siano state risolte per effetto di essa.
art. 111 Cost.
Richiamato in funzione del principio di strumentalità delle forme processuali e della decisione di merito in tempi ragionevoli.
art. 6 CEDU
Usato come parametro di lettura del formalismo processuale in senso non eccessivamente ostativo alla decisione di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'interpretazione delle clausole contrattuali è questione di merito: in cassazione non è consentito chiedere una nuova lettura del testo negoziale quando il giudice di merito abbia applicato in modo non illogico i canoni ermeneutici.
- Quando un accordo prevede una facoltà di proroga entro limiti quantitativi e temporali determinati, la richiesta che superi tali limiti o sia formulata oltre il termine convenzionale non può fondare un diritto alla proroga.
- La violazione dei canoni di interpretazione contrattuale non si deduce validamente solo perché una clausola sia astrattamente suscettibile di più letture: occorre dimostrare l'effettiva violazione delle regole legali di ermeneutica.
- Il controllo di legittimità non può trasformarsi in un riesame del merito delle valutazioni sul comportamento delle parti, specie quando il giudice abbia ritenuto una condotta conforme al testo dell'accordo e alla buona fede.
- Se un accordo attribuisce espressamente a una parte la facoltà di disdire le polizze o i rapporti contrattuali secondo certe condizioni, tale facoltà non può essere qualificata come comportamento inadempiente in assenza della specifica violazione di quelle condizioni.
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